Interpello n. 18 del 20 dicembre 2013

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Quesito

Se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all’aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato decreto.

Risposta

Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.
Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che “l’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”.
La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Normativa di riferimento

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006D.lgs. n. 81/2008: artt. 32, 33 e 37;  Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012; Legge n. 98/2013: art. 32, comma 1, lett. c) e d).