Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 10 maggio 1960
Validità: 01.06.1960 - 31.12.1961
Parti: Organizzazione degli Albergatori-Apam e Cisl, Cgil, Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Commissione paritetica.
Art. 2. - Assunzione personale.
Art. 3. - Contratti aziendali.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Retribuzione personale.
Art. 8. - Personale extra.
Art. 9. - Pulizie.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 13. - Personale qualificato.
Art. 14. - Percentuale di servizio.
Art. 15. - Premio di fine stagione.
Art. 16.
Protocollo aggiuntivo
Tabelle punteggi e salari

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori di albergo, pensioni e locande della provincia di Pistoia, 10 maggio 1960

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 10 maggio in Montecatini Terme nella Sede dell'Associazione Provinciale Albergatori Montecatini (Apam), tra l'Organizzazione degli Albergatori [...], assistiti dal [...] Presidente dell’Associazione Apam e [...] la Cisl, [...] la Cgil e [...] la Uil, è stato stipulato, in ottemperanza all’art. 28 del Contratto Nazionale di Lavoro 22 settembre 1959 e successiva dichiarazione integrativa 1° ottobre 1959, il seguente accordo Integrativo a sostituzione del Patto Integrativo 21 agosto 1956.

Art. 1. - Commissione paritetica.
A norma dell’art. 68 del Contratto nazionale di lavoro viene costituita una Commissione Paritetica comporta di tre rappresentanti degli albergatori ed un rappresentante di ogni Sindacato dei lavoratori firmatario del presente accordo.

Art. 2. - Assunzione personale.
Valgono le norme degli artt. 5, 61, 62 lettera a) del Contratto nazionale di lavoro, L'assunzione si intende per contratto a termine, salvo casi particolari, ed il termine della stagione resta fissato al 30 settembre.

Art. 3. - Contratti aziendali.
In riferimento agli artt. 1 e 66 del Contratto nazionale di lavoro possono essere stipulati Contratti aziendali in tutte le Aziende che ne faranno richiesta.

Art. 4. - Apprendistato.
In riferimento all’art. 6 del Contratto nazionale di lavoro viene convenuto che il numero degli apprendisti verrà disciplinato come appresso:
a) portineria: 1 apprendista fino a tre addetti alla portineria;
b) cucina: 1 apprendista ogni cuoco o capo partita;
c) sala: 1 apprendista fino a tre chef de rang o commis.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
Considerato che il lavoro degli alberghi ha carattere discontinuo, e facendo riferimento all'art. 55 del Contratto nazionale di lavoro l’orario per gli alberghi stagionali viene fissato in 10 ore di lavoro ordinario e due ore di lavoro straordinario.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Si applica la disposizione prevista dall’art. 57 del Contratto nazionale di lavoro. Il periodo di alta stagione agli effetti della riduzione del riposo settimanale viene stabilito dal 15 luglio al 30 settembre.

Art. 16.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Patto Integrativo si applicano le norme del CNL 22-9-1959 e successive modificazioni. Il presente accordo ha la stessa validità del CNL ed ha inizio a tutti gli effetti dal 1° giugno 1960.