Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 1991
Validità: 01.04.1991 - 30.06.1994
Parti: Federazione Nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e Servizi, Ancst, Ancotat e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Cooperative di vigilanza privata
Fonte: CNEL

Sommario:

 Prologo
Premessa
Enti bilaterali
Pari opportunità
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2 (Inscindibilità e rinvio)
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo 1° - Livello nazionale diritti di informazione
Art. 3
Formazione professionale
Art. 4
Commissione paritetica nazionale
Composizione
Art. 5
Compiti
Art. 6
Contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Art. 7
Capo 2° - Livello territoriale
Diritto di informazione
Art. 8
Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 9
Capo 3° - Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 10
Titolo III - Attività sindacali
Capo 1° - Dirigenti sindacali nazionali provinciali
Permessi retribuiti
Art. 11
Capo 2° - Dirigenti della RSA
Permessi retribuiti
Art. 12
Capo 3° - Diritto di affissione
Art. 13
Capo 4° - Permessi non retribuiti
Art. 14
Capo 5° - Referendum
Art. 15
Capo 6° - Assemblee
Art. 16
Capo 7° - Delegato aziendale
Art. 17
Capo 8° - Consiglio dei delegati
Art. 18
Capo 9° - Contributi associativi sindacali
Art. 19
Capo 10° - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)
Art. 20
Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Art. 21
Titolo IV - Classificazione del personale
Capo 1° - Norme generali
Art. 22
   Ruolo del personale amministrativo
      Quadro
      Primo livello super
      Primo livello
      Secondo livello
      Terzo livello super
      Terzo livello
      Quarto livello super
      Quarto livello
      Quinto livello
      Sesto livello
   Ruolo del personale tecnico - operativo
      Quadro
      Primo livello super
      Primo livello
      Terzo livello super
      Terzo livello
      Quarto livello super
      Quarto livello
      Quinto livello
      Sesto livello
Capo 2° - Mutamento di mansioni
Art. 23
Capo 3° - Norme speciali per i quadri
Art. 24
Capo 4° - Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 25
Titolo V - Forme particolari di contratti di lavoro
Capo 1° - Apprendistato
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Capo 2° - Contratti di formazione e lavoro
Art. 29
Capo 3° - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° - Assunzione
Art. 33
Capo 2° - Periodo di prova
Durata del periodo di prova
Art. 34
Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Art. 35
Capo 3° - Orario di lavoro
Norme generali
Art. 36
Art. 37
Capo 4° - Orario di lavoro Sistema 5+1
Art. 38
   Chiarimento a verbale.
Permessi
Art. 39
Lavoro straordinario
Art. 40
Ferie
Art. 41
Riposo settimanale
Art. 42
Capo 5° - Orario di lavoro sistema 6+1+1
Art. 43
Lavoro straordinario
Art. 44
Ferie
Art. 45
Riposo settimanale
Art. 46
Capo 6° - Straordinario
Art. 47
Norma generale
Capo 7° - Riposo settimanale
Art. 48
Norma generale
Capo 8° - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 49
   Dichiarazione a verbale
Art. 50
Capo 9° - Ferie
Art. 51
Norma generale
   Dichiarazione a verbale
Art. 52
Art. 53
Capo 10° - Permessi
Art. 54
Capo 11° - Assenze
Art. 55
 Capo 12° - Congedo matrimoniale
Art. 56
Capo 13° - Missione - Trasferta
Art. 57
Art. 58
   Dichiarazione a verbale
Capo 14° - Norme di comportamento
Art. 59
Art. 60
Titolo VII - Trattamento economico
Capo 1° - Retribuzione normale
Art. 61
Capo 2° - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Art. 62
Capo 3° - Indennità di contingenza
Art. 63
   Dichiarazione a verbale
Capo 4° - Terzi elementi retributivi (congelamento)
Art. 64
Capo 5° - Scatti di anzianità
Art. 65
Capo 6° - Retribuzione di fatto
Art. 66
   Dichiarazione a verbale
Capo 7° - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 67
Art. 68
Capo 8° - Paga giornaliera e oraria
Art. 69
Capo 9° - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Art. 70
Capo 10° - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 71
Capo 11° - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Art. 72
Capo 12° - Divisa ed equipaggiamento
Art. 73
Capo 13° - Rinnovi: Decreto guardia giurata - Porto d'armi e tassa tiro a segno
Art. 74
Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo 1° - Malattie
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Capo 2° - Infortuni
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Capo 3° - Gravidanza e puerperio
Art. 83
Art. 84
Art. 85 (Riposo)
Art. 86
Capo 4° - Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo 1° - Recesso
Art. 90
Capo 2° - Preavviso
Art. 91
Capo 3° - Licenziamento per giusta causa
Art. 92
Capo 4° - Conciliazione delle controversie
Art. 93
Capo 5°- Anzianità di servizio
Art. 94
Capo 6° - Trattamento di fine rapporto
Art. 95
   Dichiarazione a verbale
Titolo X - Distribuzione contratto
Art. 96
Titolo XI - Vigenza contrattuale
Capo 1° - Una tantum
Art. 97
Capo 2° - Decorrenza e durata
Art. 98
Allegati
Allegato A
Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
   Importo mensile
Allegato B Accordo nazionale per la unificazione del punto di contingenza 21 Febbraio 1975
Allegato C
Anticipazione sull'indennità di anzianità (in base all'accordo di rinnovo 9/4/82)
   Dichiarazione a verbale
Allegato D Legge 297/1982 Trattamento fine rapporto e materia pensionistica
Allegato E Accordo nazionale per il nuovo punto di contingenza 6 Maggio 1983
Allegato F Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze 20 Maggio 1977
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
Allegato G   Legge 604/1966
Allegato H   Legge 300/1970
Allegato I
Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato L Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (Coasco) 9 maggio 1991
Allegato M Protocollo relazioni sindacali
   1. Rapporti tra le Centrali Cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil-Cisl-Uil
   2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori
   3. Formazione professionale
   4. Pari opportunità
   5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
   6. Linee per la contrattazione collettiva.
      6.1
      6.2
      6.3.
   7. Socio lavoratore
   8. Procedure per la prevenzione del conflitto
   Oneri sociali
Allegato N
Licenziamenti collettivi
Accordo 11 Aprile 1987
Allegato O/1
Programma formativo
   Aree didattiche e ore di formazione
   Metodologie e programma formativo
      Area Giuridica
      Area organizzativa e tecnico-amministrativa pratica
Allegato O/3
Programma formativo
   Aree didattiche e ore di formazione
   Metodologie e programma formativo
   Area organizzativa e tecnico-pratica
   Area giuridica
   Area tecnologica
Allegato O/4
Programma formativo
   Aree didattiche e ore di formazione
   Metodologie e programma formativo
   Area Giuridica
   Area tecnologica
   Area organizzativa e tecnico-pratica
Allegato P  Accordo sulla definizione del lavoro supplementare 11 Aprile 1987
Allegato Q  Legge 108/1990 Licenziamenti individuali nelle piccole imprese
Allegato R

