Categoria: Normativa comunitaria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

 

(2013/2112(INI))

 


 

 


Il Parlamento europeo ,
–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,
–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 e 168,
–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 27, 31, 32 e 33,
–  vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,
–  viste le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e l'ispezione sul lavoro (convenzioni n. 81 e n. 129), che costituiscono un riferimento internazionale per garantire l'applicazione delle disposizioni legali relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori,
–  vista la convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti (1975) e le disposizioni complementari dell'OIL sui lavoratori immigrati, che prevedono l'adozione di tutte le misure necessarie e appropriate per eliminare le immigrazioni clandestine aventi l'obiettivo di trovare lavoro e il lavoro illegale degli immigrati, e viste le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali in materia di lavoro illegale dei lavoratori immigrati,
–  vista l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso,
–  viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
–  visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro(1) ,
–  viste la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttiva quadro)(2) e le relative direttive particolari,
–  vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(3) ,
–  vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori(4) ,
–  vista la direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro(5) ,
–  vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(6) ,
–  vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 intitolata «Rafforzare la lotta al lavoro sommerso» (COM(2007)0628),
–  vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 sui risultati della consultazione pubblica relativa al Libro verde della Commissione dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2007)0627),
–  visti, la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM (2010)2020) e il suo obiettivo principale, che è quello di aumentare il tasso di occupazione dell'Unione europea al 75% entro la fine del decennio,
–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(7) ,
–  vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso(8) ,
–  vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(9) ,
–  vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo»(10) ,
–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori(11) ,
–  vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulla responsabilità sociale delle imprese subappaltanti nelle catene di produzione(12) ,
–  vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sulle condizioni di lavoro e le norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh(13) ;
–  visti gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010) (COM(2007)0803),
–  vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo(14) ,
–  vista la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi(15) ,
–  vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sulla lotta al lavoro nero nell'Unione europea,
–  visto lo Speciale Eurobarometro sul lavoro non dichiarato,
–  visto lo studio «ICENUW – Implementing Cooperation in a European Network against undeclared work» (ICENUW – Attuare una cooperazione per una rete europea contro il lavoro sommerso) (2010),
–  visto lo studio «CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European Level Enforcement System» (CIBELES: Convergenza degli ispettorati per la messa a punto di un sistema di enforcement a livello europeo),
–  visto lo studio «Indirect measurement methods for undeclared work in the EU» (Metodi di misurazione indiretta del lavoro sommerso nell'Unione europea) (2010),
–  visto lo studio «Feasibility of establishing a European platform for cooperation between labour inspectorates and other relevant monitoring and enforcement bodies with the aim of preventing and fighting undeclared work» (Fattibilità di una piattaforma europea di cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi competenti in materia di controllo e applicazione della legge al fine di prevenire e contrastare il lavoro sommerso« (2010, Regioplan),
–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2012 nella causa C-577/10, Commissione europea contro Regno del Belgio,
–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,
–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0458/2013),
