Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 marzo 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.07.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Imperia e Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli di Imperia-Camera del Lavoro di Imperia, Unione Sindacale Provinciale di Imperia
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Qualifica.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Libretto di lavoro.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattia ed infortunio.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata e decorrenza.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi della provincia di Imperia, 30 marzo 1960

Addì 30 marzo 1960, nella sede della Unione Provinciale Agricoltori di Imperia, sede centrale di San Remo, corso Garibaldi n. 7, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Imperia [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli di Imperia [...], rappresentata dal Segretario provinciale [...], assistito dal [...] Segretario della Camera del Lavoro di Imperia, l’Unione Sindacale Provinciale di Imperia, rappresentata dal Segretario generale [...], si è stipulato il presente contratto collettivo Provinciale per i salariati fissi della provincia di Imperia con decorrenza di applicazione delle tariffe del 1° agosto 1960.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme integrative al patto nazionale stipulato in Roma il 31 luglio 1951 che regola i rapporti di lavoro agricolo e salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo della abitazione (ove questa esista) ed annessi, la cui retribuzione riferita di regola ad un anno venga corrisposta mensilmente.

Art. 5. - Contratto individuale.
Tra i datori di lavoro ed il salariato all’atto dell’assunzione ili lavoro dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 8. [...]

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, però, in relazione alle esigenze della azienda, può adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione od un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica. [...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al salariato gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi e utensili affidati devono essere notati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buon stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 11° anno di età.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è fissato come segue:
mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre ore 8
mesi di dicembre, gennaio, febbraio ore 7,30
mesi di giugno, luglio agosto ore 8,30

Art. 13. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario di lavoro previsto dall’art. 12;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all’art. 15, nonché la Festa del Patrono del luogo. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta dei datori di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all'ultimo comma.
[...]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli art. 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, il riposo settimanale dovrà coincidere, possibilmente, con le domeniche e solo nei casi di speciale circostanze potrà, previo accordo fra le parti interessate, essere spostato a giorni feriali.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 (dieci) [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore poi rii essere punita, a seconda della gravità, nei modi seguenti:
1) Con multa sino a due ore di paga nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per la negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, o alle macchine od attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo I.
3) Con il licenziamento immediato e con indennità di anzianità e senza preavviso nei seguenti casi:
[...]
c) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alla punizione di cui al paragrafo 2;
d) in tutti quegli altri casi che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
4) Con licenziamento in tronco senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamento doloso agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili;
[...]

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra il datore di lavoro ed il prestatore d’opera in dipendenza al rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e la interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro provinciale devono essere esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.