Regione Emilia-Romagna
Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 963
Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi del DPCM 21/12/07 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
B.U.R. 27/08/2008, n. 150

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 930 del 18 giugno 1998 ad oggetto “Istituzione del Comitato regionale di coordinamento degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 626/94 – Approvazione delle proposte contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 689/98”;
- l’art. 117 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/01 laddove individua al terzo comma la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- la legge n. 123 del 3 agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, in cui all’art. 4, co. 1, prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare l’articolo 7, rubricato “Comitati regionali di coordinamento” che ne prevede il raccordo con il “Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e con la “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “ di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo, allo scopo di realizzare una programmazione coordinata degli interventi, nonché uniformità degli stessi;
- la legge regionale 19/04/1995, n. 44, ad oggetto: “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna”, in cui all’articolo 24, comma 2, si confermano in capo ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl le funzioni e le attività del settore impiantistico antinfortunistico, così come stabilite dalla legge regionale 7/09/1981 n. 33, articolo 4;
- la legge regionale 12/05/1994, n. 19, e successive modifiche ad oggetto: “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 07/12/1993, n. 517”, che istituisce la Conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- la legge regionale 23/12/2004, n. 29, e successive modifiche ad oggetto: “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, che, tra l’altro, ridefinisce le relazioni fra Servizio Sanitario Regionale ed Enti Locali;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato in G.U. il 6 febbraio 2008 (da qui in avanti DPCM), emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, legge 123/07, che disciplina il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento già istituiti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 626/94, allo scopo di migliorarne il funzionamento e di garantire l’uniformità dell’attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione sul territorio regionale;
Richiamato l’articolo 46, comma 2, lettera k) dello Statuto regionale che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottare provvedimenti che lo Statuto stesso e le leggi non affidano alla competenza dell’Assemblea Legislativa;
Ritenuto necessario, a seguito delle novità apportate dalla normativa sopracitata, nonché al fine di dare attuazione al succitato DPCM, di corrispondere alle esigenze delle diverse realtà locali e alle specifiche richieste da esse emergenti, di istituire il Comitato regionale di coordinamento, e che a seguito di tale istituzione, il Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, già istituito con la richiamata deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 1998, n. 930, cessa le sue funzioni;
Atteso che, per quanto riguarda la composizione dell’istituendo Comitato, l’articolo 1, comma 2, del DPCM, ne indica i componenti e impegna:
- la Regione ad individuare, quali partecipanti, gli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate;
- le Amministrazioni Pubbliche coordinate a indicare propri rappresentanti quali membri del Comitato, in relazione alla delicatezza dei compiti assegnati e che le stesse indichino i propri direttori;
- le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale ad indicare propri rappresentanti quali partecipanti ai lavori del Comitato;
Ritenuto, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, che il Comitato sia costituito dai componenti di seguito indicati:
- Il Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, in funzione di Presidente del Comitato stesso;
- l’Assessore alle politiche per la salute;
- l’Assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità;
- l’Assessore alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico;
- l’Assessore alla mobilità e trasporti;
- l’Assessore all’agricoltura;
- l’Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione;
- i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl della regione;
- il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale (ARPA);
- un Rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
- un Rappresentante dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i Rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un Rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- un Rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- un Rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
- un Rappresentante degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute;
- i Rappresentanti delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali;
Dato atto che ai lavori del Comitato partecipano quattro Rappresentanti dei datori di lavoro e quattro Rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
Atteso, che per quanto riguarda le articolazioni operative nell’ambito del Comitato in parola, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e 3, del DPCM, devono essere istituiti:
- un Ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifichi il coordinamento delle attività;
- gli Organismi provinciali che realizzino quanto pianificato dall’Ufficio operativo;
Ritenuto che, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, nell’ambito dell’Ufficio operativo, in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, debbano essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM, la costituzione di Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi stabiliti;
Ritenuto, pertanto, che:
l’Ufficio operativo sia costituito dai componenti di seguito indicati:
- il dirigente regionale professional “Tutela e salute nei luoghi di lavoro” che lo coordina;
- i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl della regione;
- un Rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
- un Rappresentante dell’ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i Rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
- un Rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
gli Organismi provinciali, denominati all’articolo 2, comma 3, del DPCM anche Sezioni permanenti, sono collocati per la loro funzione presso l’Azienda Usl del capoluogo di provincia, che ne assicura l’attività di coordinamento e di raccordo con l’Ufficio operativo regionale, nonché l’attività di segreteria, e siano composti da:
