Tipologia: CCNL
Data firma: 12 ottobre 2010
Validità: 01.10.2010 - 30.09.2013
Parti: Cepa, Confimpreseitalia e Usae
Settori: Commercio,Turismo, PMI
Fonte: efeiservizi.it

Sommario:

Premessa
Titolo I Disposizioni generali Campo applicazione
Art. 1 Validità
Art. 2 Interpretazione autentica del Contratto
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3 Sfera di applicazione
Art. 4 I Livelli
Capo I - Mansioni e dettaglio livelli
Art. 5 Quadri di Direzione e Quadri e Lavoratori ad alto contenuto professionale
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro assunzione ordinaria e contratti atipici
Art. 6 Assunzione - documentazione
Art. 7 Periodo di prova
Art. 8 Lavoro a tempo determinato
Art. 9 Indumenti di lavoro
Titolo IV Area quadri direzione /quadri/ lavoratori con alto contenuto tecnologico-professionale
Art. 10 Quadro di Direzione
Art. 11 Quadri e Lavoratori con alto contenuto tecnologico - professionale
Art. 12 Formazione e aggiornamento.
Art. 13 Assegnazione della qualifica.
Art. 14 Polizza assicurativa.
Art. 15 Indennità di funzione.
Art. 16 Cointeressenza
Titolo V Contratto apprendistato

Art. 17 Disciplina dell'apprendistato
Art. 18 Tipologie
Art. 19 Durata.
Art. 20 Proporzione numerica
Art. 21 Deroga proporzione minima
Art. 22 Obblighi del Datore
Art. 23 Obblighi dell’apprendista
Art. 24 Visita medica
Art. 25 Orario di lavoro
Art. 26 Assunzione
Art. 27 Retribuzione.
Art. 28 Formazione
Art. 29 Contenuti formativi
Art. 30 Tutor
Art. 31 Conformità al contratto
Art. 32 Apprendistato in cicli stagionali.
Art. 33 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Art. 34 Lavoro a tempo parziale.
Art. 35 Part-Time Weekend
Art. 36 Trattamento economico per malattia dell’apprendista
Art. 37 Altri diritti previdenziali
Art. 38 Risoluzione del rapporto
Titolo VI Contratto d’inserimento

Art. 39 Definizione
Art. 40 Beneficiari
Art. 41 Aziende eleggibili
Art. 42 Norma di salvaguardia
Art. 43 Progetto formativo
Art. 44 Durata del progetto
Art. 45 Deroghe per i portatori di handicap
Art. 46 Norme contrattuali
Art. 47 Modelli formativi
Art. 48 Ente Bilaterale
Art. 49 Rimando alla normativa
Titolo VII Il nuovo mercato del lavoro gli istituti del nuovo mercato del lavoro

Art. 50 Premessa.
Art. 51 Richiami normativi.
Art. 52 Lavoro a Progetto
Titolo VIII Somministrazione di lavoro o staff leasing
Art. 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 54 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 55 Obblighi di informazione.
Art. 56 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Titolo IX Lavoro intermittente o job on call o lavoro a chiamata
Art. 57 - Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)
Art. 58 Incompatibilità
Art. 59 Periodi predeterminati
Art. 60 Ipotesi soggettive
Art. 61 Divieti
Art. 62 Forma e Comunicazione
Art. 63 Indennità di Disponibilità
Art. 64 Impossibilità temporanea
Art. 65 Risarcimento
Art. 66 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Titolo X Lavoro ripartito o "job sharing"
Art. 67 Lavoro ripartito
Art. 68 Soglie numeriche
Art. 69 Gestione delle controversie.
Titolo XI Lavoro accessorio

Art. 70 Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio
Art. 71 Soggetti interessati
Art. 72 Attività lavorative ammesse
Art. 73 Limiti economici per i prestatori e i committenti
Art. 74 Adempimenti
Art. 75 Modalità di pagamento delle prestazioni: i voucher o buoni
Art. 76 Procedura con voucher cartaceo
Art. 77 Procedura con voucher telematico
Titolo XII Costituzione rapporto di lavoro
Art. 78 Orario di Lavoro
Art. 79 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 80 Riduzione dell'orario
Art. 81 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Art. 82 - Lavoratori notturni
Art. 83 Ore non fruite
Art. 84 Personale extra e di rinforzo
Art. 85 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Titolo XIII Part-time
Art. 86 Lavoro parziale o part time
Art. 87 Lavoro supplementare
Titolo XIV Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 88 Flessibilità
Art. 89 Maggiorazione
Art. 90 Modalità di applicazione
Art. 91 Clausole flessibili - retribuzione
Art. 92 Clausole elastiche - retribuzione
Art. 93 Condizioni speciali
Titolo XV Lavoro straordinario
Art. 94 Lavoro straordinario
Art. 95 Criteri di computo dello straordinario
Titolo XVI Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 96 Ferie
Art. 97 Festività
Art. 98 Riposi settimanali
Art. 99 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 100 Permessi retribuiti - ROL
Titolo XVII Aspettativa, congedi diritto allo studio
Art. 101 Aspettativa
Art. 102 Congedo per matrimonio
Art. 103 Congedo per motivi familiari
Art. 104 Permessi per elezioni
Art. 105 Lavoratori Studenti
Art. 106 Diritto allo studio
Art. 107 Formazione professionale
Art. 108 Permessi per sostenere gli esami
Art. 109 Aspettativa straordinaria per formazione permanente
Titolo XVIII Trasferimenti e missioni
Art. 110 Missione e trasferta
Art. 111 Dettagli trasferte
Art. 112 Rimborsi capo famiglia con congiunti
Art. 113 Rimborsi
Art. 114 Trasferimento
Art. 115 Trasporto
Titolo XIX
Capo I - Gravidanza e puerperio

Art. 116 Congedo di maternità e di paternità
Capo II - Malattie e infortuni
Art. 117 Malattia
Art. 118 Verifiche sanitarie
Art. 119 Cambio indirizzo
Art. 120 Prescrizioni mediche
Art. 121 Certificato di guarigione
Art. 122 Presenza presso domicilio
Art. 123 Periodo di comporto
Art. 124 Conservazione del posto
Art. 125 Malattia durante le ferie
Art. 126 Aspettativa dopo i 180 giorni
Art. 127 Denuncia della malattia
Art. 128 Trattamento economico
Art. 129 Trattamento economico apprendista
Art. 131 Trattamento economico infortunio
Art. 132 Trattamento economico infortunio dell’apprendista
Art. 133 Anticipazione indennità Inail
Art. 134 Infortunio o malattia professionale
Art. 135 Giornate non indennizzabili
Art. 136 Tossicodipendenza
Art. 137 Etilismo
Titolo XX Sospensione - Anzianità - Cambio livello
Capo I - Sospensione lavoro

