Tipologia: CCNL
Data firma: 8 agosto 1991
Validità: 01.08.1991 - 31.05.1995
Parti: Agica-Acgi, Anca, Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari, Confederazione Cooperative Italiane e Fat-Cisl, Flai-Cgil-Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentari, Az. Cooperative trasformazione prodotti agricoli e zootecnici
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte prima
Art. 1 - Sfera di applicazione
   Impegno delle parti
Art. 2 - Struttura della contrattazione collettiva
Art. 3 - Diritti di informazione. Confronto
Art. 4 - Relazioni industriali
Art. 5 - Ambiente di lavoro e salute
Art. 6 - Appalti
Art. 7 - Diritti sindacali
Art. 8 - Difesa della dignità della persona
Art. 9 - Conciliazione delle controversie e raffreddamento del conflitto
Art. 10 - Affissione e distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Parte seconda
Art. 11 - Assunzione
   Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 13 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 14 - Lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Stagionalità
Art. 16 - Classificazione dei lavoratori
Art. 17 - Passaggio di livello
Art. 18 - Quadri
Art. 19 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 20 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 21 - Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Flessibilità degli orari
Art. 24 - Lavoro straordinario, supplementare, notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Art. 25 - Riposo per i pasti
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 28 - Interruzione del lavoro - Recuperi
Art. 29 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
   Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Diritto allo studio. Lavoratori studenti
Art. 32 - Servizio militare
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Trasferte
Art. 35 - Trasferimenti
Art. 36 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 37 - Infortunio sul lavoro
Art. 38 - Tutela delle lavoratrici madri
   Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 39 - Lavoratori svantaggiati assunzioni obbligatorie
Art. 40 - Trattamento economico
   A) Minimi tabellari mensili
   B) Indennità di contingenza
   C) Modalità di corresponsione della retribuzione
   D) Una tantum
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 42 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 43 - Indennità maneggio denaro. Cauzione
Art. 44 - Cottimi
Art. 45 - Indennità di disagio
Art. 46 - Premio di produzione
Art. 47 - Produttività e retribuzione aziendale
Art. 48 - Regolamento aziendale norme speciali - prestiti
Art. 49 - Assenze e permessi
Art. 50 - Indumenti di lavoro - Generi in natura - Utensili di lavoro - Spogliatoi
   Indumenti di lavoro
   Generi in natura
   Utensili
   Spogliatoi
Art. 51 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Art. 52 - Disciplina aziendale
 Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Art. 55 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 56 - Mense aziendali
Art. 57 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 58 - Prestazioni integrative
Art. 59 - Decorrenza e durata
Tabella minimi
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori e piazzisti
Sistema di informazione
Relazioni industriali
    Art. 1 - Qualifiche
    Art. 2 - Retribuzione
    Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
    Art. 4 - Provvigioni
    Art. 5 - 13ª mensilità e 14ª
    Art. 6 - Maneggio denaro
    Art. 7 - Cauzione
    Art. 8 - Diarie e rimborsi spese
    Art. 9 - Riposo settimanale
    Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
    Art. 10 bis - Trasferimenti
    Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
    Art. 12 - Posto di lavoro
    Art. 13 - Norme di comportamento
    Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
    Art. 15 - Rischio macchina
    Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
    Art. 17 - Contrattazione aziendale
    Art. 18 - Rappresentanze sindacali aziendali
    Art. 19 - Organi di coordinamento delle RSA
    Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
    Art. 21 - Affissioni
    Art. 22 - Assemblea
    Art. 23 - Procedura per controversie applicative
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
   Norme sostitutive
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegati vari
Allegato A Protocollo d'intesa, 13 luglio 1984, tra Anca-Lega, Giunta agricola - Confcooperative e la Filia
Allegato B Contratti di formazione lavoro
   Contratto formazione lavoro - Modulistica
Allegati: - Copia accordo fra Centrali cooperative e organizzazioni sindacali in base art. 3 terzo comma, legge 863/84; - Copia adesione alle Centrali cooperative.
Allegato C Art. 75 CCNL Legge 240/1984
Allegato D Legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di mercato del lavoro
Allegato E Accordo tra Agci, Cci, Lncm e Cgil, Cisl, Uil 5 aprile 1990
Protocollo aggiuntivo Oneri sociali
Leggi
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Legge 29 maggio 1982, n.297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Legge 11 novembre 1983, n.638 Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 238 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 Attuazione della direttiva (CEE) n. 791112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77194 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Legge 21 marzo 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Legge 11 maggio 1990, n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali.
Legge 13 maggio 1985, n. 190 Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