- i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) della Azienda Usl competente per territorio: nel caso delle province di Bologna e di Forlì-Cesena sono presenti anche i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl di Imola e di Cesena;
- un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
- un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- un Rappresentante dell’agenzia territoriale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante della Sezione provinciale dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
- un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza siano collocati per la loro funzione presso l’Ufficio operativo regionale. Tali Nuclei sono composti da una parte dei componenti dell’Ufficio operativo;
Atteso che per quanto riguarda i compiti e le funzioni, il Comitato in parola deve:
- svolgere i compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere le funzioni indicate all’articolo 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) e all’articolo 2, comma 4, del citato DPCM, e specificatamente:
- sviluppare, tenuto conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
- svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
- provvedere alla raccolta attraverso il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 81/08 e all’analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- monitorare e valutare le attività svolte dall’Ufficio operativo, dagli Organismi provinciali - Sezioni permanenti e dagli eventuali Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;
Atteso, inoltre, che ai sensi dell’art. 2, del DPCM:
- l’Ufficio Operativo pianifica individua le priorità a livello territoriale ed in particolare definisce i piani operativi di vigilanza nei quali debbono essere individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- gli Organismi provinciali - Sezioni permanenti attuano a livello dei territori provinciali le azioni pianificate dall’Ufficio operativo dandone comunicazione allo stesso Ufficio;
- i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza svolgono particolari attività di coordinamento tecnico finalizzate, in situazioni eccezionali, a migliorare l’efficacia delle politiche attive di prevenzione, relazionando sullo sviluppo dei programmi assegnati e sui risultati ottenuti all’Ufficio operativo e alle Sezioni permanenti competenti per territorio;
Ritenuto opportuno che:
- i componenti del Comitato, dell’Ufficio Operativo e degli Organismi provinciali – Sezioni permanenti, possano individuare propri delegati, in caso di loro impedimento, a sostituirli alle riunioni con piena capacità di rappresentarli;
- alle sedute del Comitato e dell’Ufficio Operativo partecipino i responsabili delle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl, in quanto titolari di competenze nel settore impiantistico antinfortunistico non attribuite ad ARPA dalla citata legge regionale n. 44/95;
- il Comitato e l’Ufficio Operativo regionale si avvalgano, al fine di supportare le complesse funzioni di competenza, di un “Ufficio di coordinamento” diretto da un funzionario regionale con particolari competenze in materia, appartenente al Servizio Sanità Pubblica, al cui funzionario siano affidati i compiti di coordinamento organizzativo e operativo;
- ai lavori del Comitato partecipi il dirigente regionale professional “Tutela e salute nei luoghi di lavoro”;
- l’Ufficio operativo regionale sia collocato presso il Servizio Sanità Pubblica, sia diretto dal dirigente regionale professional “Tutela e salute nei luoghi di lavoro” e che si avvalga di personale del Servizio Sanità Pubblica;
- i nuclei operativi siano attivati, su indicazione dell’Ufficio operativo, con decreto del Presidente della Giunta regionale;
Rilevato che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del DPCM i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale devono essere sviluppati tenendo conto delle specificità territoriali;
- la regione è caratterizzata da un tessuto produttivo eterogeneo, che si connota, a livello provinciale, per tipologia produttiva e per specifici profili di rischio;
- le articolazioni funzionali provinciali del Comitato regionale istituito con la citata deliberazione del Consiglio regionale n. 930/1998, hanno svolto a livello dei territori provinciali efficaci interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- le Amministrazioni provinciali, successivamente all’emanazione della legge 123/07, hanno realizzato con ottimi risultati il coordinamento territoriale con gli Enti a vario titolo competenti in materia, valorizzando i rapporti che le stesse Amministrazioni hanno, nel tempo, reciprocamente sviluppato;
- in seguito all’entrata in vigore del citato DPCM, la competenza in materia, provvisoriamente assegnata alle Amministrazioni provinciali, è stata riassegnata alle Amministrazioni regionali;
Rilevato, altresì, che la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, con il supporto delle Aziende Sanitarie, ha, tra l’altro, compiti di promozione delle strategie e degli interventi volti alla tutela della salute della popolazione e alla prevenzione dei fattori di nocività, nel cui ambito sono ricomprese le specifiche azioni dirette alla promozione salute e sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto, pertanto, opportuno che, al fine di assicurare più elevata efficacia degli interventi in relazione ad una loro maggiore aderenza al tessuto produttivo e sociale locale, nonché di non disperdere le competenze maturate in materia dalle Amministrazioni provinciali, che il Comitato regionale si possa avvalere delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie relativamente alle attività volte a specifici piani e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori, fatte comunque salve le competenze del Comitato in ordine alla pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza attraverso l’Ufficio Operativo regionale;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla sanità e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/01 e successive modifiche e della propria deliberazione n. 450/2007;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

ARTICOLO UNICO

1. di istituire, per quanto in premessa esposto e che qui si richiama integralmente, il Comitato regionale di coordinamento e, che a seguito di tale istituzione, il Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cessa le sue funzioni;
2. di stabilire, la composizione, i compiti e le funzioni del Comitato come segue:
i componenti del Comitato sono:
- Il Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- l’Assessore alle politiche per la salute;
- l’Assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità;
