Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 4 giugno 1954
Validità: 01.06.1954 - 31.12.1955
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Novara e Unione Sindacale Provinciale di Novara-Cisl
Settori: Agroindustriale, Giardinaggio, Novara

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Assunzione dei lavoratori.
Art. 3. - Classifica dei lavoratori.
Art. 4. - Contratti individuali e preavviso di licenziamento.
Art. 5. - Preavviso di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Qualifica dei lavoratori.
Art. 8. - Cambiamento di mansione.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività nazionali o ricorrenze festive.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 13. - Soste e ricuperi.
Art. 14. - Retribuzione.
Art. 15. - Pagamento mercedi.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 19. - Trattamento di quiescenza per i lavoratori giornalieri.
Art. 20. - Permessi straordinari.
Art. 21. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 22. - Abitazione.
Art. 23. - Indennità di contingenza.
Art. 24. - Malattie o infortuni.
Art. 25. - Utensili.
Art. 26. - Rapporto fra le parti.
Art. 27. - Norme disciplinari.
Art. 28. - Controversie.

Contratto collettivo di lavoro per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta della provincia di Novara, 4 giugno 1954

Il giorno 4 giugno 1954, in Verbania, nella sede dell’ufficio di Zona dell’Unione Provinciale Agricoltori di Novara, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Novara [...], e l’Unione Sindacale Provinciale di Novara aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], è stato stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta in provincia di Novara.

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro [...] vale per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori o da frutta, come più avanti specificato.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali.
Nei mesi invernali è data facoltà ai datori di lavoro di ridurre di un’ora l’orario di lavoro giornaliero. Il ricupero delle ore fatte in meno avverrà nei mesi estivi e per un massimo di due ore al giorno e senza che le ore ricuperate vengano retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
Il periodo intermedio di riposo verrà fissato dal datore di lavoro, tenuto calcolo delle esigenze dell’azienda in armonia con quelle dei lavoratori per il consumo del pasto del mezzogiorno.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende di cui al presente Contratto è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre l’orario normale.
Il lavoro straordinario non potrà eccedere le 2 ore giornalieri e verrà eseguito nei soli casi di necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi o danneggi il buon andamento dell’azienda.
Per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
I lavoratori, a richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a prestare la loro opera anche nei giorni festivi.
Quando per esigenze dell’azienda venga effettuato un turno festivo, al lavoratore dovrà essere concesso il riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana.
[...].
Sono esclusi da lavoro notturno i ragazzi di ambo i sessi inferiori ai 16 anni.

Art. 13. - Soste e ricuperi.
Delle interruzioni dovute a casi di forza maggiore non sarà tenuto conto se non superano mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando ai lavoratori non pagati ad ora, per causa di forza maggiore, non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale, il datore di lavoro potrà ricuperare nella settimana il tempo perduto, senza dare luogo a rimunerazione alcuna, sempreché non vengano superate, per detti ricuperi le due ore giornaliere e le dodici settimanali.

Art. 16. - Ferie.
Ai lavoratori fissi, per ogni anno di servizio prestato, spetta un periodo di ferie retribuite così stabilito:
giorni 12 al capo giardiniere o capo coltivatore;
giorni 8 al giardiniere o vivaista;
gironi 6 a tutti gli altri lavoratori.
[...]

Art. 19. - Trattamento di quiescenza per i lavoratori giornalieri.
Ai lavoratori giornalieri di ambo i sessi viene riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie, dell’indennità di anzianità, della 13ª mensilità, delle festività nazionali e delle ricorrenze festive di cui alle leggi 27 aprile 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90. [...]

Art. 25. - Utensili.
Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, ed in genere quanto è stato loro a ili dato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla mercede.

Art. 26. - Rapporto fra le parti.
Tutti i lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi immediati, dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza e con profitto il lavoro assegnato.

Art. 27. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente Contratto collettivo di lavoro potrà essere punita in ragione della gravità della mancanza
Le punizioni possono essere le seguenti:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa al massimo di 2 ore di salario;
3) sospensione del lavoro per massimo di 2 giorni;
4) licenziamento in tronco.
Il datore di lavoro potrà infliggere multe al lavoratore:
а) che si assenti o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che eseguisca il lavoro affidatogli senza attenersi alle istruzioni ricevute;
d) che per negligenza arrechi guasti al materiale di lavorazione;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualche altro modo trasgredisca l’osservanza del predetto Contratto o che commetta mancanze tali che pregiudichino la disciplina, la morale, l'igiene.
Potranno essere sospesi quei lavoratori recidivi e che abbiano commesso mancanze più gravi.
Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, danneggiamenti volontari agli attrezzi, alle coltivazioni e agli stabili;
[...]
d) risse sul lavoro;
[...]
g) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione nei casi precedenti;
h) mancanze di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 28. - Controversie.
Per le controversie di carattere individuale o collettivo, dipendenti dall’applicazione del presente contratto verranno osservate le norme di legge.