Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 agosto 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.12.1961
Parti: Organizzazione degli Albergatori e Sindacato Provinciale Albergo e Mensa-Cisl, Sindacato Provinciale Albergo e Mensa-Cgil, Sindacato Provinciale Uilam
Settori: Commercio, Alberghi, Pistoia, Impiegati

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Tabella salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli impiegati dipendenti da alberghi e pensioni nella provincia di Pistoia, 1 agosto 1960

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 1° agosto, nella sede della Apam - Associazione Provinciale Albergatori Montecatini, tra l’Organizzazione degli Albergatori [...] e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa aderente alla Cisl [...] e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa aderente alla Cgil [...] e il Sindacato Provinciale Uilam [...], è stato stipulato in ottemperanza all’art. 22 del Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati di Albergo, Pensioni e Locande, firmato in Roma il 22 settembre 1959, il presente Patto integrativo valevole per le aziende alberghiere della provincia di Pistoia.

Art. 1.
(art. 8 del CCNL)
[...]
L’assunzione degli apprendisti è consentita nella misura di uno per ogni tre impiegati o frazione di tre.

Art. 2.
(artt. 13 e 14 del CCNL)
L'orario di lavoro è di norma pari a 10 ore unicamente per gli impiegati le cui mansioni implichino rapporti con la clientela, di conseguenza. mansioni a carattere discontinuo; per tutti gli altri è di 9 ore.
Il lavoro straordinario è consentito limitatamente a due ore giornaliere e verrà compensato con le modalità e nella misura previste dall’art. 14 del CCNL.

Art. 3.
(artt. 15 e 29 del CCNL)
Tutto il personale Impiegatizio godrà di un riposo settimanale di 24 ore in aggiunta al normale periodo di riposo, ad eccezione del periodo decorrente dal 20 luglio al 30 settembre durante il quale l’impiegato usufruirà di un riposo settimanale limitato a 12 ore settimanali.

Art. 8.
(art. 41 del CCNL)
Le divergenze individuali e collettive relative alla interpretazione ed applicazione delle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro e del presente accordo integrativo, sono demandate alla locale Commissione Paritetica, già istituita per i dipendenti di parte operaia.

Art. 10.
[...]
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Patto integrativo si fa esplicito riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro.