Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 dicembre 1955
Validità: 01.10.1955 - 31.12.1956
Parti: Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue-Confederazione Cooperative Italiane, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue-Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Camera Confederale del Lavoro di Ancona e Provincia, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Cooperative, Ancona

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Ancona, 6 dicembre 1955

Il 6 dicembre 1955 in Ancona presso l’Ufficio Regionale del Lavoro, tra l’Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane [...], la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Ancona e Provincia [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il presente Contratto provinciale, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato in Roma il 2 marzo 1955, da valere nei confronti di tutto il personale dipendente dalle Cooperative di Consumo della provincia di Ancona.
Il presente Contratto non troverà applicazione fra le cooperative con uno o più spacci aventi un solo dipendente. Per queste sarà provveduto con accordi particolari aziendali a termini dell’art. 77 del suddetto Contratto Nazionale.

Art. 3.
L'orario normale di lavoro è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli addetti alla vendita nei negozi al dettaglio, nei giorni precedenti i festivi, potrà essere ammessa una mezza ora di ulteriore prestazione d’opera senza peraltro far luogo al relativo compenso contrattuale.

Art. 4.
Per i custodi, guardiani, portieri, fattorini: l’orario normale di lavoro è fissato in ore 10 giornaliere o 60 settimanali.
Per il rimanente personale addetto a lavoro discontinuo o di attesa e custodia l’orario normale di lavoro sarà di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.
[...]

Art. 7.
La Commissione di cui all’art. 77 del Contratto Collettivo Nazionale 2 marzo 1955, sarà composta da un funzionario dell’Ufficio Regionale del Lavoro, che la presiede, e da due rappresentanti dei lavoratori, e due delle cooperative, da estrarre a sorte su elenco di 12 nominativi fomiti rispettivamente: sei dalle organizzazioni dei lavoratori e sei dalle organizzazioni delle cooperative.
Le parti contraenti, in conformità della premessa al Contratto Nazionale, ed ispirandosi concordemente ai principi della reciproca collaborazione e della solidarietà, dirette soprattutto ad un sempre maggior sviluppo della cooperazione, danno reciprocamente atto dello spirito di comprensione che ha sempre dominato le trattative, nonché della serenità delle discussioni.