Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 ottobre 1955
Validità: 01.10.1955 - 30.09.1956
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, Associazione Provinciale Enti Cooperativi e Mutualistici e Federazione Provinciale del Commercio e Aggregati di Pavia-Cgil, Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commerio ed Affini di Pavia-Cisl, Sindacato Lavoratori del Commercio-Uil
Settori: Cooperative, Pavia

Sommario:

Art. 1. - Applicazione.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Missioni e trasferte.
Art. 4. - Trattamento economico.
Art. 5. - Trattamento economico gestori.
Art. 6. - Alloggio.
Art. 7. - Divise.
Art. 8. - Regolamenti interni.
Art. 9. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Pavia, 10 ottobre 1955

L’anno 1955, il giorno 10 del mese di ottobre, presso la sede della Federazione provinciale cooperative e mutue, tra i rappresentanti della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue e l’Associazione Provinciale Enti Cooperativi e Mutualistici [...] e la Federazione Provinciale del Commercio e Aggregati di Pavia (Cgil), la Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio ed Affini di Pavia (Cisl), il Sindacato Lavoratori del Commercio (Uil) [...], è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale da valere per i dipendenti delle Cooperative di consumo della provincia di Pavia, secondo quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale del 2 marzo 1955.

Art. 1. - Applicazione.
Il presente Contratto integrativo completa le parti normative e fissa la parte salariale per i rapporti di lavoro del personale delle Cooperative di consumo della provincia di Pavia sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Si intendono esclusi di addetti alla panificazione, regolati dal loro apposito contratto.

Art. 2. - Orario di lavoro.
(titolo 6° del CCNL)
L'interruzione minima dell’orario di lavoro giornaliero di ore due. La durata del lavoro discontinuo, di semplice attesa o di custodia, viene stabilito in ore nove.

Art. 7. - Divise.
(titolo 27° del CCNL)
Quando al personale viene fatto obbligo di indossare divise o abiti da lavoro per ragioni di carattere estetico, igienico sanitario o per particolari lavorazioni, la Cooperativa fornirà direttamente gli indumenti, oppure rimborserà la spesa.

Art. 8. - Regolamenti interni.
Per quanto concerne le parti non previste dal contratto sui crediti di banco, cauzioni, cali peso, inventari, pulizia, modifiche orari, o qualsiasi altra questione interna, si devono prevedere appositi regolamenti interni stilati fra le due parti e controfirmati.