Art. 138 Sospensione
Capo II - Anzianità servizio
Art. 139 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 140 Computo anzianità frazione annua
Art. 141 Scatti di anzianità
Capo III - Passaggi qualifica
Art. 142 Mansioni promiscue - mutamento mansioni - Jolly
Art. 143 Mansioni del lavoratore
Art. 144 Modificazioni tecnologiche
Art. 145 Passaggi di livello
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 146 Trattamento economico
Art. 147 Retribuzione di fatto
Art. 148 Retribuzione mensile
Art. 149 Quota giornaliera
Art. 150 Quota oraria
Art. 151 Paga base nazionale conglobata
Art. 152 Assorbimenti
Art. 153 Prospetto paga
Titolo XXII Indennità disagio
Art. 154 Campo di applicazione
Art. 155 Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Art. 156 Indennità
Art. 157 Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Art. 158 Indennità Trasporto Comuni con più di 400.000 di abitanti
Art. 159 Indennità Trasporto Comuni con più di 120.000 di abitanti
Art. 160 Indennità Trasporto Comuni con più di 15.000 di abitanti
Art. 161 Indennità sotterranei
Art. 162 Occupazione femminile
Art. 163 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 164 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Art. 165 Indennità mensa
Art. 166 Indennità in caso di morte
Art. 167 Indennità mezzi pubblici
Art. 168 Indennità locali rumorosi
Art. 169 Indennità valori
Art. 170 Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Titolo XXIII Mensilità supplementari

Art. 171 Tredicesima mensilità
Art. 172 Quattordicesima mensilità
Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 173 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Art. 174 Recesso per giusta causa
Art. 175 Comunicazione licenziamento
Art. 176 Nullità del licenziamento
Art. 177 Licenziamento simulato
Art. 178 Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 179 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 180 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 181 Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 182 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 183 Dimissioni
Art. 184 Tutela della privacy
Titolo XXV Norme disciplinari
Capo I Doveri e obblighi

Art. 185 Responsabilità civili e penali
Art. 186 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 187 Assenze non giustificate
Art. 188 Divieto di mance
Art. 189 Consegne e rotture
Art. 190 Misure preventive
Art. 191 Rispetto orario di lavoro
Art. 192 Utilizzo strumenti aziendali
Art. 193 Telefono aziendale
Art. 194 Utilizzo di personal computer
Art. 195 Utilizzo di supporti magnetici
Art. 196 Utilizzo della rete aziendale
Art. 197 Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi
Art. 198 Posta elettronica
Art. 199 Comunicazione mutamento di domicilio
Capo II Divieti
Art. 200 Divieti
Art. 201 Divieto concorrenza
Art. 202 Risarcimento danni
Art. 203 Diritto di ritenzione
Capo III Disposizioni disciplinari
Art. 204 Doveri del lavoratore dipendente
Art. 205 Disposizioni disciplinari
Art. 206 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 207 Mancanze punibili con la multa
Art. 208 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per sette giorni
Art. 209 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per otto giorni
Art. 210 Licenziamento per motivazione disciplinari
Art. 211 Provvedimenti disciplinari
Art. 212 Procedura disciplinare
Art. 213 Affissione dei provvedimenti disciplinari
Capo IV - Responsabilità civili e penali

Art. 214 Assistenza legale
Art. 215 Procedimenti penali
Titolo XXVI Ente Bilaterale
Art. 216 Ente Bilaterale degli Autonomi per il Turismo e il Terziario (Ebat)
Art. 217 Funzionamento
Art. 218 Regolamento
Titolo XXVII - Relazioni sindacali
Art. 219 Obiettivi e Strumenti
Art. 210 Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Art. 211 Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 212 Relazioni Nazionali
Art. 213 Relazioni Territoriali
Art. 214 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 215 Clausola di salvaguardia
Art. 216 Regolamento elettorale
Art. 217 Contrattazione di secondo livello
Art. 218 Interventi dell’Ebat nella contrattazione aziendale
Art. 219 Raccordo sistematico degli scostamenti economici
Art. 220 Assemblea
Art. 221 Referendum
Art. 222 Delegato Provinciale
Art. 223 Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale
Art. 224 Deleghe Sindacali
Art. 225 Dirigenti sindacali
Art. 226 Permessi sindacali per i dirigenti sindacali
Art. 227 Permessi retribuiti RSU
Art. 228 Comunicazione scritta
Art. 229 Permessi non retribuiti RSU
Art. 230 Termine della comunicazione
Titolo XXVIII Controversie di lavoro
Capo I - Contributi vertenza lavoro individuali/collettive

Art. 231 Distribuzione contratti
Art. 232 Efficacia del Contratto
Art. 233 Controversie individuali
Art. 234 Controversie collettive (Co.ve.l.co)
Art. 235 Contributi di assistenza contrattuale
Capo II - Composizione controversie
Art. 236 Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 237 Composizione delle controversie
Art. 238 Organismi Paritetici
Art. 239 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 240 Verbale di conciliazione
Art. 241 Efficacia del Contratto
Titolo XXIX Tutela della dignità e parità lavoratori

