Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 24 settembre 1952
Validità: dal 01.09.1952
Parti: Sindacato Pubblici Esercizi e Sindacato Provinciale dei Lavoratori di Albergo, Mensa, Caffè e Termali-Camera Confederale del Lavoro
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Siena

Sommario:

Art. 1. - Classifica degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. Assunzione del personale.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Ore straordinarie e lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 7. - Trattamento economico e sistema di retribuzione.
Art. 8. - Percentuali di servizio.
Art. 9. - Addetti alle sale da gioco.
Art. 10. - Caposervizio o capocameriere.
Art. 11. - Refezione e vitto.
Art. 12. - Esercizi di stagione.
Art. 13. - Personale extra o di rinforzo per rinfreschi, ricevimenti e servizi fuori sede o a domicilio.
Art. 14. - Ferie annuali.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 17. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 18. - Validità dell'accordo.
Tabelle salari

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1948, per i dipendenti di caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, confetterie della provincia di Siena, 24 settembre 1952

L'anno 1952 a questo di 24 del mese di settembre in Siena nella Sede della Associazione Commercianti, via dei Termini, 2, tra il Sindacato Pubblici Esercizi [...] e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori di Albergo, Mensa, Caffè e Termali [...], assistiti dal[...]la Camera Confederale del Lavoro; è stato stipulato il seguente accordo Economico di lavoro che regola i rapporti di lavoro e la parte economica tra le Categorie rappresentate dai suddetti Sindacati Provinciali.

Art. 3. Assunzione del personale.
A chiarimento dell'articolo 5° del Contratto Nazionale, non si ravvisa la necessità, che nella provincia di Siena, sia assunto del personale femminile per il servizio dei tavoli.

Art. 4. - Apprendistato.
Ogni esercizio non può avere più di 1 apprendista per ogni reparto.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Per il personale impiegato, l’orario normale di lavoro è di otto (8) ore giornaliere e quarantotto (48) settimanali, ripartite in 6 giornate lavorative.
Per il personale operaio l’orario normale di lavoro è di nove (9) ore giornaliere e 54 (cinquantaquattro) settimanali, ripartite in 6 giornate lavorative.

Art. 11. - Refezione e vitto.
Tutti gli esercizi hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio, una refezione di caffè e latte con pane al mattino, ed una analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Art. 14. - Ferie annuali.
A tutti i dipendenti spettano le ferie in base agli articoli dal 25 al 28 del Contratto Nazionale.
[...]
I lavoratori turnisti fissi avranno diritto alle ferie in relazione al lavoro svolto mensilmente.

Art. 18. - Validità dell'accordo.
Il presente Accordo economico, vale per tutta la provincia di Siena e per tutti gli esercizi di: Caffè, Bar, Birrerie, Bottiglierie, Gelaterie, Confetterie, esclusi i Buffet delle Stazioni ferroviarie per le quali le parti si impegnano a stipulare il contratto integrativo entro 3 mesi. Trascorso il periodo suddetto entra automaticamente in vigore il presente Contratto.
[...]
Per tutte quelle parti non contemplate nel presente Accordo, vale il Contratto Nazionale stipulato in Roma il 27 gennaio 1948, tra la (Fipe) Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e la (Filam) Federazione Italiana Lavoratori di Albergo Mensa e Caffè.
Il presente Contratto entra in vigore il 1° settembre 1952.