Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 marzo 1949
Validità: dal 15.01.1949
Parti: Sindacato Ristoranti e Trattorie-Associazione dei Commercianti della provincia di Bologna e Federazione dei Lavoratori Albergo e Mensa-Camera del Lavoro di Bologna
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Bologna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 5.
Art. 9.
Art. 12.
Art. 17.
Art. 19.
Art. 22.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 36.
Art. 39.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 59.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 88.
Art. 90.
Art. 92.
Art. 93.
Art. 97.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 106.
Art. 108.
Art. 110.
Tabella delle retribuzioni

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie, e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell’art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, della provincia di Bologna, 15 marzo 1949

Il giorno 15 marzo 1049 in Bologna presso la Sede dell’Associazione Commercianti, tra il Sindacato Caffè-Bar aderente alla Associazione dei Commercianti della Provincia di Bologna [...], la Federazione Provinciale dei Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Camera del Lavoro di Bologna [...], si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale 27 gennaio 1948, da valere per i lavoratori della provincia di Bologna dipendenti da caffè, bar, ecc. come alla premessa del citato contratto.
Fermo restando quant’altro è in esso stabilito, al contratto nazionale 27 gennaio 1948, per disciplinare organicamente la materia contrattuale dei rapporti di lavoro, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche, che ne vengono a formare parte integrante a tutti gli effetti e ne seguono la sorte:

Art. 3.
CN - In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: quinto comma.
[...]
L’aiuto banconiere non può normalmente prestare servizio al banco da solo, ma deve coadiuvare il banconiere o il titolare dell'azienda che attenda in ora normale e continuativa al servizio.

Art. 5.
CN - Il secondo comma viene sostituito dal seguente: il personale femminile non potrà essere adibito al servizio di sala come tavoleggiante.

Art. 9.
CN - In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo:
L’assunzione di apprendisti nei locali di qualsiasi classe non può superare le seguenti aliquote: uno per i locali che occupano fino a 10 dipendenti qualificati; due, per i locali in cui i dipendenti qualificati sono da 11 a 20; quattro, per i locali in cui i dipendenti sono più di 20.
È escluso l’apprendistato per le mansioni di tavoleggiante fino a quando non intervenga un accordo in proposito fra le rispettive organizzazioni.

Art. 17.
CN - I primi tre commi dell’articolo vengono sostituiti dai seguenti:
Per il personale non impiegatizio l’orario di lavoro è di otto ore giornaliere o 48 settimanali. [...]

Art. 19.
CN - Il comma primo dell’articolo viene sostituito dal seguente: il lavoro straordinario è consentito nella misura di due ore giornaliere o 12 settimanali. [...]

Art. 22.
CN - L’articolo viene sostituito dal seguente: Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all’orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell’autorità competente per i locali non notturni e successive all’orario di chiusura accordato dalla medesima autorità con permesso speciale al locale, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, dà diritto ad una particolare maggiorazione. Essa non esclude quella del lavoro straordinario nel computo settimanale; ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l’orario normale di cui agli artt. 10 e 17. [...]

Art. 102.
CN - Per i complessi aziendali, saranno concordate tra le organizzazioni sindacali di volta in volta le modalità relative alla delle Commissioni interne o dei delegati aziendali.

Art. 106.
CN - Le vertenze individuali saranno discusse tra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali alla presenza delle parti interessate. [...]