A.  considerando che le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo essenziale nel tutelare i diritti dei lavoratori, nel garantire salute e sicurezza sul lavoro e negli ambienti di lavoro, nel prevenire le violazioni delle norme sulla protezione del lavoro e nel favorire una crescita economica equa e sociale, contribuendo a far sì che le retribuzioni e i contributi previdenziali siano effettivamente corrisposti e che di conseguenza aumentino il gettito fiscale e le entrate delle casse socio-previdenziali e garantendo nel contempo al lavoratore le opportune coperture previdenziali (assicurazione contro le malattie e gli infortuni e pensioni);
B.  considerando che gli Stati membri utilizzano una serie di modelli per la conduzione delle varie ispezioni specifiche sul luogo lavoro;
C.  considerando la crescente necessità di ispezioni sul lavoro nel contesto del distacco dei lavoratori all'interno dell'Europa;
D.  considerando che le ispezioni sul lavoro sono fondamentali per assicurare che i diritti diventino una realtà mediante la garanzia del rispetto della legge, la conoscenza da parte degli attori dei propri diritti e doveri e la prevenzione di incidenti e abusi;
E.  considerando la necessità di rafforzare le ispezioni sul lavoro nelle PMI e nei piccoli cantieri;
F.  considerando che la responsabilità delle società multinazionali per le condizioni di lavoro, la vita e la salute dei lavoratori che producono beni e prestano servizi, non si ferma alla porta del negozio o ai cancelli della fabbrica e non può essere assicurata unicamente tramite accordi in materia di responsabilità sociale delle imprese (CSR);
G.  considerando che l'esternalizzazione del lavoro attraverso il subappalto e il lavoro temporaneo comportano spesso l'impiego di manodopera meno qualificata e rapporti di lavoro incerti, il che rende più difficile l'identificazione della responsabilità riguardo alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
H.  considerando che il lavoro sommerso ha effetti negativi sulle economie degli Stati membri e sulla sostenibilità finanziaria del modello sociale europeo e mina il finanziamento e la distribuzione delle prestazioni sociali e dei servizi pubblici, condannando gli interessati a una condizione di insicurezza, vulnerabilità e povertà, sia durante l'età lavorativa che in età avanzata;
I.  considerando che gli ispettori del lavoro svolgono una funzione essenziale nella tutela dei diritti dei lavoratori, prevenendo gli abusi e promuovendo lo sviluppo economico e sociale;
J.  considerando che la crisi economica si è tradotta in un aumento del carico di lavoro e in maggiori pressioni sui lavoratori, in particolare per effetto delle modifiche degli orari lavorativi, e che occorre pertanto intensificare gli sforzi di monitoraggio sulle condizioni di lavoro;
K.  considerando che si sviluppano forme sempre nuove di rapporti di lavoro, sempre più difficili da definire con le attuali disposizioni normative;
L.  considerando che i lavoratori irregolarmente assunti risentono di conseguenze negative secondarie - quali la mancanza di accesso alle informazioni, alla medicina del lavoro e alla formazione nonché i condizionamenti psicologici imposti dal timore di essere vittime di incidenti o di essere scoperti, che a loro volta incidono sulla produttività delle aziende e sull'economia nel suo insieme - e di conseguenze a lungo termine, come l'esclusione dal diritto alla pensione di vecchiaia o prestazioni pensionistiche molto basse, che fanno aumentare il rischio di povertà;
M.  considerando che il lavoro sommerso provoca distorsioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto crea situazioni di concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese;
N.  considerando che il consolidamento di un autentico mercato comune e l'eliminazione di qualsiasi forma di dumping sociale sono strettamente connessi;
O.  considerando che attualmente l'entità del lavoro sommerso nell'UE a 27 è pari al 18,8% del PIL e in alcuni Stati supera il 30%;
P.  considerando che il lavoro sommerso è in costante aumento in diversi Stati membri, anche a causa della crisi;
Q.  considerando che le misure in materia di denuncia di irregolarità (whistleblowing ) sono necessarie per favorire l'individuazione di abusi e per garantire la protezione degli informatori, e che l'UE e gli Stati membri hanno il dovere di garantire a questi ultimi piena protezione;
R.  considerando che 168 000 cittadini europei muoiono ogni anno in incidenti o per malattie connesse al lavoro e che 7 milioni rimangono feriti a causa di infortuni(16) ;
S.  considerando che la prevenzione dei rischi è indispensabile per ridurre il tasso di incidenti e malattie professionali e osservando l'impatto positivo di una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro a livello nazionale ed europeo e per le imprese;