Art. 242 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 243 Pari opportunità
Art. 244 Azioni positive
Art. 245 Corsi esterni
Art. 246 Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 247 Mobbing
Art. 248 Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Art. 249 Lavoratori stranieri
Art. 250 Diritto di precedenza
Art. 251 Convenzioni
Art. 252 Programmazione ferie
Art. 253 Risorse speciali
Art. 254 Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 255 Tutela dei genitori di portatori di handicap
Art. 256 Corresponsione della retribuzione, reclami sulla busta paga
Titolo XXX Formazione professionale fondo “Sviluppo e sicurezza”
Art. 257 Gestione della formazione e l’aggiornamento professionale
Art. 258 Istituzione Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Art. 259 L’accreditamento della formazione continua
Art. 260 Aggiornamento e formazione professionale per lavoratori
Titolo XXXI Fondo pensionistico complementare
Art. 261 Dichiarazione di Intenti
Art. 262 Clausola sospensiva
Titolo XXXII Assistenza sanitaria integrativa
Art. 263 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 264 Regolamento
Titolo XXXIII Telelavoro
Art. 265 Telelavoro
Art. 266 Tipologie
Art. 267 Telelavoro subordinato
Art. 268 Protezione dati e sicurezza
Art. 269 Strumenti operativi
Art. 270 Organizzazione del lavoro
Titolo XXXIV Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 271 - La tutela e la sicurezza negli ambienti turistici
Art. 272 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
Art. 273 - Permessi retribuiti per RLS
Art. 274 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Art. 275 Consultazione RLS
Art. 276 Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica
Art. 277 Attività riconosciuta per il RLS
Art. 278 - Quote contrattuali per la sicurezza
Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXV Aziende alberghiere

Art. 279 Classificazione aziende alberghiere.
Art. 280 Stage o tirocinio formativo
Art. 281 Distribuzione orario settimanale
Art. 282 Orario giornaliero
Art. 283 Lavoro notturno
Art. 284 Esonero della prova
Art. 285 Apprendistato Obiettivi
Art. 286 Contratti a termine e aziende stagionali - disciplina
Art. 287 Durata periodo prova
Art. 288 Accordi integrativi
Art. 289 Interruzione d’attività
Art. 290 Risoluzione anticipata
Art. 291 Riproporzionamento
Art. 292 Ingiustificata risoluzione contratto
Art. 293 Retribuzione ai percentualisti
Art. 294 Malattia dell’alloggiato.
Art. 295 Malattia, alloggio.
Art. 296 Malattia, anticipi.
Art. 297 Festività
Art. 298 Ferie
Art. 299 Permessi e congedi
Art. 300 Trattamento percentualisti
Art. 301 Retribuzioni non convenzionali
Titolo XXXVI Pubblici esercizi
1° Sub titolo (Personale stagionale)

Art. 302 Stagionali - Periodo di prova
Art. 303 Aumenti retributivi per il personale stagionale.
Art. 304 Condizioni di miglior favore
Art. 305 Chiusura anticipata
2° Sub titolo (Trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi)
Art. 306 Minimi retributivi per percentualisti.
Art. 307 Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 308 Percentuale di servizio.
Art. 309 Percentuale di servizio per maitre e capo camerieri.
Art. 310 Conversione a retribuzione fissa.
Art. 311 Nastro orario settimanale
Art. 312 Ripartizione orario giornaliero
Art. 313 Lavoro notturno
Art. 314 Lavoro straordinario
Art. 315 Festività
Art. 316 Ferie
Art. 317 Indennità di preavviso e TFR.
3° Sub titolo (Le pulizie dei locali)
Art. 318 Mansioni inferiori.
3° Sub titolo Norme per i locali notturni
Art. 319 Definizione.
Art. 320 Integrazione mensile
Art. 321 Esonero servizi di pulizia.
Titolo XXXVII Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta
Art. 322 Esigenze specifiche del territorio.
Norme per la ristorazione collettiva
Art. 323 Cambi di proprietà.
Art. 324 Orario di lavoro.
Art. 325 Astensione in mense operanti in servizi pubblici essenziali.
Art. 326 Refezione.
Titolo XXXVIII Stabilimenti balneari
Art. 327 Interruzione meridiana.
Art. 328 Lavoro straordinario.
Titolo XXXIX Alberghi diurni
Art. 329 Riferimento normativo.
Titolo XL Agenzie di viaggio
Art. 330 Articolazione orario
Art. 331 Orario settimanale.
Art. 332 Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione.
Art. 333 Lavoro straordinario
Art. 334 Missioni e trasferimenti
Art. 335 Lavorazioni fuori sede
Art. 336 Provvigioni
Titolo XLI Formazione ed aggiornamento professionale
Fondo “Sviluppo e sicurezza”. - Fondo per la Formazione e l’Aggiornamento del Turismo
Art. 337 Fondo per la formazione continua in seno all’Ente Bilaterale
Art. 338 Finanziamento del Fondo Sviluppo e sicurezza
Titolo XLII Archivio contratti
Art. 339 Deposito contratto collettivo
Titolo XLIII Decorrenza e durata
Art. 340 Decorrenza e durata
Allegati
a) Minimi tabellari
b) Contatto a chiamata
c) Protocollo intesa costituzione RSU
d) Regolamento D.lgs. n. 81/2008 ex 626/94
e) Accordo interconfederale disciplina contratti inserimento
f) Istruzioni uso per Ente Bilaterale
g) Statuto Ente bilaterale Ebat
h) Statuto fondo per la formazione Sviluppo e sicurezza
i) Regolamento Sviluppo e sicurezza
j) Statuto fondo assistenza sanitaria "Progresso e salute"
Dichiarazioni congiunte a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro micro, piccole e medie imprese, esercenti l’attività nel settore turismo, 12 ottobre 2010

