Categoria: 1949
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 settembre 1949
Validità: 01.11.1948 - 31.10.1949
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori della provincia di Modena e Libero Sindacato Provinciale Tecnici ed Impiegati di Aziende Agricole, Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti di aziende Agricole
Settori: Agroindustriale, Az. agricole, Modena, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
• Impiegati di concetto
• Impiegati d'ordine
• Retribuzione in denaro in vigore dal 1° novembre 1948
Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Disciplina del rapporto d’impiego.
Art. 9. - Cambiamento di funzioni e variazioni di qualifiche.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 13. - Ferie annuali.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Retribuzioni.
Art. 16. - Aumenti di stipendio.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Art. 21. - Previdenza e assistenza.
Art. 22. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 23. - Variazioni di servizio.
Art. 24. - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 27. - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 28. - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 29. - Indennità di anzianità per la cessazione del rapporto indennità per il caso di morte.
Art. 30. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 31. - Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 32.
Art. 33. - Reclami e controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.

Contratto collettivo per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Modena, 3 settembre 1949

L’anno 1949 il giorno 3 settembre in Modena, presso la locale Associazione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori della provincia di Modena [...] e il Libero Sindacato Provinciale Tecnici ed Impiegati di Aziende Agricole [...], la Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti di aziende Agricole [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati e tecnici dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Modena, il quale sostituisce a tutti gli effetti il contratto nazionale di categoria stipulato a Roma dalle organizzazioni sindacali interessate il 30 luglio 1938:

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l’agricoltura) e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d’ordine.

Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l'impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà così regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all’orario di lavorio, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
o) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) rimunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore d'opera.
Quando invece non coesistono i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente accordo.

Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L’assunzione dell'impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno e, salvo sia diversamente stabilito fra le parti, si intende a tempo indeterminato.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione.
[...]
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 6. - Apprendistato.
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell’azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata:
due anni per quelli di età inferiore agli anni 21;
un anno per quelli di età superiore agli anni 21.
Il datore di lavoro deve garantire l'efficacia del tirocinio, assicurare all'apprendista il suo sostentamento, con l’obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano le norme del presente contratto [...]
Al termine dell’apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l’avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
[...]

Art. 8. - Disciplina del rapporto d’impiego.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico confermatogli dal datore di lavoro dedicando all’azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta la attività richiesta, sia nel campo tecnico, come in quello economico-amministrativo dalla normale gestione della azienda stessa, e attenendosi ai regolamenti e alle norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
a) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell’atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[...]
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali e di altre autorità competenti nonché dell’osservanza dei contratti di lavoro, dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilato.
Qualora l’impiegato si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l'impiegato ed a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.
Le responsabilità derivanti dall’osservanza delle norme di cui alla lettera c), a scanso di equivoci e contestazioni, dovranno essere precisate con dichiarazione scritta, controfirmata dalle parti all’atto dell’inizio del contratto d’impiego,
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge tenendo conto degli impiegati amministrativi e di quelli tecnici di campagna, per i quali ultimi si fa riferimento alla legge che regola i rapporti per il personale addetto alle prestazioni agricole di campagna.

Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l’orario normale, non potrà superare le due ore giornaliere o le 12 settimanali [...].
Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica è considerato straordinario e verrà compensato con l’aumento del 50 % sullo stipendio normale.
Tuttavia anche per detti giorni l’impiegato non dovrà trascurare le operazioni inerenti alla continuazione della attività aziendale e altresì curare l'esecuzione di lavori di eccezionalità e di urgenza senza che perciò gli sia dovuto compenso straordinario.
All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica, verrà accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 13. - Ferie annuali.
L’impiegato agricolo, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, continuando a percepire, per tale periodo, la normale retribuzione. Il periodo di ferie non potrà essere inferiore giorni 30 per gli impiegati di concetto appartenenti alla 1ª e 2ª categoria; a giorni 20 per gli impiegati appartenenti alle altre categorie di concetto e d’ordine, in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni; di giorni 30 per le categorie di cui sopra in caso di anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
[...] Il datore di lavoro Ila facoltà, in caso di eccezionali esigenze di differire o interrompere il congedo, salvo in tal caso all’impiegato il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro l’anno dei giorni di ferie non goduti.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di sei mesi dall'inizio dell’assenza, corrispondendole la intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa abbia diritto a percepire per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 20. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali per invalidità, vecchiaia e tubercolosi e per gli assegni familiari valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dell’accertamento della mancanza;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in denaro per un periodo non superiore ad un mese;
e) licenziamento in tronco quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 28 a seconda le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell’impiegato.
[...]

Art. 33. - Reclami e controversie individuali.
Tutti i reclami di stretto carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e verranno risolti direttamente con gli impiegati interessati e i datori di lavoro o chi per essi.
In caso di controversia nella applicazione ed interpretazione del presente accordo e nello svolgimento del rapporto d’impiego, le rispettive organizzazioni sindacali, dietro richiesta di una delle parti o di entrambe si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie a carattere collettivo che dovessero sorgere, prima di passare all’azione legale, saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per un tentativo di conciliazione.