Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 gennaio 1960
Validità: al 31.12.1961
Parti: Aiat e Cgil-Filam/Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, Fisasca-Cisl, Uilam-Camera Sindacale Provinciale/Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Torino

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Classificazione degli esercizi.
Art. 3. - Classificazione del personale.
Art. 4. - Assunzione del personale.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Conservazione del posto.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Minimo garantito.
Art. 15. - Conguaglio semestrale.
Art. 16. - Personale extra.
Art. 17. - Commissioni e facchinaggio.
Art. 18. - Consegne.
Art. 19. - Assicurazioni, infortuni malattia e previdenza sociale.
Art. 20. - Licenziamenti e relative indennità.
Art. 21. - Corredo.
Art. 22. - Disciplina.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Alberghi di stagione.
Orario.
Retribuzione.
Lavoro straordinario.
Riposo settimanale.
Periodo di prova.
Rimborso viaggio.
Premio di fine stagione.
Art. 25. - Provincia, retribuzioni.
Art. 26. - Piccoli alberghi - Pensioni e locande retribuzioni fisse.
Art. 27. - Delegato aziendale - Commissione interna.
Art. 28. - Commissione paritetica.
Art. 29. - Premio di anzianità.
Art. 30. - Decorrenza e durata.
Art. 31.
Tabelle salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori d’albergo, pensioni e locande della provincia di Torino, 26 gennaio 1960

L’anno 1960 il giorno 26 gennaio in Torino, nella sede dell’Aiat (via Massena, 20), tra l’Associazione Italiana Albergatori, Torino (Aiat) con giurisdizione su Torino e Provincia [...], e la Cgil-Filam, Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mensa e Pubblici Esercizi [...], la Fisasca-Cisl [...], la Uil Camera Sindacale Provinciale [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori d’Albergo, Pensioni e Locande, stipulato in Roma il 22 settembre 1959.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
In riferimento alle premesse del Contratto Nazionale di Lavoro il presente Contratto Integrativo è valido per la città di Torino e li sua Provincia e si applica per tutto il personale salariato dipendenti dagli Alberghi, Hotel Meublés, Pensioni e Locande, ristoranti caffè e bars annessi, nonché le taverne, i locali notturni, i caffè e le mescite annessi agli esercizi alberghieri, purché vi sia gestione diretti dell’Albergatore.

Art. 3. - Classificazione del personale.
[...]
In ogni esercizio deve essere esposto in maniera visibile un elenco completo del personale da cui risulti:
a) il giorno settimanale di riposo;
[...]

Art. 5. - Apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalle norme fissate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto nazionale di lavoro.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
L’orario di servizio (dal quale è naturalmente escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione), resta confermato quale è stabilito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Contratto Nazionale di lavoro.
[...]

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è regolato dall’art. 20 del Contratto nazionale di lavoro.

Art. 9. - Ferie.
Le Ferie sono regolate dagli artt. 21 e 22 del Contratto nazionale di lavoro. [...]

Art. 13. - Retribuzione.
[...]
Vitto e alloggio.
Tutto il personale avrà diritto al vitto ed alloggio; il vitto dovrà essere sano e sufficiente e corrispondente alla seguente tabella:
Mattino: caffè e latte - ove possibile, - e pane, o caffè e pane.
Colazione e pranzo: pasta o riso asciutti o minestra - carne o salumi o due uova o pesce - contorno cotto o crudo e pane.
La composizione del secondo piatto dovrà essere opportunamente variata nel corso della settimana.
Il datore di lavoro, quando non è in grado o non intenda fornire il vitto o l’alloggio o entrambi, corrisponderà al dipendente una indennità giornaliera [...]

Art. 19. - Assicurazioni, infortuni malattia e previdenza sociale.
Le norme relative sono quelle stabilite dagli articoli 38, 39, 40 e 41, del Contratto Nazionale di Lavoro.
[...]

Art. 22. - Disciplina.
Le norme relative sono quelle stabilite dagli articoli 49, 50 e 51 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono quelli previsti dagli articoli 52 e 53 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 24. - Alberghi di stagione.
S’intendono Alberghi, Pensioni e Locande di stagione quegli esercizi che comunque hanno un periodo di chiusura durante l’anno.

Orario.
L’orario normale di lavoro, dal quale è naturalmente escluso lo orario per i due pasti e la piccola colazione, resta fissato come segue:
9 ore per gli operai addetti al guardaroba e operai ausiliari;
10 ore per tutto il rimanente personale operaio.

Lavoro straordinario.
Le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso del servizio prestato settimanalmente. Non potranno però essere effettuate nella giornata più di due ore a conguaglio dell’orario normale.

Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è di 24 ore consecutive ed è consentito, previo accordo tra le parti, il frazionamento del riposo nelle ore diurne. Durante il periodo di alta stagione - periodo determinato dall’Annuario Alberghi d’Italia edito dall’Enit - il riposo settimanale sarà concesso in 10 ore oltre il periodo normale di riposo di 8 ore giornaliere.

[...]
Per quanto contemplato nel presente articolo valgono le norme stabilite dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 27. - Delegato aziendale - Commissione interna.
Per quanto concerne il presente titolo valgono le norme stabilite dall’art. 67 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 28. - Commissione paritetica.
Ai sensi dell’art. 68 del Contratto Nazionale di Lavoro la Commissione Paritetica locale già costituita, viene investita dei compiti contemplati dall’articolo suddetto.

Art. 31.
Per quanto non contemplato nel presente Accordo, rimangono confermate le clausole del Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959.