Il giorno dodici, nel mese di ottobre dell'anno duemiladieci, in Roma si sono incontrate le sottodescritte organizzazioni sindacali: Cepa - Confederazione Europea Professionale e Aziendale [...] assistiti dai membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, dai Presidenti Regionali e dai Coordinatori Regionali della Federazione Cepa-Turismo, Confimpreseitalia [...] e Usae Unione Sindacati Autonomi Europei [...]
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore del turismo.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.
Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Premessa
La federazione di Categoria “Federazione Nazionale del Turismo “Cepa-Turismo ”assistita dalle Confederazioni Cepa (Confederazione Europea Professionale e Aziendale), Confimpreseitalia e Usae nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle micro, piccole e medie aziende del settore del turismo considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati.
Le parti intendono sottolineare che nel presente CCNL è integralmente ricettivo dell’accordo quadro, tra governo e parti sociali, su tutti i contenuti del nuovo modello contrattuale sottoscritto il 22 gennaio 2009.
In questo momento di confronto le parti vedono nell’attuale fase di crisi globale dell’economia l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione degli interventi pubblici nel sostegno dell’occupazione e della competitività delle Micro e Piccole e Medie Imprese, in altre parole del tessuto portante del sistema produttivo ed economico nazionale.
Le Organizzazioni sottoscrittrici del presente CCNL, credono che la fase della globalizzazione dell’economia, così come intesa dagli anni novanta a oggi, sia conclusa e che si sia aperto un nuovo scenario in cui, pur alla presenza di mercati aperti alla competizione, vi sia una maggiore attenzione degli organi regolatori per le esigenze di tutela della coesione sociale dei diversi Paesi e delle regole della competizione.
La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali, giacché l’attuale sistema di Bretton-Woods ha dimostrato la sua incapacità di governare una realtà finanziaria radicalmente mutata rispetto a quella in essere negli anni quaranta dello scorso secolo.
Il presente Contratto collettivo, è sottoscritto con la volontà delle Parti ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, la maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, il CSR, le carte blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potrà assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambiente, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore.
In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, che attua la sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nell’area turistica, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’Art. 1 della suddetta legge 247/2007.
Le parti concordano ed auspicano che l’Italia possa recepire la direttiva Europea, laddove dice che gli Stati membri potranno modificare la propria legislazione per consentire ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali in materia di orario di lavoro con i propri datori di lavoro.
L orario di lavoro potrà arrivare fino a 60 ore settimanali. E il numero di ore viene considerato come media.
Le OO.SS. tramite l’Ente Bilaterale valorizzeranno il Fondo per la Formazione del Terziario “Sviluppo e sicurezza ” con lo scopo di concorrere alla formazione continua dei lavoratori, anche nelle aree - attualmente - non ricomprese dall’applicazione della Legge 388/2000.
Le Parti credono che lo strumento della Contrattazione collettiva mediante libera sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e sindacali di questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la micro, la piccola e media impresa dell’area turistica, sia ancora la miglior scelta possibile, nell’attuario ambiente sociale e produttivo del Paese.
Dette organizzazioni credono altresì che lo strumento dei CCNL debba essere aggiornato al fine di tendere verso tre aree di maggiore efficienza.
La Prima, tendente a stabilire regole chiare e certe per il rinnovo contrattuale e per gli adeguamenti retributivi alle dinamiche inflattive.
La Seconda, tendente a ridurre il contenzioso tra le Parti attraverso un massiccio ricorso agli strumenti di raffreddamento del conflitto e di condivisione delle scelte.
La Terza, tendente a incoraggiare l’utilizzo della contrattazione di secondo livello, sia essa territoriale, compartimentale, aziendale, di reparto o individuale.
Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e del Terziario che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle micro, piccole e medie imprese turistiche.

Titolo I Disposizioni generali Campo applicazione
Art. 1 Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e in tutte le tipologie previste dal nuovo mercato del lavoro, attuati dalle Micro, Piccole e Medie Aziende operanti nel settore Turismo, più dettagliatamente descritto nell’art. 3, per il relativo personale dipendente, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività nel settore turismo nonché le attività affini e connesse al settore lavorativo disciplinato dal presente articolato.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti sociali stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore, nella micro, piccola e media impresa, in forza prima della data di stipulazione del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Art. 2 Interpretazione autentica del Contratto
Quando dovessero insorgere controversie sull’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale o dei relativi Contratti Integrativi di secondo livello, le parti sottoscrittrici delegano all’Ebat Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa.
La parte interessata invierà all’ente bilaterale una richiesta scritta con lettera raccomandata.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L’interpretazione autentica effettuata dall’Ebat deve essere effettuata entro 40 giorni dal ricevimento del quesito. Il verdetto sostituisce l’eventuale clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del CCNL o del contratto integrativo.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 3 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
A) Aziende alberghiere
1. alberghi, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, hotel meublé, pensioni e locande, ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi, birrerie, servizio di mensa, residence universitari, collegi, convitti, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
2. locali notturni, taverne, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto 3, annessi alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in e sia parte integrante della struttura alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
3. centri benessere e curativi per la persona integrati nelle aziende alberghiere;
4. colonie climatiche estive ed invernali ed attività similari;
5. villaggi turistici, residence e ostelli.
6. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno delle aziende alberghiere quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività attività di svago, l’igiene della persona, la cultura, l'enogastronomia, lo sport;
B) Aziende pubblici esercizi
1. ristoranti, sia tradizionali che del self-service, trattorie, osterie con cucina, pizzerie,
2. fast-food, tavole calde, rosticcerie, pizzeria da asporto, piadinerie, paninoteche, kebab, gastronomie, pasticcerie, gelaterie;
3. trattorie ed osterie con cucina, piccole pensioni, locande che abbiano massimo dieci camere;
4. bar, caffè, snack bar, locali e ritrovi - birrerie e pub, torrefazioni caffè, bottiglierie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio dove si somministrano e si vendono alimenti e bevande di cui agli arti. 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287.
5. chioschi di vendita gelati, bibite e simili;
6. negozi e laboratori di confetterie, gelaterie, cremerie e pasticcerie anche di natura artigianale e reparti di pasticcerie e confetterie annessi ai pubblici esercizi;
7. locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzati dalla vigente normativa;
8. posto di ristoro sulle autostrade;
9. posto di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffet di stazione) aeroportuali, marittime, fluviali, piscina, lacuali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici di servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
10. aziende addette alla preparazione, confezionamento e alla distribuzione dei pasti della ristorazione collettiva e catering, ricevimenti e banchetti - sale e servizi;
11. spacci aziendali di bevande e simili;
12. pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre ed impianti sportivi;
13. aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
14. ogni altro esercizio in cui somministrano alimenti e bevande;
15. parchi naturali e faunistici, parchi di divertimento e altri parchi a tema.
16. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno delle aziende pubblici esercizi quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività attività di svago, la cultura, l'enogastronomia, lo sport.
C) Complessi turistici e ricettivi dell’aria aperta
1. campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere
2. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno dei campeggi e dei villaggi turistici quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività attività di svago, dell’igiene della persona, la cultura, l'enogastronomia, lo sport;
D) Alberghi diurni
E) Stabilimenti balneari

1. stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
2. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno degli stabilimenti balneari quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività attività di svago, dell’igiene della persona, la cultura, lo sport;
F) Imprese di viaggi e turismo
1. agenzie di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze, inoltre, le imprese che effettuano in tutto o in parte le attività di cui all’articolo 1, punto 4, DPCM 13.9.2002;
2. operatori privati, associazioni del tempo libero, religiose, culturali, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
G) Porti e approdi turistici
1. porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio
H) Rifugi alpini