Tra Agica-Acgi […]; Anca (Associazione Nazionale Cooperative agroalimentari) aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue rappresentata […]; Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari, Confederazione Cooperative Italiane […].
e Fat-Cisl, Flai-Cgil-Uilias-Uil: […] e una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle tre OO.SS. e di delegati;
si è proceduto al rinnovo del CCNL 1 luglio 1987.

Parte prima
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari, che operano nei settori:
- conserviero animale, dolciario, lattiero-caseario, degli alimenti zootecnici, delle lavorazioni specie avicole, delle centrali del latte, dei vini, spumanti, vermut, aperitivi a base di vino, liquori, delle distillerie di 2° grado, delle acque bevande gassate, idrominerali, birra e malto, conserve vegetali, risiero, alimentari vari, pastai e mugnai, conserve ittiche, saccarifero, oleario.
Il presente contratto si applica alle aziende cooperative dei settori di cui sopra, che attualmente applicano ai propri dipendenti, anche di fatto, il trattamento contrattuale dei settori dell'industria alimentare a partire dall'entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione a verbale delle parti
Considerata la contiguità tra attività di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, particolarmente rilevabile nel settore cooperativo, le parti concordano nell'affermare, in materia di campo di applicazione del presente contratto, una linea di tendenza che, prescindendo da norme inerenti la natura giuridica e l'inquadramento previdenziale dell'impresa cooperativa nonché dai dati del conferimento della materia prima e dal numero dei dipendenti, stabilisca l'inquadramento ai fini contrattuali in rapporto alla tipologia produttiva ed alla complessità organizzativa dell'impresa stessa.

Impegno delle parti
Fermo restando quanto già previsto in Premessa e nella Dichiarazione a verbale di cui sopra le parti decidono di costituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare questioni inerenti la sfera di applicazione del CCNL e per garantirne certezza di applicazione. Ciascuna delle parti si impegna a non promuovere e a non favorire nell' arco di vigenza del presente CCNL, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento, anche nell'ambito delle singole cooperative.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la predetta Commissione si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.

Art. 2 - Struttura della contrattazione collettiva
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale.
Livello nazionale
Il contratto nazionale svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali e delle relazioni industriali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli assetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento economico ed individua le materie da rinviare a livello aziendale prevedendo le opportune garanzie procedurali per il rispetto della regola della C.I..
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano in particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
e) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) degli orari di lavoro.
Livello aziendale
La contrattazione aziendale è l'unica integrativa del contratto nazionale, e non tratta materie già definite ad altro livello negoziale.
Sono di competenza della contrattazione aziendale esclusivamente le materie espressamente rinviate a tale livello dai vari articoli del presente CCNL ed in particolare:
a) distribuzione, programmazione e gestione dell'orario di lavoro, dei riposi in rapporto alle esigenze produttive e degli organici;
b) applicazione delle norme in materia di inquadramento dei lavoratori in modo particolare in presenza di innovazioni tecnologiche o della organizzazione del lavoro;
c) istituti economici aziendali aventi carattere collettivo.
La negoziazione degli istituti di cui al punto c) avverrà una sola volta nell'arco di vigenza del presente contratto.
[…]
É fatto salvo il diritto di contrattazione integrativa nei territori nei quali, alla data dell'entrata in vigore del presente CCNL, preesistevano contratti integrativi di settore o di comparto. Limiti, procedure, materie di detti contratti integrativi territoriali di settore o di comparto sono comunque quelli fissati per la contrattazione integrativa aziendale.
[…]

