Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 25 maggio 1950
Validità: 01.05.1950 - 30.04.1951
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno, Associazione dei Commercianti di Fermo e sindacato Provinciale Lavoratori d’Albergo-Cisl, Sindacato Provinciale lavoratori d’Albergo-Cgil
Settori: Commercio, Alberghi, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Minimi di salario mensili.
Art. 6. - Percentuali.
Art. 7. - Indennità di contingenza.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Malattie.
Art. 10. - Personale di stagione.
Art. 11. - Indennità di caro-pane.
Art. 12. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande della provincia di Ascoli Piceno, 25 maggio 1950

L'anno 1950 addì 25 del mese di maggio presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Ascoli Piceno [...], tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno, rappresentata dal Segretario del Sindacato Provinciale Alberghi [...], l’Associazione dei Commercianti di Fermo [...] e il sindacato Provinciale Lavoratori d’Albergo aderente alla Cisl [...], assistito dal[...]la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, il Sindacato Provinciale lavoratori d’Albergo aderente alla Cgil [...], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo del CNL 18 dicembre 1949, da valere per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande della provincia di Ascoli Piceno.
Le parti dichiarano d'impegnarsi a rispettare tutte le norme contemplate nell’accordo nazionale di cui sopra, vigilando per la loro pratica esecuzione e diffondendo le Istruzioni in modo che ogni azienda interessata ne sia a conoscenza.

Art. 2. - Apprendistato.
In ogni servizio potrà essere assunto un numero illimitato di apprendisti sempreché sia in servizio il personale qualificato della categoria cui l’apprendista stesso andrà ad appartenere.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 16 del Contratto Nazionale di Lavoro.
Da esso resta escluso, il tempo per la consumazione del pasti, che sarà calcolato, come minimo, in un'ora al giorno.

Art. 14.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo integrativo provinciale le parti si riportano al CNL 18 dicembre 1949.