Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 17 aprile 1959
Validità: 01.05.1959 - 30.04.1961
Parti: Associazione Albergatori di Abano Terme, Associazione Albergatori di Montegrotto Terme e Cisl-Sindacato Lavoratori d’Albergo, Cgil-Sindacato Lavoratori di Albergo e Mensa
Settori: Commercio, Alberghi, Padova

Sommario:

Art. 1. - Classifica alberghiera.
Art. 2. - Assunzione apprendisti.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Turni di riposo settimanale.
Art. 5. - Gratifica natalizia.
Art. 6. - Retribuzione - Personale extra.
Art. 7. - Alta stagione - stagione morta.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Commissione paritetica.
Art. 10. - Durata e scadenza.
Art. 11.
Patto aggiuntivo
Allegato A

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, per i lavoratori dipendenti dagli alberghi di Abano Terme e Montegrotto Terme della provincia di Padova, 17 aprile 1959

L’anno 1959, il giorno 17 del mese di aprile, in Abano Terme, presso gli uffici dell’Associazione albergatori; tra [...] la Cisl - Sindacato Lavoratori d’Albergo e [...] la Cgil - Sindacato Lavoratori di Albergo e Mensa, e il [...] presidente della Associazione Albergatori di Abano Terme [...], e il [...] Presidente dell’Associazione Albergatori di Montegrotto Terme [...], si è stipulato il seguente accordo integrativo per gli alberghi di Abano Terme e Montegrotto Terme.

Art. 2. - Assunzione apprendisti.
In riferimento al capo 4° del contratto nazionale di lavoro, le parti convengono di assumere apprendisti fino al massimo del 6 % negli alberghi di 1ª categoria; dell'8 % negli alberghi di 2ª categoria; del 10 % negli alberghi di 3ª e 4ª categoria.
Gli apprendisti saranno opportunamente distribuiti tra i vari servizi e saranno assunti a condizione che nell’azienda vi siano occupate almeno 5 persone.
Per quanto riguarda la modalità di assunzione, l’età, i titoli di istruzione, la durata massima di apprendistato, i compensi, si fa riferimento al cap. 4° del contratto nazionale richiamato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Con riferimento agli articoli del capo 6°: orario di lavoro, lavoro straordinario e particolarmente all’articolo 55 del capo 21°: alberghi di stagione, del contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono di determinare l’orario di lavoro per il periodo 15 maggio-15 ottobre, aumentandolo di una ora, rispetto a quello previsto.

Art. 4. - Turni di riposo settimanale.
Ferme restando le norme previste dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene di esporre in ogni albergo l’elenco del personale di servizio ed i turni di riposo settimanale ad ognuno spettante.

Art. 8. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda le Commissioni interne si conviene di regolarsi in conformità all’art. 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro (e successive modifiche) del 18 dicembre 1949.

Art. 9. - Commissione paritetica.
La Commissione paritetica è costituita da due rappresentanti dei lavoratori [...] rispettivamente per la Cisl e la Cgil e da due rappresentanti degli albergatori che, di volta in volta verranno designati dalle Associazioni Albergatori rispettivamente di Albano e Montegrotto Terme, in conformità all’articolo 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro più sopra richiamato.

Art. 10. - Durata e scadenza.
Il presente accordo ha valore per tutti gli alberghi di Albano e Montegrotto Terme, con decorrenza dal 1° maggio 1959 e scadrà alla data del 30 aprile 1961. [....]

Art. 11.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e più sopra richiamato.

Patto aggiuntivo
[...]
3. Ogni albergo si impegna di dare al personale il vino durante i pasti.
[...]