Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 3 agosto 1992
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:
Premessa
1.Elementi fondamentali della struttura retributiva
2.Sistema contrattuale
3.Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
4.Enti bilaterali
5.Sistema di rappresentanza
Norme finali.


 

Premessa
Le parti intendono riaffermare il ruolo, la funzione rappresentativa e l'importanza strategica del comparto artigiano nel contesto economico sociale del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto, che per la qualità e la quantità dell'occupazione assicurata.
L'attuale scenario di evoluzione dell'artigianato richiede un salto di qualità nello sviluppo del nuovo sistema di relazioni sindacali i cui presupposti sono contenuti negli Accordi interconfederali del 21.12.83, del 27.2.87 e del 21.7.88 finalizzato a una piena valorizzazione delle risorse umane e ad una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori.
Tali obiettivi sono, infatti, strettamente connessi alla centralità del fattore umano nell'artigianato, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, fondato sulla fiducia e collaborazione reciproche, volte a una sempre maggiore valorizzazione della professionalità del lavoro dipendente e allo sviluppo economico e produttivo dell'impresa.
In questo quadro risulta funzionale il potenziamento delle attività formative e la promozione dell'occupazione femminile.
In tale contesto generale, fermi restando le sedi e i ruoli propri della contrattazione, assume rilevanza strategica la scelta delle parti di riconfermare un modello di relazioni incentrato, anche secondo le premesse agli Accordi interconfederali del 1987 e 1988, sulla trattazione congiunta di materie di carattere sociale nonché in ordine ad argomenti di politica economica interessanti lo sviluppo dell'artigianato.
A tal fine, le parti convengono su una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, sia orizzontale che verticale, funzionale all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive e i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono direttamente il sistema delle imprese artigiane.
Nell'ambito di tali strumenti di partecipazione, particolare importanza assumono gli osservatori, di competenza delle categorie: essi, infatti, rivestono un ruolo determinante per il funzionamento della struttura contrattuale di cui al presente accordo, poiché, specialmente con riferimento al 2° livello di contrattazione, rappresentano un momento di supporto delle possibilità partecipative dei singoli settori artigiani alle scelte regionali di politica economica.
Analogamente il sistema di enti bilaterali, previsto dal presente accordo a livello nazionale e regionale, è teso a confermare le opportunità derivanti da relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale come più avanti definita.
Infine le parti convengono di realizzare, a livello nazionale interconfederale, un coordinamento tra le risultanze delle attività degli osservatori e degli enti bilaterali, al fine di costruire, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati conoscitivi da questi rilevati, una banca dati nazionale quale supporto strumentale agli obiettivi delle parti. Il presente accordo assume anche ai fini delle determinazioni contrattuali come propri gli obiettivi generali del negoziato in corso tra il Governo e le parti sociali per la realizzazione di una politica di tutti i redditi finalizzata al superamento del differenziale d’inflazione rispetto a quella dei maggiori paesi europei, alla riduzione del deficit e del debito pubblici in un quadro di equità sociale, alla ripresa dello sviluppo produttivo, alla difesa e al rilancio dell'occupazione.
La soluzione dei problemi legati alla composizione del costo del lavoro acquisisce nel comparto artigiano una specifica rilevanza ai fini della salvaguardia della competitività delle imprese e del miglioramento delle condizioni economiche e professionali dei lavoratori.

1.Elementi fondamentali della struttura retributiva
Nel comune intento di privilegiare le sedi di contrattazione nella determinazione dei livelli salariali e per questa via valorizzare la professionalità e la produttività, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica e in coerenza con gli obiettivi di recupero della competitività del sistema produttivo artigiano, le parti concordano su una prassi di relazioni sindacali che prevede 2 livelli di contrattazione ai quali in materia salariale sono attribuiti ambiti specifici di intervento.
1)In sede di stipula dei CCNL dell'Artigianato si tenderà a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni in vigore alla data di scadenza dei CCNL stessi. Tale tutela sarà realizzata:
a)attraverso la determinazione di aumenti retributivi coerenti con i tassi d’inflazione programmati dal Governo o convenuti in sede di politica dei redditi.
Gli aumenti suddetti s’intendono comprensivi del meccanismo d’indicizzazione che le parti dovessero concordare o che venisse definito per legge.
Pertanto gli aumenti salariali da determinarsi nei CCNL attualmente in fase di rinnovo saranno onnicomprensivi e dovranno tendere a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni facendo riferimento ai tassi programmati d’inflazione;
b)tramite un successivo riallineamento delle retribuzioni allo scopo di recuperare l'eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.
Le parti concordano che in sede di rinnovo dei CCNL saranno definiti criteri, tempi e modalità del riallineamento retributivo al fine di recuperare le differenze derivanti dall'eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.
2)In sede di stipula dei Contratti Collettivi Regionali Integrativi di Lavoro (CCRIL) verranno negoziati incrementi retributivi sulla base della situazione del settore nella Regione rilevata attraverso indicatori anche specifici concordati dalle parti nei CCNL.

