Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 aprile 1960
Validità: 01.05.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppi Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari: Caffè, Bar, Pasticcerie e Gelaterie; Osterie e Fiaschetterie-Associazione Esercenti e Commercianti e Sindacato Provinciale dipendenti PP.EE.-Cisl/Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Sindacato Lavoratori d’Albergo e Mensa-Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Bergamo

Sommario:

Art. 1.
A) Trattamento economico.
B) Qualifiche.
C) Personale tavoleggiante.
Art. 2. - Vitto ed alloggio.
Art. 3. - Apprendisti.
Art. 4. - Tempo adibito alla consumazione dei pasti.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Esercizi di stagione.
Art. 7. - Personale extra.
Art. 8. - Abrogazione accordi precedenti.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore.
Art. 10. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 11. - Una tantum.
Tabelle retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bars, pasticcerie, gelaterie e simili e da laboratori di pasticceria della provincia di Bergamo, 28 aprile 1960

L’anno 1960 il giorno 28 aprile alle ore 20 presso l’Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo presenti [...] Gruppi Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari: Caffè, Bar, Pasticcerie e Gelaterie; Osterie e Fiaschetterie, assistiti dal direttore e dal vice direttore dell’Associazione Esercenti e Commercianti, Sindacato Provinciale dipendenti PP.EE. della Cisl, assistiti dal[ ...]l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Sindacato Lavoratori d’Albergo e Mensa [...], assistiti dal[...]la Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro, viene stipulato il presente contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale 23 ottobre 1954 e successivo contratto in data 15 maggio 1959 da valere per i dipendenti dei pubblici esercizi di caffè, bars, pasticcerie, gelaterie e simili della provincia di Bergamo.

Art. 1.
C) Personale tavoleggiante.

[...]
Al personale femminile addetto al servizio di sala o di bar (tavoleggiante o barista) verrà riservato lo stesso trattamento adottato per il personale maschile della stessa categoria.

Art. 3. - Apprendisti.
A completamento dell’art. 9 del contratto nazionale 23 ottobre 1954 e 15 maggio 1959 si stabilisce che la proporzione tra apprendisti e lavoratori qualificati è da uno a tre o frazione di tre (1°, 2° e 3°, qualificati hanno il diritto all’apprendista computando a questi soli effetti anche il personale della famiglia del datore di lavoro che presta la sua opera continuativamente con la medesima qualifica o attribuzione).
La retribuzione e la durata del periodo di apprendistato sono fissati nell’allegata tabella [...]
Il computo del periodo di apprendistato, viene fatto per il reale servizio prestato anche se effettuato alle dipendenze di aziende diverse.

Art. 4. - Tempo adibito alla consumazione dei pasti.
Il tempo stabilito per la consumazione dei pasti di cui all’art. 17 del contratto nazionale viene calcolato in mezz’ora per ognuno dei pasti principali e cioè per il pasto del mezzogiorno e per il pasto della sera.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
A complemento degli articoli 19 a 22 del contratto nazionale 15 maggio 1959 è considerato lavoro straordinario quello eccedente le 48 ore settimanali per il personale impiegatizio, quello eccedente le 54 ore settimanali per il personale non impiegatizio.
[...]
Per gli apprendisti valgono le norme di legge e quelle fissate dall’art. 11 del contratto nazionale già citato.