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro assunzione ordinaria e contratti atipici
Art. 8 Lavoro a tempo determinato

Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dal D.Lgs. del 06.09.2001, n. 368 e dalla L. 30/2003, del DLgs n. 276/03 e succ. modd. e integrazioni
Le parti, altresì, stabiliscono che:
[...]
4) Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. È possibile la monetizzazione delle ferie valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato un anno di lavoro.
Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. I datori di lavoro che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL e insediata nell’enti bilaterale.
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 9 Indumenti di lavoro
[...]
Per quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 sostitutivo del D.Lgs. n. ex 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo V Contratto apprendistato
Art. 17 Disciplina dell'apprendistato

Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprendistato, che ha l’obiettivo di dare un forte contenuto formativo a tutta la riforma dell’intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare ed incrementare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all’Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative, dei contenuti e delle relative competenze.

Art. 18 Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 19 Durata.
1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

Inquadramento finale Durata (mesi)
Livello 2 48 mesi
Livello 3 48 mesi
Livello 4 48 mesi
Livello 5 36 mesi
Livello 6 24 mesi

2) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.

Art. 20 Proporzione numerica
Giacché la legge 19.7.97 n. 196 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 47 c. 2, Dlgs n. 276/03, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3 (tre), può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 (tre).

Art. 21 Deroga proporzione minima
È consentita, in deroga all’articolo precedente, l’assunzione di un apprendista per le aziende turistiche che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.

Art. 22 Obblighi del Datore
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
(a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
(b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
(c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
(d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
(e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
[...]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 23 Obblighi dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 24 Visita medica
È fatto obbligo di avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

Art. 25 Orario di lavoro
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/2003 e succ. mod. pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
Per la mancata attuazione del percorso per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276/03) per i minori si sono ristretti gli spazi di accesso all’apprendistato).
L’attivazione del contratto di apprendistato riguardante le attività stagionali , risulta praticabile in concreto per quello definito formativo e disciplinato dall’art. 48 del d.lgs. n. 276/03 che à applicabile ai giovani d’età compresa tra i 16 ed i 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico.
Per i minori sono ancora valide le vecchie norme (Leggi nn. 25/55 e 196/97).

Art. 26 Assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
[...]
Per l’assunzione di un apprendista a tempo parziale non si richiede la convalida della Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 28 Formazione
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività. Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.

Art. 29 Contenuti formativi
La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano all’Ente Bilaterale Ebat, la definizione di regole condivise per l’individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell’obbligo formativo. Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico-professionale si svolgerà all'interno dell'azienda.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.

Art. 30 Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di “Tutor”.
Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
tutor con formazione e competenze adeguate;
docente può essere il titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore, in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale;
esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dalle Parti Sociali o dalle Regioni, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca;
impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee guida che saranno elaborate dall'Ebat.

Art. 31 Conformità al contratto
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle 0rganizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'ente bilaterale Ebat il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare all'ente bilaterale Ebat la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere; a condizione che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.

Art. 32 Apprendistato in cicli stagionali.
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
[...]

Art. 33 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
[...]

Art. 37 Altri diritti previdenziali
All’apprendista in infortunio, malattia professionale o maternità spettano:
a) Infortunio e Malattia Professionale.
In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.
b) Maternità
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria e facoltativa

Titolo VI Contratto d’inserimento
Art. 39 Definizione

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Art. 40 Beneficiari
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
Disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni;
Lavoratori fuori dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi;
Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
Portatori di handicap.

Art. 43 Progetto formativo
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
La certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 44 Durata del progetto
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
[...]

Art. 45 Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 46 Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove [...]

Art. 47 Modelli formativi
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall’azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale degli Autonomi sul Turismo e Terziario Ebat delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette incarico all’azienda.

Art. 48 Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale degli Autonomi del Turismo e del Terziario - Ebat svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera
a) dell’articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione del contratto stesso;
b) l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera dello stesso articolo.

Art. 49 Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all’Ente Bilaterale degli Autonomi del Turismo e Terziario – Ebat

Titolo VII Il nuovo mercato del lavoro gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 50 Premessa.

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 51 Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, e dal D.Lgs. n. 124/2004 in particolare:
per la somministrazione di lavoro o “staff leasing” o lavoro in affitto
per il lavoro intermittente: lavoro intermittente o “Job on call” - lavoro a chiamata
per il lavoro ripartito o ''job sharing''
per il lavoro accessorio o prestazioni occasionali di tipo accessorio

Art. 52 Lavoro a Progetto
È definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa

Titolo VIII Somministrazione di lavoro o staff leasing
Art. 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 54 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e scritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 55 Obblighi di informazione.
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 54 e 55 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo all’ente bilaterale Ebat Ente bilaterale.

Art. 56 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti, presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Titolo IX Lavoro intermittente o job on call o lavoro a chiamata
Art. 57 - Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)

Il contratto di lavoro intermittente, conosciuto anche come “job on call” o “lavoro a chiamata”. Si tratta di un lavoro intermittente quando un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa a determinate condizioni.
Dette condizioni prevedono requisiti oggettivi e soggettivi.
Il ricorso al contratto a chiamata è consentito per lo svolgimento di attività discontinue o intermittenti (ipotesi oggettiva).
Elenco non esaustivo di tipologie di lavori discontinui o di attesa o custodia ai quali possono beneficiare del lavorazioni a chiamata:
- Custodi
- Guardiani diurni e notturni
- Portinai
- Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti
- Camerieri, Chef, sommelier, Personale di servizio, Cuoco e personale di cucina negli alberghi, ristoranti, trattorie, night e esercizi pubblici in genere
- Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti
- Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico
- Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro
- Addetti ai centralini telefonici privati.
- Commessi di negozio
- Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio
- Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (cosiddetti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri)
- Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
- Operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
[....]
In tutti i casi il contratto può essere stipulato anche a termine. Non si applicano le macro causali previste dalla disciplina del contratto a termine (non si applicano le disposizioni che disciplinano la proroga, ne quelle relative al rinnovo del contratto o alla successione nel tempi di più contratti a termine).
[...]
Il contratto intermittente o a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto particolarmente in merito al rispetto dell’orario di lavoro e alla disponibilità.

