Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 marzo 1949
Validità: dal 15.01.1949
Parti: Sindacato Ristoranti e Trattorie-Associazione dei Commercianti della provincia di Bologna e Federazione dei Lavoratori Albergo e Mensa-Camera del Lavoro di Bologna
Settori: Commercio, Ristorazione, Bologna

Sommario:

Art. 1.
Art. 5.
Art. 9.
Art. 12.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 23.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 37.
Art. 40.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 49.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 61.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 90.
Art. 92.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 99.
Art. 104.
Art. 105.
Art. 108.
Art. 110.
Art. 112.
Tabella delle retribuzioni

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio, della provincia di Bologna, 15 marzo 1949

Il giorno 15 marzo 1949, in Bologna, presso la sede dell’Associazione Commercianti, tra il Sindacato Ristoranti e Trattorie, aderente all’Associazione dei Commercianti della provincia di Bologna [...] e la Federazione dei Lavoratori Albergo e Mensa, aderente alla Camera del Lavoro di Bologna [...], si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale 27 gennaio 1948, da valere per i lavoratori della provincia di Bologna dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., come alla premessa del citato contratto. Sono eccettuati dalla disciplina del presente connetto le pensioni e locande con più di 9 camere per alloggio ancorché in esse si somministrino pasti, nonché i ristoranti e trattorie annessi mi alberghi o pensioni qualora essi facciano parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e siano gestiti direttamente dall’albergatore, ancorché con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi; fermo rimanendo quant’altro è in esso stabilito, al contratto nazionale 27 gennaio 1948, per disciplinare organicamente la materia contrattuale dei rapporti di lavoro, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche, che ne vengono a formare parte integrante a tutti gli effetti e ne seguono la sorte:

Art. 5.
CN - Il 2° comma viene sostituito dal seguente: Il personale femminile non potrà essere adibito al servizio di sala come tavoleggiante.

Art. 9.
CN - In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: L’assunzione di apprendisti nei locali di qualsiasi classe non può superare le seguenti aliquote: uno per i locali che occupano fino a 10 dipendenti qualificati; due, per i locali in cui i dipendenti qualificati sono da 11 a 20; quattro per i locali in cui i dipendenti sono di più di 20.

Art. 16.
CN - Il primo comma di tale articolo è sostituito dal seguente: Per il personale a mansioni impiegatizie adibito a lavori d’ufficio o di amministrazione, l’orario normale è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative.
All’ultimo comma viene apportata la seguente aggiunta: Per ili rimanente personale impiegatizio che svolge mansioni tecniche a contatto del pubblico vengono applicate le norme di cui all’art. 17.

Art. 17.
CN - Il secondo e terzo comma dell’articolo vengono sostituiti dal seguente: Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti, calcolando in un massimo di un’ora al giorno. Hanno diritto al pasto il personale impiegatizio che svolge mansioni tecniche a contatto del pubblico e tutto il personale non impiegatizio.

Art. 23.
CN - L’articolo viene sostituito dal seguente: Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dal decreto dell’Autorità competente per i locali non notturni o successive all’orario di chiusura, accordato dalla medesima autorità con permesso speciale al locale, quando dette ere di prestazione siano oltre la mezzanotte, dà diritto ad una particolare maggiorazione. [...]

Art. 51.
CN - A modifica di quanto è contenuto in tale articolo, primo; comma: La corresponsione del vitto è obbligatoria. [...]

Art. 104.
CN - Per i complessi aziendali, saranno concordate tra le organizzazioni sindacali di volta in volta le modalità relative alla nomina delle commissioni interne o dei delegati aziendali.

Art. 108.
CN - Le vertenze sindacali saranno discusse tra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali alla presenza delle parti interessate. [...]