Il giorno 12 Luglio 1991 in Roma tra la Federazione Nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e Servizi […] con l'assistenza della Commissione Sindacale della Federlavoro per il Settore di Vigilanza[…] e con l'assistenza della Confederazione Cooperative Italiane[…]; l'Associazione Nazionale Cooperative di Servizi e turismo Ancst […] con l'assistenza di:[…] Presidente CoopService[…] Responsabile Relazioni industriali e Direttore del personale[…] Presidente ICV[…] Vice presidente e […] direttore Coop Vigilia e l'intervento d[el][…] responsabile delle relazioni industriali della Lega Nazionale delle Cooperative; l'Associazione Nazionale Cooperative Trasporti Ausiliari Traffico Ancotat[…] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi Filcams-Cgil[…] assistiti dalla Confederazione Generale del Lavoro Cgil[…] la Federazione del Commercio Turismo e Servizi Fisascat-Cisl[…] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl[…]; l'Unione italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Uiltucs-Uil[…]e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro Uil[…]si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Cooperative di Vigilanza Privata.


Premessa
Le Parti, nel definire il presente contratto, hanno inteso perseguire il duplice obiettivo di un miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e di una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
[…]
Così per la questione del collocamento, in ordine alla quale appare urgente razionalizzare le procedure di assunzione; così ancora per l'esigenza di garantire la necessaria stabilità del mercato sovente compromessa da forme di una esasperata concorrenza mediante l'istituzione di sistemi di controllo sui minimi tariffari, onde evitare deleterie conseguenze sulla stabilità delle imprese, sull'occupazione e sulle condizioni di impiego dei dipendenti.
Le Parti dunque, nel riaffermare il convincimento che le sopra evidenziate problematiche possano trovare adeguata risposta alle esigenze degli Istituti di Vigilanza ed a quelle dei lavoratori, anche attraverso l'evoluzione ed il rafforzamento delle relazioni sindacali ai vari livelli, convengono sulla priorità necessità di assicurare tale obiettivo raccomandando all'uopo il pieno rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli e l'osservanza della delibere della Commissione Paritetica a delle determinazioni degli Enti Bilaterali.