Art. 58 Incompatibilità
Il contratto di lavoro intermittente per la sua caratteristica di discontinuità e di intermittenza, non è compatibile con:
- il contratto part-time;
- l’apprendistato e il contratto di inserimento (contratti che prevedono l’obbligo formativo, obbligo inserimento programmato);
- il lavoro a domicilio (retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate).

Art. 61 Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
[...]
- da parte di imprese che non abbiano effettato la valutazione dei rischi,
[...]

Art. 62 Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato “ad substantiam” e “ad probationem” dei seguenti elementi:
[...]
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
[...]

Art. 66 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo II Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria

Titolo X Lavoro ripartito o "job sharing"
Art. 67 Lavoro ripartito

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
II datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° giugno all'Ente bilaterale.

Art. 68 Soglie numeriche
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti Da 0 a 5 Da 6 a 10 Da 11 a 20 Da 21 a 35 Da 35 a 50 Per ogni scaglione di 100
Contratti flessibili 4 7 11 16 26 Ulteriori 15

Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa ai sensi dei precedenti è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 69 Gestione delle controversie.
1. In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
2. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato di comune accordo fra gli arbitri, e in caso di mancato accordo dalla DPL dove ha la sede l’impresa;
3. per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di analisi statistica e valutazione giurisprudenziale.

Titolo XI Lavoro accessorio
Art. 72 Attività lavorative ammesse

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà;
c) dei periodi di vacanza e il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un istituto di scolastico di ogni ordine e grado;
d) dell'impresa familiare limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi; di qualsiasi settore produttivo;
e) da parte di percettori di trattamenti di disoccupazione o di sostegno al reddito.

Titolo XII Costituzione rapporto di lavoro
Art. 78 Orario di Lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche inerenti all’organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività.
Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi.
L’ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni del turismo.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
La durata massima dell’orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955.
Il lavoro svolto nella giornata di domenica, darà diritto a una maggiorazione pari al 10 per cento per ogni ora lavorata. L’orario di lavoro sia esposto nei locali dell’azienda turistica

Art. 79 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigneti in materia.

Art. 81 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turni di riposo settimanale e dei congedi a conguaglio nonché i turni di servizio tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da resimi di reperibilità. Disagio per riposo compensativo domenicale più dieci per cento.
Per il personale di sale, ricevimento e portineria il nastro orario giornaliero è di 14 ore e di 12 ore per il restante personale.

Art. 82 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino per i pubblici esercizi dalle 23.00 alle ore 6,00.
[...]
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955 e succ. mod.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento.
Le condizioni di cui al comma precedente s'intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello e/o nei contratti integrativi.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui al presente contratto. Specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile possono essere definiti dai contratti integrativi.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

Art. 83 Ore non fruite
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversate nel “monte ore” e danno diritto al recupero obbligatorio.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore;
- dall’11° al 24° mese successivo all’accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso al datore di lavoro.
Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo il datore di lavoro provvederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine suddetto.
Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 85 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerate lavoratori discontinui le seguenti figure professionali:
interpreti addetti al ricevimento; custodi;
guardiani diurni e notturni;
personale addetto a mansioni di semplice attesa;
portieri;
autisti;
uscieri ed inservienti,
addetti al carico e scarico;
addetti ai centralini telefonici;
addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.

Titolo XIV Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 88 Flessibilità

A) Orario multi periodale
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 78 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore dalle 41 alle 48 ore, non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 78 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 78 non potrà superare i dodici mesi, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
B) Recupero
L’ente Bilaterale provvederà, per le aziende del vari settori del turismo a definire, per i periodi di maggiore intensità lavorativa, il maggior numero di ore da prestare settimanalmente, superiori alle 40 ore settimanali, con un sistema di recupero diversificato che preveda il recupero delle maggiori ore prestate anziché la riduzione della prestazione lavorativa.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Il monte ore annua da utilizzarsi per il recupero non potrà superare le 90 ore.

Art. 90 Modalità di applicazione
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno cinque giorni.

Art. 93 Condizioni speciali
[...]
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
[...]
- esigenze personali debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
[...]

Titolo XV Lavoro straordinario
Art. 94 Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanali sono considerate lavoro straordinario.
Nell’applicazione dell’orario flessibile, le ore lavorate nel periodo di riferimento, non danno luogo a straordinario ai sensi dell’art. 88.
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione a:
a) casi di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o ai servizi alle persone o alla produzione dei servizi;
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 2 comma 10, legge 24.12.1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVI Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 96 Ferie

Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. [...] Le ferie son un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile e non sono monetizzabili.
Le ferie devono essere normalmente godute nel corso dell’anno di competenza. [...]
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[...]
Per ragioni di servizio particolari, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva [...]
Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]

Art. 98 Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno 24 ore, solitamente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni - fanno eccezione le seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
b) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 99 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero - Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore, il lavoratore ha diritto a 11ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.
Pause - Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti, fino a 2 ore.
Pausa pasto - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.
Soste - Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Sospensioni [...]
Recuperi - Il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le OOSS stipulanti il presente contratto, purché i conseguenti prolungamenti d’orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e siano disciplinati da un accordo tra le parti.

Titolo XIX
Capo I - Gravidanza e puerperio
Art. 116 Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio “congedo di maternità” la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. [...]
1. Congedo parentale [...]
2. Riposi giornalieri

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[...]
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Normativa
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXII Indennità disagio
Art. 154 Campo di applicazione

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti le aziende turistiche che occupino più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
Le indennità saranno pagate per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese.
I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità

Art. 155 Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Le aziende turistiche con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente titolo.
L’Ebint assiste le parti nella realizzazione di tali contratti.

Art. 156 Indennità
Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi: trasporto, mensa, disagio location, in caso di morte, mezzi pubblici, locali rumorosi, valori, vestiario.

Art. 161 Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 3.00 (tre) Euro.

Art. 163 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
[...]
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 164 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 168 Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 1.50 (uno, cinquanta) Euro.

Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 174 Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[...]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
- per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[...]

Art. 178 Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
[...]
- esecuzioni di lavori senza permesso, nei locali del datore sia per proprio conto che per terzi;
[...]

