Tipologia: Contratto collettivo regionale
Data firma: 20 maggio 1956
Validità: 01.01.1956 - 31.12.1956
Parti: Unione Regionale delle Cooperative di Credito della Lombardia e Commissione sindacale del Dipendenti delle Casse Rurali e Artigiane della Lombardia
Settori: Credito Assicurazioni, Casse rurali, Lombardia

Sommario:

Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Capitolo II Assunzione e classificazione del personale
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Capitolo III Doveri e diritti del personale
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Capitolo IV Trattamento economico
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Capitolo V Anzianità convenzionali
Art. 26.
Capitolo VI Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Capitolo VII Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Capitolo VIII Servizio militare
Art. 47.
Art. 48.
Capitolo IX Provvedimenti disciplinari
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Capitolo X Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Capitolo XI Disposizioni particolari - Transitorie e di attuazione
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
Allegato n. 1 Tabella degli stipendi
Allegato n. 2 Indennità di contingenza
Indennità di mensa

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle casse rurali e artigiane della Lombardia, 20 maggio 1956

Il giorno 20 maggio 1956, in Cremona, ivi essendosi riunita in palazzo Cittanova l’assemblea annuale delle Casse Rurali aderenti all’Unione Regionale delle Cooperative di Credito della Lombardia; tra l’Unione stessa [...], e la Commissione sindacale del Dipendenti delle Casse Rurali e Artigiane della Lombardia, investita del particolare mandato conferitole nel 3° Convegno di studi svoltosi a Sirmione nel settembre 1955 [...], premesso che le parti intendono garantire e mantenere a tutti i dipendenti delle Casse Rurali e Artigiane, nonché delle altre Cooperative di credito aderenti all'Unione regionale delle Cooperative di Credito della Lombardia, un trattamento economico ed un riconoscimento professionale degni della loro funzione non meno importante ed apprezzata di quella dei dipendenti degli altri Istituti bancari; si è stipulato il Contratto collettivo regionale di lavoro allegato al presente verbale di cui forma parte integrante.

Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1.

Il presente Contratto collettivo regionale di lavoro costituisce una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina i rapporti di lavoro tra le Casse Rurali e Artigiane della Lombardia e le seguenti categorie di personale:
a) Funzionari;
b) Impiegati;
e) Impiegate;
d) Commessi.
che abbiano i seguenti requisiti:
a) dedichino alla Cassa la loro attività con carattere di prevalenza:
b) siano vincolati da un orario di lavoro in via continuativa e giornaliera, non abbiano altro impegno a carattere continuativo presso altre aziende, o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritraggono i mezzi principali per l’esistenza.

Art. 2.
Il presente Contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi e gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

Art. 3.
L’applicazione del presente Contratto ai commessi e aiuto commessi non comporta per se stessa il riconoscimento della qualifica di impiegati.

Capitolo II Assunzione e classificazione del personale
Art. 5.

I limiti di età per l’assunzione sono i seguenti:
Funzionari: Impiegati e impiegate, 17 anni compiuti - Commessi di 1ª categoria: 19 anni compiuti - Commessi di 2ª categoria: 14 anni compiuti.

Art. 8.
Per esigenze di carattere straordinario o per lo svolgimento di servizi od operazioni a carattere temporaneo o stagionale, può essere assunto, in via provvisoria, personale nei cui riguardi la risoluzione del rapporto resta disciplinata dal 2° e 3° comma dell’art. 6 del presente contratto, ferme restando le altre condizioni contrattuali [...]
Per le necessità derivanti dalla sostituzione di personale chiamato alle armi per obblighi di leva, può essere assunto, in via provvisoria, personale cui si applicano condizioni identiche a quelle previste dalle disposizioni legislative riguardanti i sostituti dei richiamati alle armi.
[...]

Art. 9.
Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni normative diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Art. 10.
Alle impiegate adibite in via continuativa a mansioni di concetto dì particolare importanza sarà dovuto lo stesso trattamento previsto per gli impiegati.

Capitolo III Doveri e diritti del personale
Art. 11.

Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare alla Cassa, nella applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’Azienda stessa e le norme del presente contratto e di conservare il segreto d'ufficio.
In particolare al personale è vietato di:
[...]
d) Allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

Art. 12.
È fatto divieto al personale di entrate o di trattenersi nei locali della Cassa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con autorizzazione della Direzione o Amministrazione.

Art. 13.
Il personale la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori non deve assentarsi dalla residenza senza autorizzazione della Direzione.

Capitolo VI Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 27.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per gli impiegati, le impiegate ed i commessi di 1ª categoria ed in 42 ore settimanali per i commessi di 2ª categoria.
L'orario giornaliero è suddiviso in due periodi, con intervallo non inferiore a due ore per la colazione, nel primi 5 giorni della settimana. Nelle giornate di sabato e nei giorni semifestivi l’orario non può superare le 5 ore per gli impiegati, le impiegate ed i commessi di 1ª categoria; e le 5 ore e mezzo per i commessi di 2ª categoria.
Ferma restando la durata dell’orario giornaliero di lavoro è in facoltà della Cassa di effettuare spostamenti di orario a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 29.
Le prestazioni di lavoro devono essere contenute entro l’orario di cui all’art. 27.
La Cassa ha la facoltà di chiedere prestazioni straordinarie.
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.

Art. 31.
Il riposo settimanale deve normalmente coincidere con la giornata di domenica.
Il lavoro eventualmente compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale da diritto ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all'art. 30 maggiorata del 25 %.

Art. 32.
Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione o dal Consiglio di amministrazione.
[...]

Art. 38.
Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il personale ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico.
[...]
La durata delle ferie è stabilita come segue:
Funzionari:
Fino a 5 anni di effettivo servizio giorni 25.
Oltre i 5 anni di effettivo servizio giorni 30.
Ai funzionari assunti direttamente con tale qualifica durante l’anno in cui avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di due giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno.
Impiegati e impiegate:
Con oltre 15 anni di anzianità giorni 30.
Con oltre 10 anni e sino a 15 anni di anzianità giorni 25.
Con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità giorni 21.
Dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la assunzione e sino a tre anni di anzianità giorni 18.
Durante l'anno in cui è avvenuta l’assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno.
Commessi:
Con oltre 25 anni di anzianità giorni 30.
Con oltre 20 anni e sino a 20 anni di anzianità giorni 25.
Con oltre 10 unni e sino a 20 anni di anzianità giorni 21.
Con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità giorni 15.
Dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 3 anni di anzianità giorni 12.
Durante l’anno in cui è avvenuta l'assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di giorni 9.
Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali non può essere inferiore a giorni 25 dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione in servizio, mentre durante l'anno in cui detti lavoratori sono stati assunti spettano rispettivamente 15 o 8 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
[...]

Art. 40.
La Direzione o l'Amministrazione potranno richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva [...]

Art. 41.
Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.

Capitolo VII Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 46.

In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge in materia, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 4 mesi con diritto al trattamento economico goduto in servizio.
[...]

Capitolo IX Provvedimenti disciplinari
Art. 49.

I provvedimenti disciplinari sono:
a) Il rimprovero verbale;
b) 11 biasimo scritto dall’Amministrazione;
c) La sospensione dal servizio e dal trattamento economico per mi periodo non superiore ai 15 giorni;
d) La retrocessione di grado con conseguente perdita del relativo assegno.
[...]
e) Il licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità.

Art. 50.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati nell’articolo precedente.