Norma transitoria.
Le parti convengono che, per i CCNL attualmente in fase di rinnovo, il primo riallineamento delle retribuzioni contrattuali avrà luogo, ai sensi del punto 1), entro il dicembre 1993 e che gli effetti sulle retribuzioni decorreranno dall'1.1.94, e così di seguito analogamente per i singoli anni successivi.
Per quanto attiene al 1992 le parti convengono che gli aumenti dei CCNL in fase di rinnovo faranno riferimento ai tassi d’inflazione tendenziale convenuti e che quindi non si darà luogo a riallineamento.
Ferma restando la più generale verifica da effettuare all'interno del negoziato gene-rale attualmente in corso tra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi, la riforma della contrattazione e della retribuzione (compresa la parte definita “indennità di contingenza” e il suo eventuale adeguamento), le OO.AA. e le OO.SS. s’incontreranno entro 30 giorni dal termine del suddetto negoziato per armonizzarne i risultati con quanto pattuito nel presente accordo.
Per quanto attiene ai CCNL già stipulati, le parti riconoscono la necessità, sulla base del principio di cui al punto 1), di garantire la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali nell'arco della vigenza dei CCNL.
A tal fine s’impegnano reciprocamente a richiedere una soluzione del problema nel quadro della trattativa sulla politica dei redditi e la riforma della contrattazione e della retribuzione tra il Governo e le parti sociali.
In ogni caso, in assenza di una soluzione generale, le parti, unitamente alle categorie interessate, s’incontreranno entro il mese di ottobre 1992 al fine di risolvere tale problema.

2.Sistema contrattuale
2.a) Principi generali
In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a 2 soggetti sindacali titolari della contrattazione, la Confederazione e la Categoria, e a 2 livelli di confronto negoziale, 1 centrale e 1 decentrato, per ciascuno dei 2 soggetti. La titolarità nei 2 livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali. Questi momenti di confronto negoziale tratteranno le materie proprie di ciascun livello (come da paragrafo 2.b successivo) secondo i seguenti principi:
• non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
• esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
• possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

2.b) Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale
A livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.
Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:
diritti sindacali;
sistema di rappresentanza;
strumenti operativi bilaterali;
struttura contrattuale;
elementi fondamentali della struttura retributiva;
mercato del lavoro;
formazione professionale;
ambiente e sicurezza;
pari opportunità;
altri titoli individuati dalle parti.
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e agli elementi fondamentali della retribuzione sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni per essere esigibili debbano essere recepite dai CCNL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
relazioni sindacali di settore;
materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
sistema di classificazione;
retribuzione;
durata del lavoro;
normative sulle condizioni di lavoro;
azioni positive per le pari opportunità;
altre materie tipiche dei CCNL;
costituzione di eventuali fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

Livello decentrato interconfederale
La titolarità contrattuale a livello decentrato confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello decentrato confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna Regione e di affrontare problematiche regionali d’interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale. Di tali confronti sono comunque escluse le materie proprie dei CCNL.
Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie. Si tratterà di materie rinviate, perché già affrontate o direttamente rimesse in quanto non affrontate a livello nazionale interconfederale.
Il livello decentrato interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali, anche su istanza di queste ultime, a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRIL.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti da accordi regionali vigenti, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale al livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano, regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti. In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Le parti convengono che entro la fine del 1995 si darà luogo a una verifica del sistema contrattuale sopra stabilito.

3. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale di categoria
Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
entro 15 giorni dall'avvio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro.
Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta d’intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle organizzazioni firmatarie del presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti, da parte delle organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza dei CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
• entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
• a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
• trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali;
• trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
• trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta d’intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopraindicati sono sospesi per il periodo 1/31 agosto.
Nel caso che una delle organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza dei CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo d’acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

Norma transitoria.
Restano in vigore i CCRIL già stipulati alla data del presente accordo. In sede di stipula dei CCNL di riferimento, le parti provvederanno a definire i criteri e le modalità di armonizzazione della durata dei CCRIL vigenti con le norme del presente accordo.