Art. 3 - Diritti di informazione. Confronto
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative a rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e di ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato.
A) Livello nazionale
Le parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel primo quadrimestre di ogni anno.
Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione riorganizzazione e di sviluppo delle imprese cooperative nel settore agro-alimentare. Il confronto si articolerà per settori e comparti esaminando strategie economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla formazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di ristrutturazione ed a nuovi investimenti.
Verrà inoltre preso in esame l'andamento delle produzioni agricole con particolare riferimento ai risultati dei produttori associati ed ai programmi di conferimento alle imprese cooperative.
Sulla base di tali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettive di conseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche.
Il confronto terrà conto della specificità dell'impresa cooperativa fondata sul conferimento delle materie prima da parte dei suoi soci produttori agricoli.
In particolare si esamineranno:
a) situazioni, prospettive produttive, struttura occupazionale e informazioni sulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali, categorie sociali, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed all'attuazione dei piani di settore;
[…]
d) attività di ricerca agroindustriale e di assistenza tecnica e generale delle imprese agricole;
e) programmi di formazione professionale e utilizzo del fondo sociale europeo;
[…]
g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;
h) evoluzione della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e delle relative funzioni e contenuti;
[…]
B) Livello regionale
Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale nella cooperazione agro-alimentare potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento al programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazionale dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.
C) Livello aziendale e/o consortile
Nelle cooperative e/o consorzi, in incontri da svolgersi di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, i rappresentanti delle aziende cooperative, assistiti dalle competenti organizzazioni territoriali, informeranno i consigli di fabbrica e le OO.SS. territoriali competenti, sui programmi produttivi e sulle previsioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi, modifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni ed ampliamenti) e dei riflessi sull'organizzazione del lavoro, dei livelli di occupazione, delle dinamiche professionali e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.
Ove possibile ed in base al livello di sviluppo degli strumenti di programmazione aziendale, l'informazione ed il confronto si svolgerà anche sugli obiettivi e i progetti strategici dell'impresa.
In forma sperimentale e limitatamente ai progetti specifici e finalizzati, i piani e le previsioni di cui al precedente comma, prevederanno parametri di incremento della produttività unitaria quantitativa e qualitativa del lavoro, da definirsi in base alle specificità aziendali e di settore in relazione agli obiettivi di miglior efficienza aziendale, dello sviluppo della professionalità e della partecipazione dei lavoratori. Nel quadro dei generali risultati aziendali (definiti dagli obiettivi del comma precedente) e di un impegno delle parti, tali incrementi potranno essere impiegati a diversi fini: produttivi, organizzativi, del miglioramento delle condizioni del lavoro ed economiche.
In sede di verifica e di consolidamento delle sperimentazioni potranno essere anche esaminati i rapporti tra gli incrementi di produttività ed i dati occupazionali.
Si svilupperanno inoltre informazione e confronto su:
1) progetti relativi all'introduzione di sistemi informativi e di automazione e innovazioni tecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze qualitative e quantitative sulla occupazione;
2) situazione e programmi occupazionali prevedendo incontri periodici con i Consigli di fabbrica per l'esame della evoluzione della struttura della occupazione per qualifica e per sesso;
[…]
4) programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri del loro utilizzo in riferimento all'organizzazione aziendale e del lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, sesso, monte ore, percorsi e livello di inquadramento finali previsti;
5) iniziative di formazione, iniziative del Fondo sociale europeo e contratti di formazione lavoro e preavviamento al lavoro di giovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabile, anche in attuazione delle vigenti leggi in materia di occupazione giovanile;
[…]
9) operazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa;
10) attività di ricerca agro-industriale conferimenti e assistenza tecnica e generale alle imprese agricole, nuove produzioni e miglioramento della qualità dei prodotti;
11) assunzioni per sesso, per livelli di inquadramento e flussi occupazionali, per categorie sociali (lavoro protetto, immigrati etc.);
[…]
Nota a verbale
Per le imprese cooperative e consorzi con una struttura produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale.
Resta inteso tra le parti che le informazioni ed il confronto di cui al presente titolo, saranno riferiti a progetti assunti dall'impresa in modo da consentire al Consiglio di fabbrica un effettivo confronto sui medesimi in materia di organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari, della composizione degli organici e della professionalità.