T.  considerando che i sistemi ispettivi denotano in maggiore o minore misura una carenza di risorse finanziarie e umane per l'esecuzione di ispezioni del lavoro efficaci e che si registra di conseguenza una carente pianificazione strategica per quanto riguarda il numero di addetti alle ispezioni nell'UE, con la conseguenza che in molti paesi si osserva una costante diminuzione degli addetti a fronte di una maggiore complessità del lavoro svolto dagli ispettori;
U.  considerando che la frammentazione del mercato del lavoro, associata alla diffusione incontrollata e non regolamentata di determinate forme di lavoro in alcuni Stati membri, sta causando un notevole abbassamento dei livelli salariali, creando quindi una situazione che rischia di aggravare ulteriormente il problema del lavoro sommerso;
V.  considerando che i settori maggiormente interessati dal lavoro sommerso presentano un'elevata intensità di lavoro come l'edilizia, la sicurezza, i servizi domestici e di pulizia, i servizi residenziali di assistenza, e sono caratterizzati da condizioni lavorative e retributive precarie;
W.  considerando che esiste una stretta correlazione tra l'immigrazione irregolare e il lavoro sommerso, poiché le persone che vivono illegalmente in Europa non possono essere regolarmente assunte e non godono pertanto di alcuna tutela;
X.  considerando che i lavoratori che svolgono attività di lavoro sommerso non hanno alcuna assicurazione sociale, sanitaria o contro gli infortuni e sono pertanto maggiormente esposti al rischio di perdite finanziarie personali;
Y.  considerando che per i servizi e i rapporti di lavoro transfrontalieri le ispezioni sul lavoro costituiscono un intervento anch'esso transfrontaliero che rende inadeguato l'accesso ai dati;
Z.  considerando l'attività di lavoro sommerso è sovente non volontaria ma coattiva;
I. Misure di ispezione a livello nazionale
Principi alla base dell'efficacia delle ispezioni sul lavoro
1.  sottolinea che, anche se le ispezioni sul lavoro rappresentano una funzione di diritto pubblico che deve essere svolta esclusivamente da uffici pubblici e indipendenti, ciò non deve precludere la possibilità che gli ispettori del lavoro siano assistiti da rappresentanti delle parti sociali; ritiene che l'indipendenza dei servizi di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del datore di lavoro debba essere garantita e che, per quanto riguarda la salute sul lavoro, la sorveglianza, le allerte, la competenza sanitaria e le relative consulenze debbano essere assicurate esclusivamente da professionisti indipendenti del settore sanità e sicurezza; deplora che la gestione dei servizi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro continui a essere affidata, in alcuni Stati membri, alle associazioni dei datori di lavoro; sottolinea che l'ispezione e il monitoraggio della salute occupazionale debbano essere affidati ad addetti indipendenti specializzati in sanità e sicurezza;
2.  sottolinea l'importanza di elaborare piani d'azione nazionali per il rafforzamento dei meccanismi di ispezione del lavoro e per il loro finanziamento a carico dei Fondi strutturali europei al fine di garantire ispezioni efficaci che apportino valore aggiunto a sostegno della coesione sociale e, in generale, del rafforzamento della giustizia sul lavoro;
3.  afferma il ruolo cruciale delle ispezioni sul lavoro nella prevenzione e nel controllo e il loro contributo positivo per il miglioramento delle informazioni e delle competenze all'interno dell'azienda; invita gli Stati membri ad accrescere le risorse umane e finanziarie per le ispezioni sul lavoro e a raggiungere l'obiettivo di un ispettore ogni 10 000 lavoratori, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL, nonché a rafforzare le sanzioni nei confronti delle imprese che non rispettano gli obblighi loro incombenti in materia di diritti fondamentali (salari, durata del lavoro e salute e sicurezza sul lavoro); ritiene che tali sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;
4.  sottolinea che tutte le categorie di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi, a prescindere dal loro status, rapporto di lavoro od origine, devono rientrare nella competenza delle autorità di controllo nazionali ed essere assoggettati allo stesso livello di protezione; sottolinea che ogni tentativo di limitare la portata delle ispezioni sul lavoro potrebbe incidere negativamente sulla salute e sicurezza e sui diritti dei dipendenti;
5.  sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo degli ispettorati nazionali del lavoro, di fornire formazione ai loro dirigenti e di coordinarne le competenze al fine di affrontare con successo le nuove sfide in materia di ispezione;