Titolo XXV Norme disciplinari
Capo I - Doveri e obblighi
Art. 186 Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, [...]
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 192 Utilizzo strumenti aziendali
Il lavoratore dipendente, nell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dell’impresa per svolgere il proprio lavoro, deve attenersi alle disposizioni definite dalla direzione aziendale.
[...]

Art. 199 Comunicazione mutamento di domicilio
[...]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’impresa per regolare il servizio interno, giacché non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'impresa.

Capo II Divieti
Art. 200 Divieti

È vietato al personale ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’impresa.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Capo III Disposizioni disciplinari
Art. 204 Doveri del lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[...]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
7) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali del datore e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
8) rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Art. 205 Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
6) licenziamento.

Art. 206 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 207 Mancanze punibili con la multa
Le mancanze punibili con la multa sono:
per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
[...]
per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio
che non comportino pregiudizio agli interessi dell’azienda.

Art. 208 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per sette giorni
Le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni, sono:
per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
[...]
per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[...]
in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore.

Art. 209 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per otto giorni
Le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a dieci giorni.
per particolare gravità o recidiva, entro un anno dell’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;
per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore o che procurino vantaggi a sé o a terzi, sempreché la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile;

Art. 210 Licenziamento per motivazione disciplinari
Il licenziamento a seguito di gravi infrazioni previste:
per particolare gravità o recidiva, entro un anno dell’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;
per essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell’azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
per furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
per costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
per insubordinazione verso i superiori;
per diverbio litigioso seguito da vie di fatto. per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
[...]

Titolo XXVI Ente Bilaterale
Art. 216 Ente Bilaterale degli Autonomi per il Turismo e il Terziario (Ebat)

Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all’Ente Nazionale Bilaterale in sigla Ebat.
L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l’Art. 1, co. 1175 e 1176, L. 27/12/2006, n. 296.
Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale degli Autonomi per il Turismo e il Terziario (Ebat) avrà quale finalità quello di:
sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo del commercio e del turismo; adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione;
sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
istituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti d’appalto e sub-appalto;
per la conciliazioni di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore;
emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Art. 218 Regolamento
Per l'attuazione dello statuto l'Ente Bilaterale Ebat si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo XXVII - Relazioni sindacali
Art. 219 Obiettivi e Strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità OODD datoriali e delle OOSS sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
Disciplina dei livelli di contrattazione.
Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente titolo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema turistico italiano, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro del Turismo, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva di I livello: si svolge in ambito territoriale nazionale;
b. contrattazione con partecipazione territoriale a II livello: si articolerà nella sede regionale, provinciale e aziendale;
c. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2: intervento dell’Ebat ente bilaterale paritetico.

Art. 210 Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale, di settore o aziendale per le materie non direttamente regolamentate dal CCNL.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno in ogni caso regolamentato dalla direzione aziendale;
[...]
e) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal DLgs 81/08 ex DLgs 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
f) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l’approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all’Ar. 55 co. 2 del DLgs 10/9/03 n. 276;
g) attuazione della disciplina della formazione professionale;
h) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[...]

Art. 214 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte all’allegato C.

Art. 217 Contrattazione di secondo livello
Per assicurare alle aziende e ai lavoratori un’assistenza qualificata, le parti individuano nell’Ente bilaterale Ebat il soggetto proprio a svolgere l’incaricato ad assistere, a predisporre e ad attuare le specifiche intese di contrattazione nel secondo livello.
Le parti confermano la necessità di effettuare le valutazioni e le quantificazioni incrementate, rese strutturali, sicure e facilmente accessibili a tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi per i lavoratori.
La contrattazione di secondo livello collega gli incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti le seguenti aree:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time
4) determinazione dei turni feriali;
5) contratti a termine;
6) accesso alla formazione;
7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[...]

Art. 218 Interventi dell’Ebat nella contrattazione aziendale
L’Ente Bilaterale Ebat, per la vigenza del presente contratto, coordinerà e gestirà gli accordi tra l’azienda e i lavoratori, avallandone i contenuti sia normativi che economici.
[...]

Art. 220 Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 222 Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. [...]

Art. 223 Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale
L’attivazione di quanto disposto dall’articolo precedente avverrà a seguito di specifico accordo sindacale tra le Parti firmatarie in ambito di Ente Bilaterale.

Titolo XXVIII Controversie di lavoro
Capo I - Contributi vertenza lavoro individuali/collettive
Art. 233 Controversie individuali

Qualora insorga controversia tra datore di lavoro e lavoratore, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Su richiesta del lavoratore licenziato, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa derivante da procedimento disciplinare, e per iniziativa dell'OO.SS. cui sia conferito mandato, si riunirà - a livello regionale - apposita commissione di conciliazione composta da tre componenti: un rappresentante della Federazione Italiana del Turismo della Cepa - Cepa-Turismo, un rappresentante di Confimpreseitalia e un rappresentante della OO.SS. delegata ed un quarto elemento, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le Parti.
Della riunione verrà redatto verbale in triplice copia di cui una inviata presso la competente DPL per la registrazione ai sensi della normativa vigente per la conciliazione in sede sindacale.

Art. 234 Controversie collettive (Co.ve.l.co)
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Capo II - Composizione controversie
Art. 236 Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso l’Ebat, composta, in misura paritetica, da membri nominati dalle Parti firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Art. 237 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
Il lavoratore dipendente interessato alla definizione della controversia, è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritto.
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Art. 238 Organismi Paritetici
Le Parti firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;
Inoltre, sarà insediata presso l’Ebat una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione composta di 3 (tre) membri di cui un membro di parte datoriale e un membro di parte dell’OOSS dei lavoratori, i quali nomineranno un Presidente. In caso di disaccordo sulla Presidenza si farà ricorso al Direttore di una delle Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

Titolo XXIX Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 242 Tutela delle lavoratrici madri

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 246 Molestie sui luoghi di lavoro
Le aziende devono vigilare su rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto

Art. 247 Mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Il mobbing è regolamentato dai DLGS 215/2003 (attuazione della Direttiva 2000/43/CE) e 216/2003 (attuazione della Direttiva 2000/78/CE).

Art. 248 Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXXIII Telelavoro
Art. 265 Telelavoro

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici ed dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente opera e la sede del datore di lavoro.
Il Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è all’esterno della stessa.
Il Telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l’attività nei locali del datore e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo del medesimo.