Art. 4 - Relazioni industriali
Premessa
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione nelle relazioni tra Movimento cooperativo ed Organizzazioni Sindacali le parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni industriali integrando il sistema informativo come previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni industriali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e del completamento del mercato unico europeo.
A) Osservatorio
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare entro il 1991 nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale del 5/4/1990 una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:
a) politiche industriali di settore e comparto;
b) nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;
c) stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
d) andamento ed analisi congiunturali sui diversi comparti con particolare riferimento al rapporto agricoltura-industria, importazioni-esportazioni, andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti;
e) natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni ed acquisizioni di aziende di rilevanza nazionale e settoriale da parte di aziende estere in Italia e di italiane all'estero;
f) gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;
g) collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete iniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne;
h) analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonché sui livelli di efficienza/efficacia del sistema di imprese;
i) particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale ed occupazionale del mezzogiorno;
l) problemi relativi all'eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico ed ambientale;
m) con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa l'opportunità di attivare le opportune iniziative al fine di favorire iniziative che coinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le parti ricercheranno altresì di correlare tali attività a livelli interimprenditoriali con attività di analisi e ricerca allargata a tutto il settore alimentare.
Le parti si incontreranno entro tre mesi per definire uno specifico regolamento per il funzionamento della sezione dell'osservatorio coordinandola con quella stabilita dell'osservatorio nazionale interconfederale. In tale sede saranno valutati, sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL, i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti saranno ripartiti tra le stesse.
B) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'osservatorio nazionale, nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
C) Comitati bilaterali
Nelle cooperative o consorzi con più di 200 addetti, con riferimento alle informazioni di maggiore interesse inerenti i più significativi piani di sviluppo e/o ristrutturazione, nonché le conseguenti innovazioni tecniche e organizzative, le parti potranno costituire Comitati paritetici bilaterali a livello di azienda, di consorzio o di gruppo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di segreto industriale (art. 623 C.P.).
Il Comitato potrà esprimere alle parti, anche attraverso un parere formale non vincolante, le proprie valutazioni nonché indicazioni e suggerimenti circa i piani, programmi e/o progetti di innovazione.
1) Scopi e funzioni
I comitati paritetici hanno scopi conoscitivi e consultivi.
Nell'ambito delle procedure definite dal CCNL hanno l'obiettivo di approfondire in sede tecnica l'analisi ed il confronto sulle informazioni fornite dall'azienda relativamente a:
- strategie e/o piani di sviluppo che comportino significativi investimenti-innovazioni;
- analisi dei relativi progetti di innovazione tecnologica e organizzativa e dei relativi piani di fattibilità;
- esame dei riflessi che i progetti possono comportare, anche sulla base degli studi di fattibilità definiti dall'azienda, sull'occupazione, la professionalità, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;
- esame dei risultati efficienza-efficacia per quanto attiene a occupazione, miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro dei lavoratori con particolare riferimento alle forme di salario variabile.
2) Struttura dei Comitati
I Comitati saranno di norma composti da tre membri nominati in rappresentanza della RSA e tre membri dell'azienda. In caso di aziende strutturate su più unità produttive il numero dei membri non potrà superare i 6 per parte.
Esaurito il proprio compito di Comitati si sciolgono.
L'azienda fornirà la necessaria documentazione utile all'attività dei Comitati.
Le parti potranno avvalersi della consulenza degli esperti di comune gradimento.
3) Procedure
[…]
D) Commissione paritetica Pari opportunità
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare nel quadro dei programmi dell'osservatorio previsto dal presente CCNL - in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione Cee n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale alla quale è affidato il compito di:
[…]
g) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione nazionale sarà costituita da 12 membri, designati dalle parti contraenti.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale si riunirà a scadenza trimestrale e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sulla attività volta.
A livello regionale (Emilia Romagna - Veneto - Lombardia) potranno essere costituite analoghe commissioni che, eventualmente, saranno assistite da rappresentanti di aziende nelle quali la presenza femminile risulti particolarmente significativa.

