Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione Nazionale dei Commissionari di Borsa e Fib-Cisl
Settori: Assicurazione e Credito, Borsa, Milano

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e classificazione del personale.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Incarico superiore.
Art. 5. - Anzianità convenzionali.
Art. 6. - Malattia e infortunio.
Art. 7. - Gravidanza e puerperio.
Art. 8. - Servizio militare.
Art. 9. - Congedo matrimoniale.
Art. 10. - Trattamento economico.
Art. 11. - Passaggi di categoria.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Disdetta del rapporto di lavoro.
Art. 19. - Certificato di lavoro.
Art. 20. - Doveri e diritti del personale.
Art. 21. - Norme transitorie e di attua/ione.
Art. 22. - Inquadramento del personale.
Art. 23. - Decorrenza e durata.
Trattamento economico

Contratto collettivo per i procuratori, gli impiegati ed i commessi dipendenti dai commissionari di borsa ammessi ai recinti riservati della borsa valori di Milano, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959, in Milano, presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Associazione Nazionale dei Commissionari di Borsa [...], la Federazione Italiana Bancari (Fib), aderente alla Cisl [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro, da valere per i dipendenti dai commissionari di Borsa di Milano, ammessi ai recinti riservati.

Art. 1. - Assunzione e classificazione del personale.
[...]
Il limite di età per l'assunzione è di anni 17 per gli impiegati e di anni 14 per i commessi. Non è ammessa l'assunzione del personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Art. 7. - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e di puerperio, la lavoratrice ha diritto a rimanere assente dal servizio per un periodo non inferiore a mesi quattro.
Durante tale periodo alla stessa verrà usato il normale trattamento economico, come se fosse in servizio, fermi restando tutti gli nitri diritti dì cui alla legge 26 agosto 1050, n. 860, modificata con legge 23 maggio 1951, n. 394 e al relativo regolamento di attuazione ili cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è stabilito in 44 ore settimanali.
L’orario giornaliero è diviso in due turni, ad eccezione della giornata di sabato. Qualora il calendario di borsa dovesse modificarsi, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità di variazioni dell'orario nella giornata di sabato.
Nel limite di 44 ore di lavoro complessive settimanali, è consentito al commissionario di Borsa di richiedere al lavoratore prestazioni eccedenti le otto ore giornaliere. Entro lo stesso limite, gli orari di lavoro possono essere fissati dal commissionario di Borsa tanto per tutti i lavoratori, come per taluni di essi, secondo le esigenze degli uffici.

Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
[...]
Le prestazioni domenicali daranno, inoltre, diritto al riposo compensativo.

Art. 14. - Ferie.
Nei corso di ogni anno solare la durata delle ferie del lavoratore è stabilita come segue:
1) due settimane, per una anzianità di servizio fino al decimo anno;
2) l’anzidetto periodo, più sei giorni lavorativi, per anzianità di servizio dal decimo anno compiuto al ventesimo;
3) lo stesso periodo più dodici giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre il ventesimo anno compiuto.
Il commissionario di Borsa ha la facoltà di richiamare in servizio il lavoratore che è assente per ferie, quando urgenti necessità di servizio lo richiedano. In questo caso, il dipendente ha diritto:
al completamento dei giorni di ferie restanti in successivo periodo;
[...]

Art. 20. - Doveri e diritti del personale.
Il personale deve tenere una condotta dignitosa e morale tanto in servizio che fuori.
Il personale ha il dovere di dare al commissionario di Borsa una collaborazione attiva ed intensa e deve osservare il segreto d'ufficio.
[...]