Art. 266 Tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici del datore.
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.

Art. 267 Telelavoro subordinato
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma del datore.
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la parte datoriale che per il lavoratore dipendente.
[...]
Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore.
Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[...]

Art. 268 Protezione dati e sicurezza
[...] Il datore, nello svolgimento dell’attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art. 269 Strumenti operativi
[...]
Il datore è tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.

Art. 270 Organizzazione del lavoro
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni della azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente.
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo 84/2003 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell’orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario;
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XXXIV Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 271 - La tutela e la sicurezza negli ambienti turistici

Le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni hanno integralmente sostituito integralmente il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 con lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pratica attuazione del D.Lgs. 81 nel settore di applicazione del presente contratto è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
Le parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro.
La nuova norma n. 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
- un rappresentante per ogni esercizio pubblico
- considerata la peculiarità strutturale dell’area turistica è possibile definire a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Questa ultima possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie di accordi nazionali di II° livello già previsti nel presente contratto.
Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso, sono previste dal D.Lgs. 81/2008, siano coerenti con quanto contenuto nel presente protocollo.
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

Art. 272 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività nell’area del Turismo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa. Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori del settore turistico.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Io stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

Art. 273 - Permessi retribuiti per RLS
Negli esercizi dell’area delle micro imprese fino ai 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 16 ore di permesso retribuito annue.
Nei esercizi con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 24 ore di permesso retribuite annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore.
il Corso di Formazione di cui all’art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/2008 che, secondo il Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore.
Il corso di 32 ore e per eventuali aggiornamenti che andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

Art. 274 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alte attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
In applicazione dell’art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli aventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 275 Consultazione RLS
Il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali, in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

Art. 276 Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica
Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare il DVR - Documento Valutazione dei Rischi aziendale i documenti e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

Art. 277 Attività riconosciuta per il RLS
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

Art. 278 - Quote contrattuali per la sicurezza
Le parti riconoscono che nell'azione di diffusione dei principi e delle buone pratiche della sicurezza negli ambienti di lavoro c'è ancora molto da fare per accrescere la cultura della sicurezza.
Il finanziamento dell’attività per la sicurezza è da prevedere con quote contrattuali da versare all'ente bilaterale, che le parti convengono essere: 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore.

Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXV Aziende alberghiere
Art. 280 Stage o tirocinio formativo

Per il periodo di esercitazione, gli stagisti, studenti delle scuole superiori, dell'università o persone che intendono reinserirsi in un'attività lavorativa, cambiare lavoro o comunque acquisire competenze professionali nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto. Lo stage non è considerato valido se prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Art. 281 Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello territoriale e aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 282 Orario giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
Salve condizioni di miglior favore, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Art. 285 Apprendistato Obiettivi
L'apprendistato è regolamentato dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e può essere utilizzato in tutti i settori di attività. Il contratto di apprendistato ha lo scopo di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del lavoro.

Art. 286 Contratti a termine e aziende stagionali - disciplina
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto nel presente CCNL.

Titolo XXXVI Pubblici esercizi
2° Sub titolo (Trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi)
Art. 311 Nastro orario settimanale

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate o sei giornate. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque o sei giornate, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 312 Ripartizione orario giornaliero
La determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, ma in ogni caso, l'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni.
Il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro organizza i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio.

Art. 314 Lavoro straordinario
[...]
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventitre e le ore sei.
[...]

3° Sub titolo (Le pulizie dei locali)
Art. 318 Mansioni inferiori.

Il personale di servizio è tenuto ad effettuare le pulizie della sala o del reparto cui è adibito.
Tale obbligo non comporta l'esecuzione della grossa pulizia nei locali di lusso, negli altri locali le grosse pulizie competeranno al personale di sala solo se non sia presente in azienda personale assunto con qualifica di lavoratore di fatica.

3° Sub titolo Norme per i locali notturni
Art. 321 Esonero servizi di pulizia.

Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Titolo XXXVII Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta
Art. 322 Esigenze specifiche del territorio.

Per i complessi turistico - ricettivi si richiama la possibilità di individuare, in sede territoriale e/o aziendale, forme di diversa articolazione dei nastri orari e della organizzazione del lavoro rispetto alle condizioni normate nel presente CCNL.
Tutti gli accordi raggiunti in tal senso dovranno essere certificati a cura dell'Ente Bilaterale.

Norme per la ristorazione collettiva
Art. 324 Orario di lavoro.

L'orario di lavoro delle mense, in deroga alle previsioni generali del contratto collettivo, potrà essere modificato, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso il committente cambi gli orari in cui richiede il servizio di ristorazione.
Resta inteso che le prestazioni svolte tra le ore 22 e le 6 del giorno seguente verranno maggiorate ai sensi dell'articolo sullo straordinario.

Art. 326 Refezione.
I dipendenti delle mense hanno diritto a due pause di 15 minuti ciascuna, una la mattina e una il pomeriggio, in cui potranno consumare una colazione leggera utilizzando i cibi e le bevande presenti in mensa.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Titolo XXXVIII Stabilimenti balneari
Art. 327 Interruzione meridiana.

Negli stabilimenti balneari la interruzione meridiana non potrà essere inferiore alle 3 ore né superiore alle 4; salvo per gli stabilimenti con orario a turni.

Art. 328 Lavoro straordinario.
[...]
Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 23,00 e le 6,00.

Titolo XXXIX Alberghi diurni
Art. 329 Riferimento normativo.

Per gli alberghi diurni valgono integralmente le norme stabilite nella parte generale del presente CCNL.

Titolo XL Agenzie di viaggio
Art. 330 Articolazione orario

Nelle Agenzie di Viaggi e nei Tour Operator l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai lavoratori, o per l’intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli lavoratori secondo le esigenze dell’Impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti.

Art. 331 Orario settimanale.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai lavoratori, o per l'intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli lavoratori secondo le esigenze dell'Impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti.

Art. 332 Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione.
Le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai dipendenti di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile, per venire incontro alle esigenze dei periodi di alta stagione.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata all’Ente Bilaterale che provvederà, ad utilizzare i dati per l’analisi statistica dell'utilizzo del presente strumento nel rispetto delle norme sulla privacy.