6.  ritiene che le ispezioni sul lavoro possano essere efficacemente attuate solo dotando le autorità di adeguate risorse finanziarie e umane; esprime preoccupazione per la penuria di personale che caratterizza le autorità di controllo degli Stati membri e per la mancanza di formazione permanente soprattutto sulle problematiche europee; invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi ispettivi, in quanto aspetto essenziale dei piani nazionali volti a far fronte alla crisi economica; osserva che le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo cruciale ai fini della verifica del pieno rispetto della legislazione in vigore nonché per assicurare copertura e protezione soprattutto ai lavoratori vulnerabili;
7.  ricorda la necessità di una formazione comune degli ispettori del lavoro e degli altri soggetti coinvolti onde rafforzare l'efficacia del diritto comunitario in materia di protezione dei lavoratori;
8.  sottolinea che le riforme finanziarie in atto in alcuni Stati membri non devono mai comportare la riduzione delle risorse umane, finanziarie, materiali, tecniche e infrastrutturali degli ispettorati del lavoro;
9.  ricorda che i vincoli giuridici e le rivendicazioni dei lavoratori sembrano essere i due principali fattori che spingono i datori di lavoro ad attuare politiche di prevenzione(17) ;
10.  è convinto che senza un'adeguata valutazione dei rischi sia impossibile proteggere i lavoratori come i deve; ritiene importante coadiuvare le PMI nel predisporre le rispettive politiche di prevenzione dei rischi; sottolinea il ruolo positivo svolto da semplici iniziative mirate, oltre che gratuite, come l'Online interactive Risk Assessment (OiRA) sviluppato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);
11.  ricorda che tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la convenzione n. 81 dell'OIL sulle ispezioni del lavoro; invita pertanto gli Stati membri ad attuarne i principi;
12.  sottolinea che sono efficaci anche le ispezioni casuali, ripetute e senza preavviso; rileva che le sanzioni per le eventuali infrazioni devono essere talmente dissuasive da non permettere ai datori di lavoro di realizzare utili attraverso l'elusione delle disposizioni fiscali e normative vigenti;
13.  sottolinea che i risultati delle ispezioni devono essere elaborati entro un termine ben definito, onde impedire tempestivamente gli abusi e garantire prontamente la tutela all'interessato;
14.  sottolinea che gli ispettori degli Stati membri devono poter effettuare ispezioni in loco, utilizzare sistemi di controllo intelligenti e collaborare con tutte le autorità interessate; devono inoltre possedere le necessarie competenze ed essere in grado di operare in modo indipendente;
15.  chiede agli Stati membri, in caso di abusi accertati dagli ispettori del lavoro o segnalati a questi ultimi da whistleblowers , di tutelare i lavoratori interessati e gli eventuali informatori coinvolti e di metterli in condizione di far valere i loro diritti senza costi; sottolinea che l'introduzione di misure in tal senso, quali ad esempio il diritto di ricorso diretto o un'azione legale di categoria, rappresentano un'efficace forma di tutela delle persone coinvolte e degli informatori; invita gli Stati membri ad adottare misure per proteggere gli informatori e i loro familiari onde facilitare l'individuazione di abusi; sottolinea l'importanza di tutelare i lavoratori migranti in situazione irregolare e ritiene che ciò debba rappresentare una delle aree problematiche su cui intervenire; rammenta in proposito agli Stati membri la Convenzione OIL sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975 (n. 143);
16.  invita gli Stati membri a garantire l'attuazione delle disposizioni di legge con pene commensurate alla gravità del reato e a prevedere sanzioni dissuasive per il mancato rispetto delle condizioni di lavoro; sottolinea che, secondo quanto emerge chiaramente dalle ricerche, il massimo impatto in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro si ottiene mediante attività di prevenzione e d'ispezione ben coordinate fin dall'inizio, anche attraverso un'opera di informazione e consulenza al datore di lavoro o la registrazione retroattiva dei lavoratori non dichiarati;
17.  sottolinea che la creazione di una rete fra tutte le amministrazioni previdenziali coinvolte, come fatto dalla belga «Crossroads Bank for Social Security»(18) , e la conseguente agevolazione nello scambio di dati tra tutte le autorità interessate rappresentano uno strumento utile per dare rapidamente agli ispettorati nazionali i dati necessari per i controlli;
18.  sottolinea che le ispezioni sul lavoro riguardanti i lavoratori migranti o distaccati provenienti dall'UE e dai paesi terzi presentano particolari problemi; sottolinea che ai fini dell'efficacia delle ispezioni del lavoro è importante che gli ispettori siano sufficientemente a conoscenza delle situazioni ad alto rischio di non conformità; sottolinea che i sistemi elettronici nazionali per la preregistrazione obbligatoria dei lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro potrebbero semplificare notevolmente le ispezioni sul lavoro;