Art. 5 - Ambiente di lavoro e salute
A) Tutela della salute
La competenza in materia di definizione degli strumenti per la tutela della salute e dell'integrità fisica è demandata al confronto tra CdF o esecutivo dello stesso e la direzione aziendale.
1) le imprese con più di 200 dipendenti in accordo con il CdF, potranno provvedere a realizzare interventi formativi finalizzati ad accrescere le conoscenze dei componenti il CdF stesso, sugli aspetti relativi alle normative di legge sull'ambiente, la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Tale formazione sarà rivolta ad un numero di rappresentanti sindacali non superiore a 3 per le aziende da 200 a 500 dipendenti e non superiore a 6 per le aziende con più di 500 dipendenti. Il CdF individuerà tra i suoi membri le persone che usufruiranno della formazione di cui sopra. Tale attività di formazione si svilupperà su programmi e con metodologie esaminate tra le parti e sarà a carico delle aziende. I nominativi delle persone individuate dovranno essere comunicate per iscritto alla Direzione aziendale.
- verificare congiuntamente con la direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge 300, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge 833 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro della Usl o enti con essa convenzionati o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la direzione aziendale, nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il CdF.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell' incarico loro affidato.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
3) Le aziende porteranno a conoscenza il CdF i seguenti elementi dei quali il CdF potrà offrire il suo contributo di proposte:
- informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base di acquisizioni medico scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
4) I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi, con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra direzione aziendale e CdF. Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali. Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle autorità;
Il CdF sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In ogni unità produttiva sono previsti:
1) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali e fisici, chimici e biologici i quali possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità;
2) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio e malattia professionale; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione del CdF e dei lavoratori;
3) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda con il vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale.
Il lavoratore, su richiesta del medico curante, può prenderne visione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione e l'obbligo di utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
Inoltre il datore di lavoro:
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni organizzative atte a ridurre l'esposizione al videoterminale medesimo nonché ad assicurare soluzioni tecnologiche quali mezzi di schermatura eventualmente necessari nonché l'effettuazione di visite oculistiche. Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni della lavoratrici in stato di gravidanza;
- dovrà attivarsi affinché le imprese appaltatrici che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare. I datori di lavoro di tali imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati a far osservare ai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante, il datore di lavoro, oltre a provvedere all'individuazione dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione, deve definire le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'azienda per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto ad utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi compresi quelli protettivi forniti dall'azienda in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblica proposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 6 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di lavorazione proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
[…]

Art. 7 - Diritti sindacali
a) Il consiglio di fabbrica
Il consiglio di Fabbrica o l'esecutivo dello stesso è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale.
c) Permessi sindacali
[…]
Nelle aziende cooperative al di sotto di 15 dipendenti possono essere nominati rappresentanti sindacali di settore, o di area territoriale o aziendale.
Nel caso di rappresentanti sindacali di settore o di area territoriale, ai lavoratori che siano designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del settore, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino ad 8 ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni. Qualora non fosse possibile designare rappresentanti sindacali a livello di settore o di area territoriale omogenea, potranno essere designati rappresentanti sindacali aziendali con diritto a 8 ore di permesso mensili nella misura massima di uno ogni 5 dipendenti.
Ai rappresentanti sindacali così designati e il cui nominativo sarà comunicato per iscritto rispettivamente alle Associazioni cooperative (per i rappresentanti di settore) o alle aziende cooperative (per i rappresentanti aziendali) sono estese le normative previste dalla legge 300/1970, riguardanti la tutela delle libertà ed attività del lavoratore e delle attività sindacali.
[…]
e) Affissioni
Il Consiglio di Fabbrica o l'esecutivo dello stesso anno diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 8 - Difesa della dignità della persona
Premesso che le parti convengono sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona, esse si attiveranno, perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
A tal fine le Commissioni di pari opportunità, potranno promuovere ed organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni.

Parte seconda
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Al lavoratore, prima dell' assunzione, potrà essere richiesta una Certificazione medica che ne attesti l'idoneità psicofisica a svolger le Mansioni che dovrebbero essergli affidate e il certificato penale di data Non anteriore a tre mesi.

