Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 10 agosto 1950
Validità: dal 01.04.1950
Parti: Unione, dei Commercianti della provincia di Cuneo, Sindacato Alberghi e Turismo e Camera del Lavoro di Cuneo, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Settori: Commercio, Ristorazione, Cuneo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.- Apprendistato.
Art. 3. - Orario.
Art. 4. - Retribuzioni.
Salari.
Vitto e alloggio.
Percentuale di servizio.
Art. 5. - Minimo garantito.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Piccoli alberghi.
Art. 8. - Alberghi di stagione.
Art. 9. - Orario alberghi stagionali.
Art. 10. - Durata dell’accordo.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Disposizioni transitorie.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Art. 13. - Dichiarazione integrativa.
Art. 14.
Allegato D
Allegato E

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè, bars e taverne annessi, della provincia di Cuneo, 10 agosto 1950

L’anno 1950, addì 10 del mese di agosto, tra l’Unione, dei Commercianti della provincia di Cuneo, Sindacato Alberghi e Turismo [...] e la Camera del Lavoro di Cuneo [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.
In riferimento alla premessa del contratto nazionale di lavoro, l’accordo da valere per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hòtel meublé, pensioni e locande di Cuneo e provincia nonché dei ristoranti, caffè bar, e taverne annessi, entrerà in vigore con effetto dal 1° aprile 1950.

Art. 2.- Apprendistato.
Non potranno essere assunti più di un apprendista ogni dieci dipendenti o frazioni di dieci dipendenti per ciascuna categoria (interni ed esterni).
[...]

Art. 3. - Orario.
L’orario di servizio resta confermato quale è stabilito dall’art. 16 del contratto nazionale di lavoro con esclusione delle ore dei pasti.
Per l’effettuazione dei pasti saranno considerate due ore giornaliere.

Art. 4. - Retribuzioni.
Vitto e alloggio.

Per quanto si riferisca al vitto e alloggio, ci si attiene a quanto stabilito in merito all’articolo 29 del contratto nazionale di lavoro.
L’indennità mensile sostitutiva del vitto e alloggio viene fissata in L. 4500 mensili, ammontare minimo.

Art. 9. - Orario alberghi stagionali.
In conformità dell’art. 55 del contratto nazionale di lavoro l’orario normale di lavoro si intende aumentato di un’ora a fronte delle aziende non stagionali. Per la consumazione dei pasti saranno considerate due ore giornaliere.

Art. 12. - Disposizioni transitorie.
Per quanto non contemplato nel presente accordo le parti si richiamano alle clausole contenute nel contratto nazionale di lavoro.