19.  rileva che le parti sociali hanno l'importante funzione di cercare di assicurare, in conformità con le disposizioni e prassi nazionali, l'osservanza delle norme vigenti; invita gli Stati membri ad assicurare il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione e articolazione dei piani ispettivi nazionali e nelle ispezioni stesse;
20.  propugna la creazione di nuovi ispettorati settoriali tripartiti in rappresentanza del governo, dei lavoratori e dei datori di lavoro e chiede che questi siano attivati a titolo di iniziativa pilota negli Stati membri con i livelli più elevati di lavoro sommerso;
21.  osserva che nelle zone rurali viene effettuato un numero più ridotto di ispezioni sul lavoro; invita gli Stati membri a coprire adeguatamente anche le regioni rurali;
22.  rileva che di solito i lavoratori che intrattengono rapporti di lavoro a tempo determinato non beneficiano delle stesse condizioni di lavoro del personale permanente; osserva che per un'efficace controllo dei rapporti di lavoro temporaneo occorre estendere i privilegi degli ispettori al controllo delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo e fare in modo che l'ispezione verta sul rispetto delle tariffe salariali e sull'applicazione del salario minimo, ove imposto dalla legislazione dello Stato membro o dai contratti collettivi nazionali; insiste affinché la prevenzione dei problemi di salute e sicurezza sul lavoro sia oggetto di pari attenzione nel settore privato e in quello pubblico; ricorda il carattere vincolante del principio di non discriminazione; ritiene che i lavoratori temporanei debbano avere la possibilità di conoscere i loro diritti (nel quadro del contratto collettivo di lavoro) mediante uno sportello online o sito Web;
23.  esprime preoccupazione per la situazione dei lavoratori agricoli stagionali, la maggior parte dei quali provengono da paesi terzi; è del parere che le ispezioni sul lavoro in questo settore debbano essere rafforzate; ricorda che l'occupazione del settore è ampiamente caratterizzata da una combinazione di lavoro dichiarato e non dichiarato;
24.  ricorda che se i lavoratori che offrono servizi di assistenza domiciliare spesso lavorano in nero o non beneficiano degli stessi diritti degli altri lavoratori, in molti casi queste situazioni non rientrano fra le competenze degli ispettorati del lavoro nazionali; invita gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'OIL e, seguendone le disposizioni, a elaborare e attuare misure in materia di ispezioni del lavoro, effettiva applicazione e sanzioni, con particolare attenzione alle speciali caratteristiche del lavoro domestico e conformemente alle leggi e regolamentazioni nazionali; sottolinea la necessità che tali misure, fatto salvo il diritto nazionale, specifichino le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso ai locali domestici, nel dovuto rispetto della privacy;
25.  attira l'attenzione sulla situazione particolare dei lavoratori a domicilio e dei telelavoratori che, lavorando a casa o fuori dalla normale sede di attività, possono ugualmente essere vittime di violazioni del diritto del lavoro da parte di imprenditori inadempienti;
26.  sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al settore dei trasporti che, in ragione del suo carattere «mobile», può creare maggiori difficoltà gli ispettorati; invita questi ultimi a dotarsi di mezzi adeguati per condurre ispezioni efficaci in questo settore;
27.  deplora la situazione problematica causata dall'alto numero di falsi lavoratori autonomi, soprattutto nei settori dell'edilizia e della trasformazione della carne, anche nel quadro del regime applicabile ai lavoratori distaccati; invita gli Stati membri a introdurre misure ispettive adeguate per contrastare il falso lavoro autonomo, ad esempio fissando criteri che consentano di stabilire cosa debba intendersi per «lavoro», in modo che gli ispettori del lavoro possano distinguere i falsi lavoratori autonomi da quelli che operano legittimamente; ritiene che, al fine di evitare tale fenomeno, si debba consentire agli Stati membri di introdurre norme e controlli di più vasta portata;
Lavoro sommerso
28.  invita gli ispettorati del lavoro e le altre competenti amministrazioni nazionali a elaborare un piano di lotta contro il lavoro sommerso che interessi tutte le forme di abuso nel quadro dei rapporti di lavoro subordinati e autonomi; sottolinea che il lavoro sommerso, se non opportunamente affrontato, minaccia di compromettere la capacità dell'UE di raggiungere i suoi obiettivi occupazionali (più posti di lavoro e di migliore qualità) e di rafforzamento della crescita;
