Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 luglio 1960
Validità: 11.06.1960 - 10.06.1961
Parti: Associazione Provinciale Milanese delle Cooperative e Mutue, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini-Cisl, Federazione Italiana Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati-Cgil, Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini-Uil
Settori: Cooperative, Milano

Sommario:

Tabella dei minimi di retribuzione
Art. 1. - Trattamento economico.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Orario di lavoro.
RDL. 15 marzo 1923, n. 692.
Art. 7. - Gratifica natalizia.
Art. 8. - Vitto ed alloggio.
Art. 9. - Trasferte e missioni.
Art. 10. - Festività infrasettimanali e orari di apertura e chiusura nei negozi.
Art. 11. - Misura del cottimo.
Art. 12. - Cali, tare e perdite di cottura.
Art. 13. - Rateo gratifica nel computo della liquidazione.
Art. 14. - Scatti di anzianità.
Art. 15. - Gratifica matrimoniale.
Art. 16. - Trattamento economico del gerente di cui al raggruppamento B. 4 categ. B
Art. 17. - Divise.
Art. 18. - Regolamento interno.
Art. 19. - Vertenze.
Art. 20. - Chiarimenti a verbale.
Art. 21. - Indennità di caro-pane per gli addetti ai lavori pesanti
Art. 22. - Decorrenza e validità dell'accordo.
Allegato Schema di contratto per gerente

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di Milano, 15 luglio 1960

L'anno 1960, il giorno 15 del mese di luglio, tra l’Associazione Provinciale Milanese delle Cooperative e Mutue [...], la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, la Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo [...], con la partecipatone della Federazione Provinciale Cooperative e Mutue [...], e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini (Cisl) [...], la Federazione Italiana Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati (Cgil) [...], l’Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto integrativo valevole per la provincia di Milano per il personale di ambo i sessi dipendenti da Cooperative e da Consorzi da questi costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengono.
Esso non si applica ai dipendenti dei circoli vinicoli con licenza di P.S. per i quali verrà stipulato un apposito contratto aziendale.

Art. 3.
A chiarimento e ad interpretazione degli accordi stipulati a tutto oggi, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata per la provincia è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio o per ordinanza del sindaco o per consuetudine le cooperative siano aperte alla vendita nei giorni di domenica.
Nel caso non venga concesso il riposo compensativo, verrà invece liquidato il compenso per il lavoro straordinario festivo a sensi contrattuali [...]

Art. 4.
Per tutte le categorie indistintamente, i minimi di retribuzione di cui al presente contratto si devono intendere remunerativi di 8 ore di lavoro giornaliero o 48 settimanali, ad eccezione delle qualifiche contemplate nella tabella del personale addetto al lavoro discontinuo, per il quale si fa riferimento all'art. 6 del presente contratto, nonché dei commessi ed aiuto commessi di salumeria, drogheria, macelleria, pescheria, ortofrutticoli al dettaglio e latteria non munite di licenza di P.S., i cui minimi di retribuzione fissati contrattualmente devono intendersi remunerativi di 9 ore di lavoro giornaliere, o 54 settimanali, salvo le condizioni di miglior favore in atto individualmente e precedentemente all’atto della stipulazione del presente contratto.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel contratto collettivo nazionale che si intendono qui integralmente riportate.
L’orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è al massimo di 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Fanno eccezione i pompieri, le guardie notturne, i custodi di abitazione il cui orario è di 10 ore giornaliere e 60 settimanali fatte salve le condizioni di migliore favore in atto alla data di stipula del presente contratto, che dovranno essere mantenute.
[...]

Art. 8. - Vitto ed alloggio.
Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto ed alloggio, o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione conglobata, non potranno superare le misure seguenti:
[...]
Il vitto dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione al giorno.
L'alloggio deve corrispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.
[...]

Art. 11. - Misura del cottimo.
Le cooperative potranno adottare per il personale non avente quantica impiegatizia, la retribuzione a cottimo. [...]

Art. 16. - Trattamento economico del gerente di cui al raggruppamento B. 4 categ. B
A chiarimento di quanto stabilito per il trattamento economico da corrispondere al gerente di cui al raggruppamento B 4 della categoria B, si precisa che considerate le particolari condizioni dei piccoli spacci e ferma restando la percentuale stabilita nel suddetto raggruppamento, l'eventuale lavoro straordinario, feriale, festivo, riposo settimanale non goduto verrà retribuito con la percentuale in più dello 0,80 % sugli incassi mensili dello spaccio stesso.
[...]

Art. 17. - Divise.
Nel caso in cui la cooperativa faccia obbligo al personale dipendente di indossare una divisa o grembiuli per ragioni igieniche e sanitarie, le spese relative sono a completo carico della cooperativa. [...]

Art. 18. - Regolamento interno.
Il consiglio di amministrazione ha facoltà di disporre con i dipendenti le norme regolamentari inerenti ai servizi e che non siano in contrasto con il vigente Contratto Collettivo Nazionale e col presente contratto.

Art. 19. - Vertenze.
Le eventuali vertenze che dovessero sorgere tra i dipendenti e le Cooperative dovranno essere esaminate e discusse dagli organi sindacali di categoria per una composizione amichevole.

Art. 21. - Indennità di caro-pane per gli addetti ai lavori pesanti
Per le classifiche generiche degli addetti a lavori di trasporto braccia, carico e scarico di materiale e di merci pesanti e a lavori faticosi di pulizia alle quali è dovuta l'indennità di caro-pane nella misura prevista per i lavori pesanti, secondo i criteri emanati con la circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, sarà corrisposta la indennità di caro pane [...]