Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° agosto 1960
Validità: 01.08.1960 - 01.08.1961
Parti: Associazione Provinciale Liberi Artigiani, Unione Provinciale degli Artigiani e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacate Provinciale-Uil
Settori: Artigianato, Piacenza

Sommario:

Parte I
Sfera di applicazione

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Riposo settimanale e festività.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 11. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Reclami sulla paga.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Disciplina aziendale.
Art. 21. - Assenze.
Art. 22. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 23. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 24. - Divieti.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari, e licenziamenti per mancanze.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Classificazione degli appartenenti alla qualifica operai.
Art. 30. - Modalità di pagamento delle indennità annuali.
Art. 31. - Indennità di trasferta.
Art. 32. - Indennità di contingenza.
Art. 33. - Norme per l'apprendistato.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Tabelle salariali
Art. 35. - Decorrenza e durata.
Allegati tabelle salariali.
Parte II Equiparati
Art. 1. - Criteri di appartenenza alla categoria speciale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 12. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 13. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16. - Norme per gli istituti non previsti nel presente regolamento.
Art. 17. - Minimi di retribuzione mensile.
Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Doveri dell’impiegato.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte.
Art. 29. - Minimi di retribuzione.
Art. 30. - Indennità di contingenza.
Regolamentazione comune agli operai, categorie speciali ed impiegati
Art. 1. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 2. - Reclami e controversie.
Art. 3. - Inscindibilità delle condizioni di miglior favore.
Art. 4. - Decorrenza e durata.
Tabelle stipendio minimo.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Piacenza, 1° agosto 1960

In Piacenza, addì 1° agosto 1960, tra l’Associazione Provinciale Liberi Artigiani [...], l'Unione Provinciale degli Artigiani [...], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], la Camera Sindacate Provinciale (Uil) [...], si è stipulato il presente Contratto Normativo e Salariale da valere per i dipendenti delle aziende artigiane esercenti nei territorio della provincia di Piacenza.

Parte I
Sfera di applicazione

Il presente Contratto si applica a tutte le Aziende Artigiane iscritte alla Camera di Commercio ed esercenti nella provincia di Piacenza, ad esclusione delle Aziende: Autotrasportatrici, Edili, Laterizi, Panificatrici e Fornai per conto terzi, Calzolai, Bottonieri, Parrucchieri e Barbieri, Grafici Cartotecnici, Trebbiatori, Motoaratori, Molinatorie, Casari e Produttori di carne insaccata.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’assunzione ed il lavoro delle donne e del fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge:
Legge n. 204 del 29 aprile 1959 - Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125 - modificata con legge n. 580 del 21 agosto 1949 - Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1949, n. 201;
Legge 19 gennaio 1955, n. 25 sull'Apprendistato.
Legge n. 653 del 26 aprile 1934 - Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1936, n. 227 sulla tutela del lavoro e delle tabelle indicanti i lavori vietati per i minori e le donne.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 (otto) ore giornaliere (48 settimanali) salvo eccezioni e deroghe previste in materia.
Il lavoro prestato oltre le 8 giornaliere, e le 48 settimanali, è considerato lavoro straordinario e come tale verrà remunerato con le percentuali di maggiorazioni fissate in altra parte del presente contratto.
Il prestatore d’opera non potrà esimersi, salvo giustificato motivo, di eseguire lavoro straordinario sempreché contenuto in un massimo di 2 ore oltre le 8 giornaliere e 10 settimanali e sempreché, il sottrarsi a tale lavoro, costituisca nocumento alla produzione e al lavoro di altri dipendenti.
I lavoratori che frequentano scuole serali e festive sono esonerati dall’effettuare lavoro straordinario e festivo. Per quanto riguarda gli apprendisti vale la norma di legge 19 gennaio 1955, n. 25 e regolamento sull'apprendistato D.P. 30 dicembre 1956, n. 1668, Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1957, n. 70.

Art. 7. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del presente Contratto, è ammesso il recupero del lavoro perduto per cause di forza maggiore purché lo stesso recupero sia contenuto nel limite di ore 1 (una) al giorno e nel periodo di 30 giorni immediati dall’avvenuta interruzione.

Art. 8. - Riposo settimanale e festività.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Detto riposo, coincide con la domenica.
Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, lavori la domenica, godrà il prescritto riposo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
[...]

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali.
È lavoro straordinario festivo quello eseguito in domenica e in qualsiasi altro giorno festivo. È notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
[...]

Art. 11. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Alla donna adibita a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili compete, a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.

Art. 14. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni - ore 90 - per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti;
14 giorni - ore 112 - per anzianità di servizio dal 7° al 10° anno compiuto;
10 giorni - ore 128 - per anzianità di servizio dall’11° al 15° anno compiuto;
18 giorni - ore 144 - per anzianità di servizio dal 16° anno in poi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Nel caso di non godimento sì darà luogo al pagamento.
[...]

Art. 18. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 20. - Disciplina aziendale.
Il dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipendente dal superiore, come previsto dall’organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordine verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'Azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 22. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare il laboratorio senza regolare autorizzazione del superiore. Il permesso di uscita dal laboratorio deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezza ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...] Ai lavoratori - operai, operaie e apprendisti - che frequentano corsi di studio serali o festivi saranno concessi permessi per la durata degli esami.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga in laboratorio in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il dipendente licenziato o sospeso non può entrare nel laboratorio se non è autorizzato.
Per i compiti del Delegato d'impresa, che debbono esplicarsi fuori dell'orario di lavoro, verranno presi accordi con il Titolare dell’Azienda.