29.  esprime grande preoccupazione per l'estrema vulnerabilità dei lavoratori migranti irregolari o non autorizzati, che rischiano di essere sfruttati con lavori non dichiarati di basso livello, bassi salari e orari di lavoro prolungati in ambienti di lavoro non sicuri; sottolinea che la cooperazione tra gli ispettori del lavoro e le autorità preposte all'immigrazione deve limitarsi all'individuazione dei datori di lavoro che compiono abusi e non comportare sanzioni o provvedimenti di espulsione nei confronti dei lavoratori migranti interessati, poiché ciò finirebbe per compromettere gli sforzi volti a contrastare il lavoro sommerso;
30.  è del parere che laddove gli ispettorati nazionali abbiano competenza per i lavoratori immigrati e distaccati, i programmi nazionali di formazione per gli ispettori debbano includere moduli specifici non solo su tali tematiche ma anche sul lavoro sommerso e la tratta di esseri umani, in considerazione della stretta correlazione fra tali problematiche, e prevedere eventualmente moduli linguistici;
31.  ritiene che le sanzioni potranno risultare efficaci solo se ai datori di lavoro verrà preclusa la possibilità di realizzare utili con il lavoro sommerso, in altre parole se le sanzioni faranno rischiar loro di perdere molto di più di quanto costerebbe dichiarare i propri dipendenti;
32.  prende atto che si registra una tendenza all'aumento dei falsi lavoratori autonomi, all'esternalizzazione e al subappalto, e che ciò può dar luogo a un aumento del precariato e a un ulteriore deterioramento dei già bassi livelli di tutela dei lavoratori non dichiarati; è del parere che i sistemi di responsabilità generale dell'appaltatore rappresentino uno strumento efficace per migliorare l'osservanza delle norme del lavoro in tutto il processo produttivo e che sia opportuno considerare l'introduzione di tali sistemi in tutti gli Stati membri, ma riconosce anche l'importanza essenziale dei controlli degli ispettori del lavoro;
Protezione del lavoro – Salute e sicurezza sul lavoro
33.  richiama l'attenzione sul problema dell'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel caso dei lavoratori impegnati in attività non dichiarate; evidenzia che il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro si applica a qualsiasi lavoratore, subordinato o autonomo, e va reso effettivo grazie a una migliore applicazione della legislazione vigente; suggerisce agli Stati membri di valutare la possibilità di offrire gratuitamente a tutti i lavoratori, una volta l'anno o una volta per contratto, un check-up medico con garanzie di riservatezza per assicurare loro una protezione minima;
34.  sostiene l'inasprimento delle sanzioni a carico delle imprese che non rispettano i loro obblighi riguardo ai diritti fondamentali dei lavoratori e ritiene che il loro effetto deterrente debba essere tale da dissuaderli dal ricercare vantaggi attraverso l'elusione delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro e della salute; invita gli Stati membri a considerare l'opportunità di stabilire sanzioni proporzionate al danno arrecato e di garantire che siano superiori al profitto ottenuto mediante l'elusione;
35.  osserva che la Strategia Europa 2020 richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ritiene che gli ispettori del lavoro debbano essere a conoscenza delle condizioni di lavoro rispettive di donne e uomini;
36.  chiede che le predette sanzioni si applichino anche alle società che iscrivono in una lista nera i lavoratori a causa delle loro attività sindacali o di rappresentanti in materia di salute e sicurezza;
37.  chiede che le competenti amministrazioni nazionali di controllo siano sostenute nell'attuazione di un sistema efficace di tutela del lavoro a livello di azienda, in particolare nelle piccole e medie imprese; sollecita gli Stati membri a provvedere a che le ispezioni siano maggiormente rivolte alla ricerca di soluzioni concrete e attuabili per le carenze individuate nell'ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
38.  sostiene l'azione positiva svolta dal Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) nel ravvicinare le culture nazionali e chiede che ne vengano potenziate le risorse e le competenze; auspica il rafforzamento della cooperazione di detto comitato con il comitato consultivo del Lussemburgo; è del parere che il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro della Commissione debba essere regolarmente aggiornato in merito agli sviluppi che si registrano negli Stati membri in materia di ispezioni, salute e sicurezza sul lavoro;