- l’Assessore alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico;
- l’Assessore alla mobilità e trasporti;
- l’Assessore all’agricoltura;
- l’Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione;
- i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl;
- il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale (ARPA);
- i Direttori delle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl;
- un Rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
- un Rappresentante dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i Rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un Rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- un Rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- un Rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
- un Rappresentante degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute;
- i Rappresentanti delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali;
i partecipanti ai lavori del Comitato sono:
- quattro Rappresentanti dei datori di lavoro e quattro Rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- il dirigente regionale professional “Tutela e salute nei luoghi di lavoro”;
- i responsabili delle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl, in quanto titolari di competenze nel settore impiantistico antinfortunistico non attribuite ad ARPA dalla citata legge regionale n. 44/95;
quanto ai compiti del Comitato:
- programmazione, indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
quanto alle funzioni del Comitato:
- sviluppare, tenuto conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
- svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
- provvedere alla raccolta attraverso il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 81/08 e all’analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- monitorare e valutare le attività svolte dall’Ufficio operativo, dagli Organismi provinciali – Sezioni permanenti e dagli eventuali Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;
3. di istituire, nell’ambito del Comitato in parola, ai sensi dell’articolo 2, del DPCM, un Ufficio Operativo, gli organismi provinciali - Sezioni Permanenti e nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza:
l’Ufficio operativo composto come segue:
- il dirigente regionale professional “Tutela e salute nei luoghi di lavoro”, che lo dirige;
- i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl della regione;
- un Rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
- un Rappresentante dell’ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i Rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
- un Rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un Rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
l’Ufficio Operativo individua le priorità a livello territoriale ed in particolare definisce i piani operativi di vigilanza nei quali debbono essere individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
gli Organismi provinciali - Sezioni permanenti composte come segue:
- i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) della Azienda Usl competente per territorio: nel caso delle province di Bologna e di Forlì-Cesena sono presenti anche i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl di Imola e di Cesena;
- un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
- un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- un Rappresentante dell’agenzia territoriale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un Rappresentante della Sezione provinciale dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
- un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- attuano a livello dei territori provinciali le azioni pianificate dall’Ufficio operativo dandone comunicazione allo stesso Ufficio;
i nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che svolgono particolari attività di coordinamento tecnico finalizzate, in situazioni eccezionali, a migliorare l’efficacia delle politiche attive di prevenzione, comunicando periodicamente lo sviluppo dei programmi assegnati ed i risultati ottenuti all’Ufficio operativo e alle Sezioni permanenti competenti per territorio;
4. di stabilire che:
- i componenti del Comitato, dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, possono individuare propri delegati, in caso di loro impedimento, a sostituirli alle riunioni con piena capacità di rappresentarli;
- il Comitato e l’Ufficio Operativo regionale si avvalgano, al fine di supportare le complesse funzioni di competenza, di un “Ufficio di coordinamento” diretto da un funzionario regionale con particolari competenze in materia, appartenente al Servizio Sanità Pubblica, al cui funzionario siano affidati i compiti di coordinamento organizzativo e operativo;
- l’Ufficio operativo regionale sia collocato presso il Servizio Sanità Pubblica, sia diretto dal dirigente regionale professional “Tutela e salute nei luoghi di lavoro” e che si avvalga di personale del Servizio Sanità Pubblica;
- i nuclei operativi siano attivati, su indicazione dell’Ufficio operativo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
5. di stabilire che con apposito e successivo atto del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali vengano nominati i componenti del Comitato regionale di coordinamento e dell’Ufficio Operativo;
6. di stabilire che gli Organismi provinciali - Sezioni permanenti denominati all’articolo 2, comma 4, del DPCM, siano collocati per la loro funzione presso l’Azienda USL avente sede nel capoluogo di provincia. L’Azienda Usl assicura agli Organismi di cui sopra, l’attività di supporto e di raccordo con l’Ufficio operativo, nonché l’attività di segreteria;
7. di dare mandato, pertanto, ai direttori generali delle Aziende USL di nominare i componenti degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, previa acquisizione delle designazioni per i componenti appartenenti ad amministrazioni diverse e che, per le province di Bologna e di Forlì-Cesena, debbano provvedere il direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna e di Forlì;
8.di stabilire che il Comitato collabori anche con le Conferenze Territoriali Socio Sanitarie nell’ambito delle attività volte a specifici piani e programmi di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
9.di stabilire che a seguito della costituzione del Comitato Regionale di coordinamento, dell’Ufficio Operativo e dei Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza, nessun onere graverà sul bilancio regionale;
10. di dare atto che il Comitato regionale di coordinamento e l’Ufficio Operativo dovranno adottare un proprio regolamento interno per il funzionamento;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.