4.Enti bilaterali
Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale nelle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti convengono di costituire un sistema di enti bilaterali paritetici articolato su 2 livelli, nazionale e regionale.
Tale sistema di enti bilaterali, essendo parte integrante della struttura contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le parti contraenti.
Esso è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi per le imprese e i lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in un quadro di trasparenza di metodi e intenti, ed è teso a confermare le opportunità derivanti dall'autonomia e originalità del modello di relazioni sindacali del comparto artigiano.
All'interno dell’ente bilaterale si collocano i vari Fondi, promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, che rappresentano gli strumenti economico finanziari per l'adempimento di obblighi contrattuali previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i Fondi stessi.
Pertanto, all'ente bilaterale devono associarsi i Fondi indicati dalle parti firmatarie il presente accordo, la cui utilizzazione è contrattuale obbligatoria.
I Fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali, confederali o di categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro caratteristiche e/o finalità ne richiedono necessariamente l'istituzione ai fini della raccolta delle relative risorse economiche e dell'erogazione delle corrispondenti prestazioni; pertanto, i Fondi non sono, in nessun caso, sede di trattativa o di confronto tra le parti.
Allo stato tali Fondi sono il Fondo bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale e il Fondo per la rappresentanza sindacale, costituiti ai sensi e secondo le modalità e le forme di gestione rispettivamente per essi indicati dall'Accordo interconfederale 21.7.988.
Eventuali fondi, aventi la stessa natura, ma la cui costituzione venga decisa dalle organizzazioni di categoria, saranno collocati nell'ente bilaterale previa esplicita decisione di ammissione da parte di quest'ultimo su istanza delle parti contraenti l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Possono convenzionarsi con l'ente bilaterale, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali per realizzare il massimo d’efficienza e di economia, quei Fondi ai quali gli imprenditori potranno aderire volontariamente, esterni all'ente bilaterale, per i quali esiste una possibilità di opzione circa la loro utilizzazione. Questi Fondi sono infatti costituiti al fine di mutualizzare gli oneri derivanti da obblighi contrattuali che possono essere adempiuti sia attraverso il Fondo che tramite l'erogazione diretta ai singoli lavoratori da parte dell'imprenditore.
Allo stato sono fatte salve altre determinazioni in ordine agli enti bilaterali già costituiti, fermo restando l'impegno delle parti a definire tempi e modalità della loro armonizzazione a quanto stabilito nel presente accordo.
Ogni Fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale. La composizione degli organismi e le modalità di funzionamento sono decise dalle parti sindacali che hanno stipulato l'accordo stesso e hanno istituito il Fondo.
Le parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente o del Fondo, nell'ambito delle proprie competenze, possono delegare al Fondo stesso ovvero all’ente attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò sia espressamente previsto da accordi o contratti.
Gli enti bilaterali, su mandato delle parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente stesso, possono attivare commissioni per l'esame di specifici argomenti (quale ad esempio l'ambiente) e predisporre i dati acquisiti tramite l'attività dei singoli Fondi, anche in rapporto con le fonti esterne.
L'ente bilaterale è costituito a livello nazionale e regionale dalle parti firmatarie il presente accordo.
Il sistema di enti bilaterali è realizzato in maniera piena e generalizzata a livello regionale.
L'ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei Fondi relativi a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello.
Inoltre l'ente bilaterale può certificare l'avvenuto versamento a ogni singolo Fondo.
Potranno essere realizzati terminali operativi dell'ente bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità lo rendano necessario.

5.Sistema di rappresentanza
Le parti confermano il sistema di rappresentanza sindacale previsto per il comparto delle imprese artigiane dall'Accordo interconfederale 21.7.88.

Norme finali.
Le parti concordano d’intervenire presso le sedi istituzionalmente competenti affinché nei provvedimenti legislativi e amministrativi che prevedono benefici o incentivi per le aziende sia inserita la cosiddetta “clausola sociale”, tesa a garantire l'integrale osservanza da parte dell'universo delle imprese artigiane di quanto pattuito dalla contrattazione collettiva del comparto.
Ciò anche al fine di garantire omogeneità di costi sul mercato del lavoro per tutte le imprese del comparto artigiano.
Nessuna organizzazione può partecipare ai negoziati definiti nei capitoli 2 e 3 senza avere sottoscritto il presente accordo e accettato per intero i suoi contenuti.
La soluzione di eventuali controversie interpretative del presente accordo è affidata a una Commissione paritetica nazionale appositamente costituita tra i soggetti firmatari.