39.  è del parere che gli aspetti relativi a sanità e sicurezza debbano essere considerati anche nella prossima strategia dell'UE sulla sicurezza e salute sul lavoro; chiede che nell'ambito delle ispezioni del lavoro si intensifichino iniziative mirate di prevenzione e di educazione volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini sulle norme e procedure in materia di salute e sicurezza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di accelerare l'attuazione del regolamento REACH, in particolare per quanto concerne la sostituzione delle sostanze chimiche che destano maggiori preoccupazioni; ritiene necessario tener conto delle malattie professionali nella definizione dell'ordine di priorità di tali sostanze;
II.  Raccomandazioni programmatiche a livello europeo
Maggiore rapidità ed efficienza nello scambio di informazioni a livello transfrontaliero
40.  ritiene che una buona cooperazione tra le autorità nazionali e le parti sociali sia essenziale per fermare il dumping sociale e garantire una concorrenza leale nel mercato interno; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea per gli ispettori del lavoro; invita la Commissione a istituire all'interno di Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) una Piattaforma europea per gli ispettori del lavoro sulla questione del lavoro sommerso con il compito - aggiuntivo per l'agenzia - di organizzare il lavoro della Piattaforma e favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche, fornire informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparate, migliorare la cooperazione transfrontaliera e identificare e monitorare società di comodo e operazioni similari;
41.  invita la Commissione, in cooperazione con le parti sociali e le competenti amministrazioni nazionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a destinare adeguate risorse umane al monitoraggio dei casi transfrontalieri di abusi in materia di protezione del lavoro e di lavoro sommerso - con compiti comprendenti l'identificazione delle società di comodo e il controllo dei prestatori di servizi transnazionali - e a introdurre a livello UE programmi di specializzazione per gli ispettorati chiamati a rispondere a sfide quali il falso distacco/lavoro autonomo, le nuove forme di elusione normativa e l'organizzazione di controlli transfrontalieri; raccomanda inoltre che gli ispettorati nazionali conducano occasionalmente ispezioni transfrontaliere congiunte, soprattutto nelle zone situate in prossimità dei confini;
42.  invita la Commissione a valutare l'opportunità di introdurre e distribuire una tessera europea di previdenza sociale - o altro analogo documento elettronico europeo - a prova di falsificazione, su cui siano memorizzati tutti i dati necessari per la verifica del rapporto di lavoro del suo titolare, come lo status previdenziale e l'orario di lavoro, e che sia assoggettato a norme rigorose in materia di protezione dei dati, in particolare quando vengono trattati dati personali sensibili ai fini della privacy; sottolinea quindi l'importanza, prima e durante il processo di sviluppo di una tessera di questo tipo, di esaminarne attentamente l'impatto sulla vita privata delle persone;
43.  invita la Commissione a condurre un progetto pilota relativo a un meccanismo europeo di allarme rapido che segnali violazioni del diritto del lavoro e casi di lavoro sommerso ai fini di un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e che preveda una lista nera, in modo che tali violazioni possano essere represse sul nascere; sottolinea che tale meccanismo potrebbe avere come punto di riferimento il già operante sistema europeo di allarme rapido per la protezione dei consumatori (RAPEX); ribadisce la necessità di una documentazione precisa delle violazioni, attraverso la registrazione sistematica dei risultati delle ispezioni, onde agire in modo mirato contro gli abusi;
44.  è del parere che una maggiore cooperazione e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso rappresenti un importante valore aggiunto a livello europeo; sottolinea che in tal modo si sosterrebbero le iniziative legali dell'UE nel campo del lavoro non dichiarato e si migliorerebbe lo scambio delle migliori prassi e il coordinamento tra gli ispettorati del lavoro dei vari paesi;
45.  sottolinea che, in talune situazioni transfrontaliere, i diritti di controllo degli ispettorati del lavoro nazionali presso le società estere sono molto limitati e che ciò mina sia la protezione dei lavoratori sia l'uniformità delle condizioni competitive nel mercato interno; chiede che i documenti informativi relativi al distacco dei dipendenti (come i certificati A1) non siano retroattivi e siano raccolti in un registro elettronico unico europeo complementare agli attuali registri nazionali, da mettere a disposizione delle autorità di tutta l'UE in più lingue onde agevolare il controllo a livello nazionale di tali rapporti di lavoro; considera a tal fine quanto mai importante uno scambio transfrontaliero di informazioni più efficace fra le diverse autorità competenti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli ispettorati del lavoro possano esercitare appieno il diritto di condurre ispezioni non discriminatorie e indipendenti in situazioni transfrontaliere, a prescindere dal luogo in cui è stabilita la società;