Art. 16 - Classificazione dei lavoratori
II) Mobilità professionale
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende promuoveranno, in sintonia con proprie esigenze tecnico-organizzative e d'intesa con i Consigli di fabbrica, studi e ricerche su forme di organizzazione del lavoro tese a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.
Le successive sperimentazioni in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi in corrispondenza ai valori di efficienza produttiva e qualitativa.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative rivolte:
a) al miglioramento del rapporto lavoratore/macchina per quanto riguarda i problemi di stress, fatica, disagio, igiene;
b) al miglioramento dei contenuti del lavoro: complessità di soluzioni ed alternative richieste, compiutezza della mansione in rapporto al ciclo od alla fase di lavoro, capacità di analisi critica e di intervento sulle modificazioni del processo produttivo, rotazione su diverse posizioni di lavoro;
c) al miglioramento della qualità del lavoro nel contesto organizzativo;
capacità di programmazione e di confronto, di lavoro per obiettivi, di partecipazione;
d) a costruire legami più stretti fra lavoro e formazione sia nella fase dell'inserimento al lavoro che in momenti successivi e ricorrenti (a tal fine si possono individuare permessi di studio retribuiti finalizzati ad esigenze convergenti di specializzazione professionale utilizzate in azienda);
e) a sviluppare, ove esistano i presupposti organizzativi e tecnologici, forme di professionalità strettamente integrate che, all'interno di aree produttive e di lavoro omogenee, tendano a valorizzare la riqualificazione funzionale nell'ambito degli obiettivi produttivi aziendali al fine di garantire nuove forme di cooperazione nel controllo del processo produttivo, nell'innovazione tecnica, nella formazione e nello sviluppo professionale.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che tenda all'arricchimento professionale, in particolare favorendo il processo di crescita professionale della manodopera femminile; esso si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti verificheranno periodicamente a livello aziendale, sia i risultati delle iniziative sopra indicate sulla professionalità dei singoli lavoratori interessati, sia anche le aliquote dei lavoratori interessabili in rapporto alle possibilità di utilizzo in base alla mobilità interna e ai programmi di sviluppo.
[…]
III) Commissione per professionalità, classificazione ed inquadramento
Entro la data di sottoscrizione ufficiale del nuovo testo contrattuale, le parli stipulanti costituiranno una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese cooperative del settore. Il nuovo sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese.
[…]

Art. 19 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1968, n. 424, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, salvo quanto disposto nei comma seguenti.
[…]

Art. 21 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 24 - Lavoro straordinario, supplementare, notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
[…]
Il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione al Consiglio di Fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno contrattate preventivamente tra la Direzione dell'azienda ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, nei limita di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
[…]

Art. 25 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 22 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla attività aziendale che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
[…]

Art. 37 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
Ai fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Nel capo in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 38 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge in vigore.(*)
[…]
(*) Vedi in particolare: legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al Dpr 25 novembre 1976 n. 1026, nonché legge 29 febbraio 1980 n. 33, legge 9 dicembre 1977 n. 903.

Art. 39 - Lavoratori svantaggiati assunzioni obbligatorie
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Le Aziende informeranno di volta in volta il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'Ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginati.
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed, in quanto tali, avviati nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione del Consiglio di fabbrica o dell'esecutivo dello stesso. A tal fine le Aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l' adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
[…]

Art. 45 - Indennità di disagio
Nel quadro di quanto disposto all'art. 5 «Ambiente di lavoro e salute» le parti confermano che le indennità di disagio dovranno essere superate.
Tuttavia eventuali indennità o trattamenti a titolo di disagio esistenti, fissati precedentemente in analogia a situazioni e norme del settore privato, verranno mantenute fino alla realizzazione delle modifiche delle condizioni ambientali effettuate con la contrattazione a livello di fabbrica.

Art. 50 - Indumenti di lavoro - Generi in natura - Utensili di lavoro - Spogliatoi
Indumenti di lavoro
Le cooperative forniranno in uso gratuito ai lavoratori in relazione al tipo di attività svolta, indumenti di lavoro e protettivi, in funzione delle condizioni ambientali e dell'igiene del processo produttivo.
La qualità e la quantità degli indumenti stessi sarà opportunamente definita al livello aziendale.

