Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 agosto 1954
Validità: 01.09.1954 - 31.12.1956
Parti: Sezione industriale Autopubbliche-Unione degli Industriali del Lazio e Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri-Cgil, Libero Sindacato Autisti Pubblici-Cisl e Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico-Cisnal
Settori: Trasporti-Servizi, Autovetture di piazza, Roma

Sommario:

Art. 1. - Assunzione, documenti e visita medica
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Assunzione temporanea.
Art. 4. - Orario di lavoro e riposo settimanale.
Art. 5. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Assenze e ritardi.
Art. 8. - Permessi,
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Servizio militare.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Trattamento di malattia o di infortunio sul lavoro.
Art. 14. - Preavviso
Art. 15. - Indennità di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 17. - Indennità in caso di morte.
Art. 18. - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell'azienda.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Trattamento economico.
Art. 21. - Corredo.
Art. 22. - Responsabilità dell’autista.
Art. 23. - Ritiro patente.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Visita di controllo.
Art. 26. - Conservazione del posto.
Art. 27. - Commissioni interne.
Art. 28. - Restituzione documenti.
Art. 29. - Norme generali.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro della città di Roma, 26 agosto 1954

Addì 26 agosto 1954, tra la Sezione industriale Autopubbliche, dell’Unione degli Industriali del Lazio [...] e il Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri aderente alla Cgil [...], il Libero Sindacato Autisti Pubblici aderente alla Cisl, rappresentato dal sig. L.E., Reggente la Federazione Provinciale dei Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistito da[...]l Libero Sindacato Tassisti
Addì 26 agosto 1954, tra la Sezione Industriate Autopubbliche, dell’Unione degli Industriali del Lazio [...] e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico della Cisnal [...]
si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per il personale difendente dalle Imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, da valere per la città di Roma.

Art. 1. - Assunzione, documenti e visita medica
[...]
All’atto dell’assunzione l'Azienda, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, può sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 4. - Orario di lavoro e riposo settimanale.
L’orario di lavoro per gli autisti è il seguente;
8 ore di servizio effettivo in piazza, per i turni diurni;
9 ore di servizio effettivo in piazza, per il turno notturno, oltre al tempo occorrente per le necessarie operazioni di inizio e cessazione del servizio.
A ciascun autista dovrà essere garantito un riposo settimanale di 21 ore consecutive. Il conducente comandato per imprescindibili ragioni di servizio nei giorno in cui per turno ha diritto al riposo, godrà della giornata di riposo settimanale il giorno successivo; ove la giornata di riposo gli fosse ulteriormente differita godrà. per la giornata lavorata coincidente col suo riposo, del trattamento previsto all’art. 6. lettera d).

Art. 5. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
[...]
Nel caso di interruzione di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (es.: sospensione di licenza, guasti normali, revisioni, sinistri, ecc.) l'autista ha diritto ad avere assicurata la paga convenzionale per il periodo massimo di giorni 7.
In tale periodo è data facoltà all'Azienda di poter adibire il lavoratore anche ad altre mansioni compatibili con le sue attitudini e capacità.
Qualora durante il servizio la macchina subisca guasti, il conducente è tenuto a darne immediato avviso al datore di lavoro e, se il guasto non è a lui imputabile, avrà diritto alla paga convenzionale; in tal caso l'Azienda ha facoltà di trattenere il lavoratore in garage adibendolo a lavori confacenti alle sue possibilità.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Qualora particolari esigenze del servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nel giorni festivi, sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall'Azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 4.
[...]

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore che ha l’anzianità di 12 mesi presso l’Azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
13 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 3 anni;
15 giorni lavorativi per anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni;
18 giorni lavorativi per anzianità di servizio di oltre 10 anni.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 22. - Responsabilità dell’autista.
L'autista [...] è responsabile, inoltre, delle contravvenzioni dovute alla sua negligenza.
L’autista riceverà la macchina in perfetta efficienza ed ha l’obbligo della piccola manutenzione, intesa a conservare la macchina in buono stato di funzionamento e di pulizia, ma non è tenuto ai lavaggio dell’automobile.
L’autista, prima di uscire dal garage, deve assicurarsi che la macchina sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi di lubrificante, che sia in piena efficienza l’impianto elettrico che non presenti alcun difetto e che il tassametro sia carico. In caso che riscontri delle imperfezioni o dei guasti deve informare la Ditta per gli opportuni provvedimenti.
[...]
Il conducente, al suo ritorno in garage, dovrà comunicare le eventuali contravvenzioni per qualsiasi ragione elevategli, nonché tutti gli eventuali incidenti occorsigli, fornendo tutte le indicazioni e testimonianze raccolte atte a suffragare ogni azione di difesa da parte della Ditta.

Art. 24. - Norme disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) La multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, compresa la contingenza, può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo interrompa o lo abbandoni per un periodo di tempo non superiore alla mezz’ora:
b) tenga un contegno inurbano o scorretto verso il pubblico e i compagni di lavoro;
c) fumi durante la guida con passeggeri a bordo;
d) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni e ritardi senza giustificato motivo il versamento dell'incasso giornaliero;
e) commetta lieve mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, all'igiene, alla morale ed alla sicurezza dei garage.
2) La sospensione fino al massimo di tre giorni può essere inflitta al dipendente che:
а) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
[...]
c) sia negligente nel servizio in modo da arrecare danni non gravi al materiale o alle persone;
[...]
f) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio, purché non si verifichino danni a persone o cose, nel qual caso sarà passibile di sanzioni di cui ai comma successivo;
g) si presenti in servizio in istato di ubriachezza;
h) sia recidivo di mancanze già punite con multa.
È punito con il licenziamento immediato, senza diritto a preavviso né indennità alcuna l'autista che:
a) affidi la guida alla macchina a persone non autorizzate dall'Azienda;
[...]
c) ometta di fare rapporto al rientro della macchina per incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze, se ve ne è la possibilità, atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
[...]
e) durante il servizio sia in stato di palese ubriachezza;
f) commetta furti o danneggiamenti volontari al materiale;
g) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;
[...]
i) sia recidivo entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 25. - Visita di controllo.
Nel corso del rapporto di lavoro la Ditta può richiedere all’autista di sottoporsi a visita medica di controllo presso un istituto medico di fiducia della Ditta per stabilire le sue attitudini alla guida.

Art. 27. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti confederazioni in materia.

Art. 29. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.