46.  rammenta che nel quadro della direttiva di applicazione relativa al distacco dei lavoratori la lunghezza del documento deve essere tale da non ostacolarne la traduzione qualora richiesta nell'ambito di un'ispezione;
Nuove iniziative legislative a livello dell'Unione
47.  sottolinea che le direttive esistenti in ambito socio-previdenziale e occupazionale non pongono adeguatamente l'accento sul ruolo delle ispezioni del lavoro e su una loro migliorata applicazione; ritiene che, laddove necessario, occorra riesaminare e revisionare a fondo le attuali direttive e che l'aspetto dell'enforcement debba essere più validamente accolto nel diritto europeo del lavoro; accoglie con favore, a tal proposito, le norme minime di ispezione proposte dalla Commissione nelle direttive riguardanti determinate categorie di lavoratori; sottolinea la necessità che, in materia di previdenza sociale e di occupazione, il ruolo degli ispettorati del lavoro e delle parti sociali assumano un ruolo tale da garantire una protezione efficace;
48.  invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere l'introduzione volontaria di standard lavorativi più rigorosi da parte delle imprese, con l'adozione di un sistema di «marchi sociali» gratuiti riconosciuti a livello nazionale o europeo;
49.  richiama l'attenzione sul fatto che, in alcuni Stati membri, si lavora prima ancora di compiere i 14 anni; ritiene necessario rafforzare il ruolo degli ispettori del lavoro e le campagne contro il lavoro minorile; esorta la Commissione ad avviare campagne europee di ispezione e controllo specificamente rivolte alle condizioni di lavoro dei giovani, in particolare dei giovani immigrati;
50.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che a tutti i lavoratori siano riconosciuti diritti azionabili ed effettivamente applicabili, come quelli indicati nella proposta di direttiva relativa alle «Misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;
51.  ritiene importante, in relazione ai lavoratori mobili, che gli ispettorati del lavoro nazionali - ed eventualmente le organizzazioni dei lavoratori - siano in grado di condurre ispezioni in tutti i casi giudicati opportuni; osserva che gli Stati membri devono provvedere ad attivare controlli mirati e meccanismi di monitoraggio sul loro territorio, al fine di controllare e monitorare l'osservanza delle disposizioni e delle norme prescritte dalle direttive in materia;
52.  invita la Commissione a elaborare e fornire agli Stati membri linee guida sulle migliori pratiche e a favorirne la reciproca cooperazione e scambio di informazioni, per consentir loro di esaminare e controllare più efficacemente le attività delle agenzie di lavoro interinale; sottolinea la necessità che gli Stati membri intensifichino la loro azione ispettiva nei confronti di tali agenzie e considerino l'introduzione di misure volte ad assoggettarle ad obblighi di certificazione e di reporting ;
53.  chiede alla Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di proporre un libro verde che valorizzi il ruolo degli ispettori del lavoro e definisca norme europee uniformi in materia di ispezioni e di formazione, tenendo conto delle differenze tra i mercati nazionali del lavoro;
54.  invita la Commissione ad esaminare in che modo si possa affrontare meglio i casi di dumping sociale nell'UE e a dotarsi a tal fine di idonei strumenti;
55.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.




 

Note:
(1)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
(2)
GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(3)
GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(4)
GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.
(5)
GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.
(6)
GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
(7)
GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.
(8)
GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 1.
(9)
GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
(10)
GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.
(11)
GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.
(12)
GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 176.
(13)
Testi approvati, P7_TA(2013)0230.
(14)
GU C 5 del 10.1.1996, pag. 1.
(15)
GU C 304 del 14.10.1996, pag. 1.
(16)
EU-OSHA.
(17)
EU-OSHA, Esener Survey, 2009.
(18)
http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.htmlhttp://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html