Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° marzo 1960
Validità: 01.03.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Albergatori e Filcams-Cgil, Fisasca-Cisl, Uilam-Uil di Genova
Settori: Commercio, Alberghi, Genova

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Riposo settimanale.
Art. 4. - Indennità varie.
Art. 5. - Trattamento economico.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. - Minimi garantiti.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Compensi per servizi extra.
Art. 16. - Premio stagionale.
Art. 17. - Qualifiche.
Art. 18. - Commissione paritetica provinciale.
Art. 19. - Paghe fisse.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Tabelle retribuzioni
Allegato Protocollo aggiuntivo per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande della provincia di Genova

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Genova, 1 marzo 1960

L’anno 1960, addì 1° marzo in Genova, tra l’Associazione Albergatori della Provincia di Genova [...], e i Sindacati Filcams - Cgil di Genova [...], Fisasca - Cisl di Genova [...], Uilam - Uil di Genova [...], visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, che integralmente si richiama nel presente integrativo, stipulato in Roma il 22 settembre 1959, tra le competenti Organizzazioni sindacali, si è stipulato il seguente Contratto integrativo valido per il personale salariato dipendente dagli Alberghi, Pensioni e Locande della provincia di Genova.

Art. 2. - Apprendistato.
In riferimento all’art. 6 del Contratto nazionale, potrà essere assunto in ogni azienda alberghiera un apprendista ogni dieci lavoratori qualificati o frazione di 10.

Art. 3. - Riposo settimanale.
Come disposto dall’art. 20 del Contratto nazionale di lavoro e dalle vigenti leggi, in caso di particolari ed effettive esigenze aziendali, il riposo settimanale non effettuato nel giorno fissato dalla apposita tabella, potrà essere sostituito con altro giorno compensativo, anche nella settimana seguente.
Per gli alberghi stagionali, i riposi settimanali sono regolati secondo quanto previsto dall’art. 57 del Contratto nazionale di lavoro e, precisamente, il personale, per un periodo non superiore a giorni 75, in modo continuativo, dovrà effettuare nel giorno di riposo metà dell’orario normale di lavoro, in un solo turno.

Art. 13.
L’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio non corrisposti in natura, regolata dall’art. 29 del Contratto nazionale, è quella stabilita nella tabella B.

Art. 18. - Commissione paritetica provinciale.
Le parti si impegnano a costituire e a rendere funzionanti le Commissioni Paritetiche contemplate dal Contratto nazionale, che sono formate come segue:
a) Commissione Paritetica Provinciale: è composta di 12 membri, di cui 6 rappresentanti dei datori di lavoro e 6 dei lavoratori.
[...]
La Commissione Paritetica Provinciale ha altresì il compito di esaminare le eventuali controversie collettive, dì intervenire per l’applicazione delle norme contrattuali e per l’esame di eventuali ricorsi presentati dai membri di Commissioni Interne e Delegati Aziendali come disposto dall’art. 67 del Contratto nazionale.
Per le controversie individuali di lavoro, dopo esperito inutilmente il tentativo di amichevole componimento della vertenza tramite le Organizzazioni, i lavoratori potranno adire alle istanze legali.
[...]

Allegato Protocollo aggiuntivo per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande della provincia di Genova
Allo scopo di chiarire la portata di alcune norme incluse nel contratto integrativo valido per il personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova, stipulato il 1° marzo 1960, con la presente, le Organizzazioni firmatarie precisano:
[...]
Cumulo riposi settimanali.
A chiarimento dell’art. 3 dell’Accordo integrativo provinciale, considerata la particolare esigenza di servizio dalle aziende alberghiere durante il periodo di maggior lavoro, è ammesso che possano essere cumulati fino a quattro riposi settimanali. In tal caso, al lavoratore interessato, dovrà essere corrisposta, l’indennità di vitto e alloggio, per quei giorni, qualora non venissero godute in natura.
[...]