Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 giugno 1960
Validità: 01.07.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Albergatori-Associazione Provinciale Commercianti e Sindacato Provinciale Albergo e Mensa-CCdL, Sindacato Provinciale Uilam-Uil, Sindacato Provinciale Fisasca-Cisl
Settori: Commercio, Alberghi, Ravenna

Sommario:

Art. 1. - Durata dell’apprendistato e retribuzione.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Ferie.
Art. 5. - Gratifica natalizia.
Art. 6. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 7. - Vitto e alloggio.
Art. 8. - Personale extra.
Art. 9. - Indennità di licenziamento.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Esercizi stagionali
Art. 11. - Orario di lavoro nelle aziende stagionali.
Art. 12. - Aumento stagionale.
Art. 13. - Premio di fine stagione.
Art. 14.
Art. 15. - Commissione paritetica.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Tabelle retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i dipendenti da alberghi, pensioni, e locande della provincia di Ravenna, 30 giugno 1960

L’anno 1960 il giorno 30 del mese di giugno in Ravenna presso l’associazione Commercianti, fra il Sindacato Provinciale Albergatori [...], assistiti dal [...] direttore dell’Associazione Provinciale Commercianti, e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa [...], assistito dalla CCdL [...], il Sindacato Provinciale Uilam [...], assistito dall’Uil [...], il Sindacato Provinciale Fisasca - Cisl [...], si è stipulato il presente contratto integrativo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande stipulalo in Roma il 22 settembre 1959, da valere per la Provincia di Ravenna.

Art. 1. - Durata dell’apprendistato e retribuzione.
L’apprendistato avrà la durata massima di mesi 18 per la cucina e di mesi 12 per le altre categorie.
In considerazione del sistema di retribuzione a paga fissa previsto dal presente contratto, la retribuzione spettante agli apprendisti in aggiunta al vitto e alloggio, resta così fissata [...]

Art. 4. - Ferie.
Per disposto dall’art. 21 del CCNL il personale che avrà compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda avrà diritto ad un periodo di ferie di giorni 24 per la prima categoria A), di giorni 22 per la prima categoria B), di giorni 17 per la seconda e terza categoria [...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è quello determinato dall’art. 16 del CCNL escluso, naturalmente, il tempo necessario per la consumazione dei pasti fissato in complessive due ore giornaliere.

Esercizi stagionali
Art. 11. - Orario di lavoro nelle aziende stagionali.

In base all'art. 55 del CCNL l'orario giornaliero di lavoro per il personale occupato nelle aziende a carattere stagionale è aumentato di un'ora rispetto a quello delle altre aziende alberghiere.

Art. 14.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 settembre 1959.

Art. 15. - Commissione paritetica.
Ai sensi dell’art. 68 del CCNL è costituita la commissione paritetica provinciale nelle persone dei signori avv. B.C., sig. G.M. e A.S. per i datori di lavoro e dei signori L.D., P.D. e P.G. per i lavoratori. Alla commissione paritetica sono demandati i compiti stabiliti dal CCNL.