Tipologia: Accordo collettivo locale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Albergatori di Sanremo e Filam-Camera del lavoro di Imperia, Fisasca-Cisl
Settori: Commercio, Alberghi, Sanremo e Ospedaletti

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità dell’accordo.
Art. 2. - Classificazione degli esercizi.
Art. 3. - Classificazione del personale.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Ferie, gratifica natalizia, festività.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Lavoratori extra.
Art. 10. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 11. - Alberghi di stagione.
Art. 12. - Commissione paritetica.
Art. 13. - Compenso mensile fisso.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Allegati

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959 per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande dei comuni di Sanremo e Ospedaletti, 30 settembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno trenta del mese di settembre in Sanremo, nella Sede della Associazione degli albergatori, tra l’Associazione degli Albergatori di Sanremo [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa (Filam), assistito dal [...] Segretario provinciale della Camera del lavoro di Imperia; e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi (Fisasca) [...], assistito dal [...] Segretario Provinciale della Cisl, si è stipulato il seguente accordo integrativo.

Art. 1. - Applicabilità dell’accordo.
Il presente accordo è applicabile a tutte le aziende alberghiere contemplate dal Capo I del Contratto nazionale lavoratori d’albergo e che svolgono la loro attività nel territorio di Sanremo e di Ospedaletti.

Art. 4. - Apprendistato.
In tutte le aziende alberghiere potranno essere assunti apprendisti nei vari servizi sempre che gli stessi non occupino il posto di un lavoratore qualificato e nella seguente proporzione:
a) Portineria: due apprendisti sino a tre adulti addetti alla portineria;
b) Cucina: un apprendista per ogni cuoco capo partita o commis;
c) Sala: un apprendista ogni due chef de rang;
d) per le piccole aziende: un apprendista ogni tre adulti.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
L’orario di lavoro giornaliero è quello determinato dall’art. 16 del Contratto nazionale lavoratori d’albergo escluso, naturalmente, il tempo necessario per la consumazione dei due pasti da computarsi in trenta minuti cadauno.
[...]

Art. 6. - Riposo settimanale.
Nei piccoli alberghi, nelle piccole pensioni e nelle locande di cui all’art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d’albergo, è consentito il frazionamento del riposo settimanale in due mezze giornate nelle quali il lavoratore non potrà effettuare più di cinque ore consecutive comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 8. - Retribuzione.
[...]
e) valore del vitto e dell’alloggio: in riferimento all’art. 29 del Contratto nazionale lavoratori d’albergo ove non venga corrisposto il vitto e l’alloggio in natura od uno dei due, al lavoratore competerà una indennità sostitutiva mensile [...]

Art. 11. - Alberghi di stagione.
Premesso che per Sanremo vengono considerati due periodi stagionali, uno invernale di mesi due (gennaio e febbraio) ed uno estivo di mesi tre (dal 15 giugno al 15 settembre), si conviene quanto segue:
a) orario di lavoro. - In riferimento all’art. 55 del Contratto nazionale lavoratori d’albergo, si stabilisce in ore nove giornaliere l’orario normale di lavoro ed in ore tre giornaliere, come massimo, il lavoro straordinario. [...]

Art. 12. - Commissione paritetica.
Le parti contraenti concordano di continuare a provvedere al funzionamento della Commissione Paritetica composta da due rappresentanti dell’Associazione degli albergatori di Sanremo e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.
Alla Commissione sono affidati i compiti di cui agli artt. 35 e 68 del Contratto nazionale lavoratori d’albergo.
[...]