Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 settembre 1955
Validità: 01.09.1955 - 31.12.1956
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Forlì, Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Forlì, Federazione delle Cooperative e Mutue di Rimini e Camera Confederale del Lavoro della provincia di Forlì, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori-Unione Provinciale di Forlì, Unione Italiana del Lavoro-Uidaca Sezione Provinciale di Forlì/Uil-Camera Sindacale di Forlì
Settori: Cooperative, Forlì

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Forlì, 23 settembre 1955

23 settembre 1955, tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Forlì [...], l’Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Forlì [...], la Federazione delle Cooperative e Mutue di Rimini [...] e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Forlì [...], rappresentata dal Segretario [...] e dal Segretario del Sindacato Provinciale Filca [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Provinciale di Forlì [...], l’Unione Italiana del Lavoro - Uidaca Sezione Provinciale di Forlì [...], con l’assistenza dell’Uil - Camera Sindacale di Forlì [...], viene stipulato il presente accordo integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, da valere per tutto il territorio della provincia di Forlì per le cooperative di consumo e loro consorzi.

Art. 2.
Oltre ai documenti richiesti per l'assunzione (art. 12 del Contratto nazionale) dovrà essere richiesto anche un certificato di sana e robusta costituzione con la facoltà, per la cooperativa, di richiedere una visita medica di accertamento.

Art. 3.
In deroga all’art. 18 del Contratto nazionale relativamente ai limiti di età degli apprendisti si fa riferimento alla legge vigente sull’apprendistato.

Art. 5.
Per il personale di vendita la durata dell’orario normale di lavoro è di 9 (nove) ore giornaliere e di 54 (cinquantaquattro) ore settimanali.

Art. 6.
A chiarimento dell’art. 31 del Contratto nazionale si precisa i gestori degli spacci sono tenuti all’obbligo di prestare servizio senza limitazione di orario e senza speciale compenso, per il regolare funzionamento dei servizi loro affidati.

Art. 7.
La durata dell'orario di lavoro, per il personale addetto a lavoro di carattere discontinuo (art. 32 Contratto nazionale) è di 10 (dieci) ore giornaliere e di 60 (sessanta) ore settimanali.