Art. 52 - Disciplina aziendale
A) Diritti e doveri del lavoratore
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 11 maggio 1990 n. 108.
1) Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell' infrazione.
[…]
2) Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
[…]

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori e piazzisti
Nell'ambito del contratto unico per gli addetti ai settori cooperativi sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per i viaggiatori o piazzisti del settore alimentare.
Dette specifiche norme sostitutive o integrative di norme del contratto costituiscono parte integrante dello stesso.
Per quanto non previsto dalle seguenti norme integrative si applica la normativa del presente contratto.
Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:
Struttura della contrattazione.
Affissione del contratto.
Assunzione - Precedenza - Documenti.
Periodo di prova.
Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Tutela delle lavoratrici madri.
Donne, fanciulli e adolescenti.
Classificazione dei lavoratori.
Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Riposo settimanale.
Giorni festivi - festività infrasettimanali e nazionali.
Trattamento in caso di sospensione e di riduzione dell'orario di lavoro.
Sospensione del lavoro.
Ferie.
Minimi tabellari mensili.
Indennità di contingenza.
Aumenti periodici d'anzianità.
Servizio militare.
Congedo matrimoniale.
Visite mediche di controllo.
Regolamento aziendale e norme speciali.
Disciplina aziendale.
Provvedimenti disciplinari.
Ammonizione - Multe - Sospensione.
Licenziamento per cause disciplinari.
Visite di inventario e visite personali di controllo.
Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Trattamento fine rapporto.
Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia o piazzisti.
Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Indennità in caso di morte.
Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda. Trasferimenti di azienda.
Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
Versamento dei contributi sindacali.
Controversie individuali e plurime.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Trattamenti di miglior favore.
Sostituzione degli usi.
Norme generali.
Controversie collettive.
Fondo solidarietà.
Contrattazione aziendale.
Decorrenza e durata.
Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
[…]

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Norme sostitutive
[…]
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]
d) è considerato lavoro a turni quello svolgentesi su due o più turni avvicendati e viene compensato:
- con la maggiorazione del 10% per i turni diurni (tra le ore 6 e le 22);
- con la maggiorazione del 20% per i turni notturni (tra le ore 22 e le 6).
A decorrere dal 1 gennaio 1993 tale maggiorazione viene elevata al 30%.
[…]
f) è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino e viene compensato con la maggiorazione del 60%;
[…]
h) il lavoro dei guardiani che prestano servizio solo di notte (tra le 22 e le 6) viene compensato con la maggiorazione del 10%;
[…]
15 - L'Art. 37 - Infortunio sul lavoro e l'art. 38 - Malattie ed infortunio non sul lavoro sono sostituti dal seguente:
A) infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.
[…]
I lavoratori che fossero trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello Stabilimento.
[…]
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.

Allegato B Contratti di formazione lavoro
2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
[…]

Allegato E Accordo tra Agci, Cci, Lncm e Cgil, Cisl, Uil 5 aprile 1990
L'Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci), la Confederazione Cooperative Italiane (Cci), la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Lncm) e Cgil-Cisl-Uil condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale ed infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.
[…]
La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali, è condizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.
Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e nella partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.
Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo, si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.
A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti criteri:
1. il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;
2. l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
3. la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;
[…]
1. Rapporti tra le Centrali Cooperative Agci, Cci, Lncm, Cgil-Cisl-Uil
A. Livello interconfederale nazionale
Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali:
- le problematiche connesse al mercato del lavoro;
- le politiche di formazione professionale;
[…]
- i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
[…]
- la tutela dell'ambiente.
A.l. Conferenza Nazionale sulla Cooperazione
Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.
La Conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.
La Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo.
In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione tecnologica, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del mercato del lavoro; formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).
B. Livello territoriale
Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.
C. Livello settoriale
Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa.
2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori
A. Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.
La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.
B. Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale.
Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai micro-processi produttivi.
3. Formazione professionale
Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuate sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.
Ciò premesso le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui demandare i seguenti compiti:
a. promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
b. promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi;
[…]
5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.
L'Osservatorio Nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti.