Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 23 luglio 1991
Validità: 01.07.1991 - 31.12.1994
Parti: Federestrattiva e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Az. industria del metano
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo CCNL del 16.10.1987

Sommario:

 

Verbale di accordo
Dichiarazione a latere
Protocollo di premessa politica
Art. 1 - Sfera di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Relazioni industriali
Art. 5 - Investimenti ed occupazione
   Norma transitoria
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Part time
Art. 13 - Classificazione dei lavoratori
Art. 14 - Quadri
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 20 - Lavoro a turno
Art. 21 - Reperibilità
Art. 25 - Minimi di retribuzione

 

   Norma transitoria
   Una Tantum
Art. 27 - Premio di produzione
Art. 31 - Trasferte
Art. 33 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 36 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 38 - Assenze e permessi
Art. 40 - Tutela della maternità
Art. 43 - Ambiente di lavoro
   Nota a verbale
Art. 54 - Consiglio di fabbrica
   Nota a verbale
Art. 55 - Contrattazione aziendale
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto


Addì, 23 luglio 1991 tra la Federazione Sindacale Italiana Industrie Minerari e Filcea-Cgil Flerica-Cils Uilpem-Uil
si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 16 ottobre 1987 per i lavoratori dipendenti da aziende dell'industria del metano.


Art. 1 - Sfera di applicabilità
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende private esercenti una o più tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione del metano e gas di petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché le attività di estrazione e di produzione di gas metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.

Art. 4 - Relazioni industriali
La Federazione Sindacale Italiana dell'Industria Estrattiva e la Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilpem-Uil[…]riconoscono l'importanza di promuovere a tal fine, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali del 1986 e del 1990, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentanti.
Pertanto, la Federazione sindacale italiana dell'industria Estrattiva e le OO.SS.LL. suddette, mentre riaffermano l'esigenza di un più puntuale utilizzo della normativa contrattuale relative al sistema di informazione, ai diversi livelli, concordano - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, di costituire a livello nazionale, un Comitato paritetico, convocabile su richiesta di una delle parti, che esamini, con riferimento agli incontri previsti dalla normativa contrattuale sulle informazioni, le problematiche generali del settore, esprimendo valutazioni ed orientamenti, finalizzati alla individuazione, con la necessaria tempestività, delle occasioni di sviluppo e delle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
Il Comitato paritetico potrà esaminare anche specifiche problematiche territoriali o aziendali che, per la loro rilevanza, assumano importanza nazionale.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
[…]
- le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento dell'occupazione giovanile dell'intero settore in particolare del Mezzogiorno in rapporto all'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 sui contratti formazione-lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile del settore e in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive per le pari opportunità in linea con la raccomandazione CEE 1984 e le disposizioni legislative emanate in merito, nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo/donna;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore di contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
- le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - dell'ambiente e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche poste dalla legislazione sociale presente e futura in relazione alla legge 3 marzo 1987, n. 61.
Il Comitato si riunirà entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le proprie modalità di funzionamento.

Art. 5 - Investimenti ed occupazione
[…]
3) Annualmente, nel corso di appositi incontri, le Associazioni imprenditoriali locali porteranno a conoscenza delle OO.SS.LL. e delle loro strutture aziendali le previsioni di investimenti delle imprese maggiormente significative del settore che comportino nuovi insediamenti nonché i dati concernenti:
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età,
- l'andamento dell'occupazione giovanile in rapporto all'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento dell'occupazione femminile con le possibili relative azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 e le disposizioni legislative emanate in merito, nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo/donna;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine.
[…]
Norma transitoria
Entro mesi dalla stipula del CCNL, le parti si incontreranno, a livello nazionale per una verifica complessiva in merito alla adeguatezza delle coperture assicurative praticate nei confronti dei lavoratori adibiti alla guida degli automezzi e per i trasporti.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro
[…]
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le eventuali successive sperimentazioni sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzano con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione, individuando le aree di applicazione, la priorità, i tempi e gradualità necessari, modalità, nonché per valutare i risultati. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività la qualità delle condizioni di lavoro compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentono alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate al personale maschile;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità delle lavoratrici.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
[…]

Art. 20 - Lavoro a turno
[…]
In aggiunta alle maggiorazioni per lavoro in turno di cui all'art. 20 - che restano confermate anche nel loro ammontare - verrà corrisposta, a decorrere dall'1.1.1992 una indennità collegata alla effettiva prestazione nella misura del 2% per i turni diurni e del 5% per i turni notturni e festivi.
[…]

Art. 43 - Ambiente di lavoro
(Omissis)
Nota a verbale
Le parti firmatarie in attesa del recepimento della Direttiva CEE n. 270 del 29.5.1990 si incontreranno al fine di individuare, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del video, terminale, soluzioni volte a migliorare la protezione e la prevenzione.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni, utili alla soluzione delle problematiche, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle loro azioni.

Art. 55 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
[…]