Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 febbraio 1960
Validità: 11.02.1960 - 11.02.1961
Parti: Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara e Cgil-Federbraccianti Provinciale di Novara, Fisba-Liberterra, Uil-Uilterra
Settori: Agroindustriale, Garzoni di campagna, Novara

Sommario:

Art. 1. - Qualifica.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Libretto sindacale.
Art. 4. - Categoria dei garzoni di campagna.
Art. 5. - Mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Riposo settimanale festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 11. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 12. - Personale a salario ridotto.
Art. 13. - Malattie e infortuni.
Art. 14. - Mutualità ed assicurazioni sociali.
Art. 15. - Ferie e permessi.
Art. 16. - Permesso straordinario in occasione di matrimonio.
Art. 17. - Caso di morte.
Art. 18. - Indennità di anzianità.
Art. 19. - Attrezzi di lavoro.
Art. 20. - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 21. - Rapporti di lavoro.
Art. 22. - Norme disciplinari.
Art. 23. - Controversie individuali.
Art. 24. - Vertenze collettive.
Art. 25. - Riconoscimento reciproco delle organizzazioni.
Art. 26. - Durata ed obbligatorietà del contratto collettivo.

Contratto collettivo per i garzoni di campagna della provincia di Novara, 9 febbraio 1960

Il giorno 9 febbraio 1960 presso la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara, tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara [...], e la Cgil - Federbraccianti Provinciale di Novara [...], la Fisba - Liberterra [...], la Uil - Uilterra [...], i quali tutti investiti di regolare mandato a discutere e concludere a nome delle rispettive Organizzazioni hanno stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per i garzoni di campagna della provincia di Novara

Art. 1. - Qualifica.
Per garzoni di campagna si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine.
La durata del rapporto di lavoro può essere biennale o annua.

Art. 5. - Mansioni.
Le mansioni a cui debbono essere adibiti i garzoni, sono quelle di tutto fare, nei limiti e nelle competenze delle lavorazioni agricole.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere distribuite in due periodi; intercalati da un periodo di riposo non inferiore alle 2 ore. Il riposo deve coincidere con l’orario normale per il riposo di mezzogiorno.

Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Per straordinario s’intende quello eseguito dal garzone oltre l’orario fissato dall’art. 6.
Per notturno s’intende quello eseguito da un’ora dopo al tramonto fino all’alba.
Per festivo s’intende quello compiuto nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto.
[...]

Art. 8. - Riposo settimanale festivo.
Ai garzoni di campagna è concesso un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 11. - Retribuzione del lavoratore.
[...]
Oltre al salario in danaro su indicato, il datore di lavoro deve a titolo di salario in natura, fornire gratuitamente il vitto, l'alloggio, come pure deve provvedere sempre gratuitamente alla pulizia e rammendo degli indumenti personali dei lavoratori.

Art. 12. - Personale a salario ridotto.
I garzoni di campagna potranno essere assunti se non dopo aver compiuto il 14° anno di età, ferme restando le deroghe di legge.
[...]

Art. 13. - Malattie e infortuni.
[...]
In caso di ricovero all’ospedale il datore di lavoro fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.

Art. 14. - Mutualità ed assicurazioni sociali.
Per l’assistenza malattia e per le altre assicurazioni - sociali, indennità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, assegni familiari, infortuni, ecc. - valgono le norme di legge.

Art. 15. - Ferie e permessi.
A tutti i garzoni di campagna saranno concessi annualmente 8 giorni di ferie o permessi retribuiti.
[...]
I giorni di ferie o permessi non goduti dal garzone saranno retribuiti nella misura fissata dal contratto salariati della provincia di Novara per i fatutto.
[...]

Art. 19. - Attrezzi di lavoro.
I garzoni di campagna hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato tutti gli attrezzi di lavoro ed in genere tutto quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro, il quale è tenuto farne consegna secondo le necessità inerenti al lavoro che il garzone è chiamato a compiere.

Art. 21. - Rapporti di lavoro.
Tutti i lavoratori nei rapporti di lavoro attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda, essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 22. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori e i datori di lavoro, o chi per essi, devono essere ispirati a reciproca fiducia, e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina da parte del lavoratore nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a secondo della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Con la multa sino al massimo di L. 80 nei seguenti casi:
a) che senza avviso al datore di lavoro si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con la multa fino all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva delle mancanze di cui al paragrafo 1);
3) con il licenziamento immediato, ma con il pagamento di tutte le spettanze maturate alla data del licenziamento, nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o verso un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal secondo paragrafo.
[...]

Art. 23. - Controversie individuali.
Tutte le vertenze individuali inerenti alle interpretazioni del presente contratto e dai rapporti di lavoro fra lavoratori e datori di lavoro, saranno deferite per la risoluzione amichevole alle rispettive organizzazioni di categoria.
Le vertenze non conciliate verranno deferite agli Uffici competenti.
Per quanto non contemplato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge o consuetudine in quanto applicabili.
Quando le Organizzazioni stabiliscono le riunioni per risolvere le vertenze le parti sono tenute a parteciparvi in caso di assenza di parte dell’agricoltore gli verrà addebitata la giornata persa dal lavoratore, ed in caso di mancata partecipazione del lavoratore gli verni addebitato l’importo di una giornata di lavoro.

Art. 24. - Vertenze collettive.
Tutte le vertenze collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti.
In caso di mancato accordo verranno demandate agli uffici competenti.

Art. 25. - Riconoscimento reciproco delle organizzazioni.
Con il presente contratto collettivo di lavoro, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e le Organizzazioni dei lavoratori si riconoscono reciprocamente per le loro funzioni sindacali.