Art. 23. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo dell'operaio conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli. in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente l’Azienda.
Al sabato il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dall’azienda al fine di permettere all'operaio di fare pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
L'operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[...]

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari, e licenziamenti per mancanze.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente Contratto potranno dar luogo, a secondo della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti:
1) multa non superiore a 3 ore di paga;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
3) licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione il lavoratore che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo o ne ritardi l’inizio:
b) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
c) esegua entro l’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda.
Incorre nei provvedimenti di licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni il dipendente per:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
c) rissa nel laboratorio e durante l’orario di lavoro:
[...]
Incorre nel licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento il lavoratore che:
[...]
c) esecuzione, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terzi di non lieve entità entro il laboratorio e con materiale dell'azienda.

Art. 33. - Norme per l'apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
[...]
Sia per quanto riguarda la durata del periodo di tirocinio, le ferie, che la retribuzione dell’apprendista durante la fase di apprendistato, si conviene quanto segue:
1° scaglione - La durata di apprendistato viene fissata in anni 5 (cinque) per i giovani, di ambo i sessi, se assunti tra l’età dai 14 ai 16 anni;
2° scaglione - La durata di apprendistato viene fissata in 4 anni (quattro) per i giovani, di ambo i sessi, se assunti tra l’età dai 16 ai 17 anni;
3° scaglione - La durata di apprendistato viene fissata in anni 3 (tre) per i giovani, di ambo i sessi, se assunti tra l’età dai 17 ai 19 anni.
I periodi di servizio prestati, in qualità di apprendista, presso una o più aziende, si cumulano ai fini dei computo della durata del periodo di apprendistato sempreché non separati da interruzioni superiori ad un semestre e sempreché prestati nella stessa categoria.
[...]
Ferie:
È sottinteso che le 30 giornate di ferie, se giovani, di ambo i sessi, inferiori ai 16 anni e le 20 giornate di ferie, se giovani di ambo i sessi, superiori ai 16 anni, si intendono 30 e 20 giornate di calendario.
Gratifica natalizia [...]
Retribuzione salariale [...]
Nota a verbale.
Le «Norme per l’apprendistato» precisate nell’art. 33, formano parte integrante del presente Contratto e quindi, tutto quanto non contemplato dalle predette, Norme per l’apprendistato, va in riferimento al regolamento generale del prescritto Contratto collettivo provinciale di lavoro.

Parte II Equiparati
Art. 1. - Criteri di appartenenza alla categoria speciale.

Fermo restando il principio del rapporto di impiego privato e fatto salvo lo stato giuridico del lavoratore come previsto dal regio decreto-legge 13 novembre 1924. n. 1825, convertito in legge 18 maggio 1926, n. 562, le parti concordano che appartengono alla categoria speciale i lavoratori seguenti:
a) che esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria degli Specializzati, se uomo, o nella 1° categoria se donna;
b) che svolgano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai o apprendisti con rapporto di competenza tecnico pratica.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Si intende riportata la norma dell'art. 7 della parte riguardante gli impiegati.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si intende riportata la norma dell'art. 9 della parte operaia.
[...]

Art. 8. - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali o fra le parti interessate, si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole Aziende.

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, pari a:
15 giorni per anzianità da 1 a 5 anni compiuti;
20 giorni per anzianità di servizio da 5 a 12 anni compiuti;
25 giorni per anzianità di servizio da 12 a 20 anni compiuti;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.
[...]

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Per quanto riguarda le norme disciplinari, le parti riconoscono che le esemplificazioni delle infrazioni previste per gli operai (art. 25 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 1 agosto 1960) possono essere considerate applicabili per analogia anche agli appartenenti alla categoria Speciale.

Art. 16. - Norme per gli istituti non previsti nel presente regolamento.
Per i seguenti istituti contrattuali si intendono riportate le norme previste per gli impiegati:
1) Festività (Art. 10).
2) Corresponsione della retribuzione (Art. 15).
3) Tredicesima mensilità (Art. 17).
4) Congedo matrimoniale (Art. 19 impiegati giorni 12 consecutivi).
5) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (Art. 20).
6) Riposo settimanale (Art. 9).
71 Contingenza (Art. 30).

Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria impiegatizia
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.

L’assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.
Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere autorizzato.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
L’Impiegato che nei casi consentiti dalla legge, lavora la domenica, godrà il prescritto riposo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 11 per il lavoro festivo.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 7 (Orario di lavoro) della presente Regolamentazioni salvo le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’art. 10 (festività).
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificati motivi, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l'impiegato non può essere obbligato a lavorare por un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle 10 settimanali.
L'impiegato che frequenta scuole serali o festive è esonerato rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 16. - Ferie.
L’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio, pari a:
15 giorni per anzianità di servizio da 1 a 4 anni compiuti;
20 giorni per anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
25 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 e lino ai 18 anni compiuti;
30 giorni per anzianità di servizio oltre I 18 anni compiuti.
[...]
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'Azienda, ed in via eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre i 15 giorni, è peraltro ammessa la sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 20. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, all’impiegata assente, nei tre mesi prima del parto e nei due mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[...]

Art. 22. - Doveri dell’impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare;
1) osservare l'orario di ufficio, dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservare le disposizioni del Contrato, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
3) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari, strumenti e tutto quanto a lui affidato.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a secondo della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel punti a), b), c), d), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’’impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Regolamentazione comune agli operai, categorie speciali ed impiegati
Art. 2. - Reclami e controversie.

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra Aziende e lavoratori, saranno risolte, possibilmente dall’apposita Commissione Paritetica di cui all’Accordo aggiuntivo 1° agosto 1960.