Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 dicembre 1949
Validità: 20.12.1949 - 30.09.1950
Parti: Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Pavia e Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa-Camera del Lavoro
Settori: Commercio, Ristorazione, Pavia
Sommario:
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. |
Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16 Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. |
Accordo collettivo per il personale dipendente dalle aziende di ristorante, alberghi, trattorie pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina della provincia di Pavia, 20 dicembre 1949
L’anno 1949, addì 20 del mese di dicembre, in Pavia, presso la sede dell’Associazione Commercianti, tra il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa della Camera del Lavoro [...], e l’Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Pavia, [...] si è stipulato il presente accordo provinciale collettivo integrativo ilei Contratto Nazionale del 27 gennaio 1948, che regola i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende di ristorante, alberghi, trattorie, pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina.
Art. 1.
Con riferimento all’art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce nella seguente misura il numero degli apprendisti:
locali extra e di 1ª classe: uno ogni 1 dipendente qualificato;
locali di 2ª e 3ª classe: uno ogni 1 dipendente qualificato;
Art. 2.
In riferimento all’art. 16 del Contratto Nazionale per il personale impiegatizio della Cat. C l’orario di lavoro è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.
Art. 6.
Con riferimento all’art. 44 del Contratto Nazionale il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni soltanto il personale per il quale l’assicurazione è obbligatoria per legge.
Art. 10.
In base all’art. 50 del Contratto Nazionale tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è escluso il vino.
Art. 11.
Con richiamo all’art. 51 del Contratto Nazionale e all’articolo successivo del presente accordo integrativo, in caso di mancata corresponsione del vitto, al personale sarà liquidata una indennità sostitutiva [...]