Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 luglio 1956
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958
Parti: Unione Provinciale degli Artigiani di Trento e Unione Sindacale Provinciale-Cisl di Trento, Unione Italiana del Lavoro di Trento, Camera Confederale del Lavoro di Trento
Settori: Artigianato, Apprendisti, Trento

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Durata dell'apprendistato.
Art. 4. - Cumulo periodi di lavoro.
Art. 4-bis. - Aggiornamento periodi apprendistato in atto.
Art. 5. - Decadenza contratti di tirocinio.
Art. 6. - Deroghe.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Malattia o infortunio.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Licenziamento.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Commissione paritetica.
Art. 18. - Riferimento alle leggi.
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane della provincia di Trento, 1 luglio 1956

Trento, 1° luglio 1950, l’Unione Provinciale degli Artigiani di Trento [...] e l'Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Trento [...], l’Unione Italiana del Lavoro di Trento [...], la Camera Confederale del Lavoro di Trento [...], hanno stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane della provincia di Trento.

Art. 3. - Durata dell'apprendistato.
La durata dell'apprendistato è stabilita come segue:
Anni 2: mugnai e pastai - segherie in legno - sediame curvato - cementisti e manufatti in cemento - cuoio e calzature per lavorazione in serie - abbigliamento per lavorazioni in serie sia civili che militari - zoccolifici - ombrellai - spazzole - lavanderie non tintorie - imbianchini semplici - cave porfido - segherie in marmo.
Anni 5: tutte le altre categorie di aziende artigiano ad esclusione delle seguenti: fabbricanti imballaggi in genere - trasporti ausiliari del traffico - cave sabbia, ghiaia e marmo, per le quali non è previsto alcun periodo di apprendistato. Per i barbieri e parrucchieri verrà stabilito un accordo a parte.
Al termine dei rispettivi periodi di apprendistato come sopra previsti, l’apprendista consegue direttamente la qualifica di operaio qualificato.

Art. 4. - Cumulo periodi di lavoro.
I periodi di servizio prestato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini della durata massima per periodo di apprendistato di cui sopra, purché si riferiscano alla stessa attività professionale e non siano separati da una interruzione superiore ad un anno.

Art. 4-bis. - Aggiornamento periodi apprendistato in atto.
Tutti gli apprendisti attualmente allo dipendenze delle aziende artigiane sono tenuti al completamento dei periodi di apprendistato specificati all’art. 3 anche se i contratti individuali precedenti avessero previsto un minor periodo di apprendistato.

Art. 5. - Decadenza contratti di tirocinio.
Con l’entrata in vigore del presente contratto, tutti i contratti individuali di tirocinio stipulati fra artigiani e familiari dell'apprendista. si intendono dichiarati decaduti.
[...]

Art. 6. - Deroghe.
A norma dell’art. 18, comma secondo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti che abbiano compiuto il 18° anno di età od abbiano almeno 2 anni di addestramento pratico, hanno diritto di essere ammessi alle prove di idoneità per conseguire la qualificazione ad operalo qualificato.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è quello stabilito dall'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e non può superare le 8 ore giornaliere con un massimo di 44 settimanali.
È fatto assoluto divieto di adibire ai lavoro gli apprendisti di ambo i sessi dalle 22 alle 6.
Le ore destinate all'insegnamento complementare che dovessero cadere durante l'orario di lavoro sono considerate lavorative a tutti gli effetti e verranno retribuite dal datore di lavoro tanto se la scuola sia stata organizzata dai datori di lavoro quanto da Enti Statali, Regionali, Provinciali o Comunali, o da altri Enti a ciò autorizzati dal Consorzio per l'istruzione Tecnica.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale, salvo casi eccezionali, in caso di mostre, fiere o concorsi cui partecipa l’Azienda artigiana, deve sempre cadere di domenica.
Nel casi considerati più sopra, l’apprendista fruirà del periodo compensativo un giorno lavorativo di 8 ore. Il riposo compensativo non potrà coincidere con le festività infrasettimanali e nazionali.

Art. 10. - Ferie.
La durata delle ferie è quella prevista dall’art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e cioè:
giorni 30 per gli apprendisti inferiori ai 16 anni;
giorni 20 per gli apprendisti che hanno superato il 16° anno.
Nelle ferie sono comprensive le domeniche e le festività.
Data la particolare caratteristica che il legislatore ha inteso dare a questo istituto, le ferie sono irrinunciabili. [...]

Art. 13. - Malattia o infortunio.
[...] I periodi di malattia o infortunio non danno luogo a prolungamento del periodo di apprendistato.

Art. 18. - Riferimento alle leggi.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ed alle disposizioni del Codice civile in materia di tirocinio.