Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 febbraio 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Pubblici Esercizi della Provincia di Ancona-Unione Sindacati Commercianti e Filam-Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi e Termali-Fisasca Provinciale/Unione Provinciale Cisl, Sindacato Provinciale Uidac-Uil e Sindacato Provinciale Cisnal Commercio
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ancona

Sommario:

Art. 1. - Minimi della retribuzione mensile.
Art. 2. - Tempo per la consumazione dei pasti.
Art. 3. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 4. - Servizio di rinfreschi e ricevimenti.
Art. 5. - Esercizi di stagione.
Art. 6.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 maggio 1959, per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo della provincia di Ancona, 15 febbraio 1960

Il giorno 15 febbraio 1960 in Ancona, presso la sede dell’Unione sindacati Commercianti, tra il Sindacato Pubblici Esercizi della Provincia di Ancona [...], assistito dal Direttore dell'Unione Sindacati Commercianti [...] e dalla Commissione sindacale [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...], assistiti dal [...] Segretario della Camera del Lavoro, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi e Termali aderente alla Fisasca Provinciale [...], assistito dalla Unione Provinciale Cisl [...] e il Sindacato Provinciale Uidac-Uil [...], assistiti dal Segretario responsabile provinciale della Uil [...]
Il giorno 15 febbraio 1960, in Ancona, presso la sede dell’Unione Sindacati Commercianti, tra il Sindacato Pubblici Esercizi della Provincia di Ancona [...], assistito dal Direttore dell'Unione Sindacati Commercianti [...] e dalla Commissione sindacale [...] e il Sindacato Provinciale Cisnal Commercio [...]
si è stipulato il presente contratto Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro del 15 maggio 1959 da valere per tutto il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo della provincia di Ancona compresi nella sfera di applicazione del suddetto contratto nazionale.

Art. 1. - Minimi della retribuzione mensile.
(Art. 2 del CNNL 15 maggio 1959)
Personale impiegatizio: per 8 ore giornaliere di lavoro o 48 settimanali: [...]
Personale non impiegatizio dipendente da ristoranti e trattorie: per 9 ore giornaliere di lavoro o 54 settimanali: [...]
Personale non impiegatizio dipendente da osterie con cucina: per 9 ore giornaliere di lavoro o 54 settimanali: [...]

Art. 2. - Tempo per la consumazione dei pasti.
(Art. 17 del CNNL 15 maggio 1959)
Dall’orario di lavoro di cui al precedente art. 1 resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è calcolato in 1 ora giornaliera.