Enti bilaterali
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali).
Le composizione, i compili a la relative modalità di assolvimento dagli Enti, saranno definiti a livello centrale antro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto. La Parti, inoltre, confermano la necessità di costituire un Centro Studi sulla vigilanze private a per la Formazione Professionale funzionale egli obiettivi sopra individuati.

Pari opportunità
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti le Cooperative e Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale esclusivamente dipendente.*
* Si veda anche l'allegato M - Accordo 5 Aprile 1990 tra le associazioni delle Cooperative e le OO.SS.

Art. 2 (Inscindibilità e rinvio)
[…]
Per quanto non previsto del presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo 1° - Livello nazionale diritti di informazione
Art. 3

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc..);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.

Formazione professionale
Art. 4

Le Parti convengono sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.
A tal fine le parti con apposito accordo, provvederanno a regolamentare la materia.

Commissione paritetica nazionale
Composizione
Art. 5

È istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni delle Cooperative di Vigilanza Privata e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di essa. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente. […]
Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le Parti, a qualsiasi livello.

Compiti
Art. 6

La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali;
- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali;
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singoli Istituti, aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. […]

Capo 2° - Livello territoriale
Diritto di informazione
Art. 8

Le Associazioni di Cooperative forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 9

È ammessa a livello provinciale la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda e che in ciascuna provincia operino uno o più Cooperative di Vigilanza Privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione della Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno disciplinare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente da Cooperative di Vigilanza Privata;
[…]
i) considerata la peculiarità delle attività svolte nei porti, potranno essere previsti diversi sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.
[…]
Le Parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza. In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo 3° - Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 10

Le Cooperative di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.
In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale della Cooperativa, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Titolo III - Attività sindacali
Capo 3° - Diritto di affissione
Art. 13

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo 7° - Delegato aziendale
Art. 17

Nella aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e della leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H).

Capo 8° - Consiglio dei delegati
Art. 18

Le Parti convengono che nelle Cooperative con più di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali possono essere sostituite a tutti gli effetti da un consiglio di delegati a condizione che:
a) il consiglio sia unitariamente costituito;
b) la sua costituzione ed i suoi componenti siano notificati alla Direzione di ciascun Istituto, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali interessate, aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.
I consigli dei delegati hanno gli stessi compiti previsti della Legge 20 maggio 1970, n. 300, per la rappresentanze sindacali aziendali I dirigenti dei consigli dei delegati di cui al presente articolo usufruiranno congiuntamente e globalmente dei permessi retribuiti nelle misure e con le modalità previste dal precedente art. 12 per le rappresentanze sindacali aziendali.

Titolo V - Forme particolari di contratti di lavoro
Capo 1° - Apprendistato
Art. 27

Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
[…]

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° - Assunzione
Art. 33

L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie Particolari Giurate.
Ai fini della sicurezza ed integrità tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C. 15422/10089 D del 10 ottobre 1985, poiché l'aspirante Guardia Particolare Giurata, benché in possesso del nulla osta, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'armi, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianità utile a computo degli istituti contrattuali decorrerà anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.
[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
[…]
f) documenti specifici richiesti da disposizioni di Legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d'armi per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.
[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all.. H), per accertarne l'idoneità psicofisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di Legge.

Capo 3° - Orario di lavoro
Norme generali
Art. 36

Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e relativo regolamento, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
I limiti dell'orario giornaliero contrattuale sono:
- 7 ore per il personale del ruolo tecnico-operativo cui si applica il sistema 5+1;
- 7 ore e 15 minuti per il personale del ruolo tecnico-operativo cui si applica il sistema 6+1+1;
- 8 ore per il personale del ruolo amministrativo.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 69, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà la Cooperativa che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Art. 37
Agli effetti del presente contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico-operativo.
Resta pertanto confermato che per l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto.
[…]
Pertanto, con decorrenza dall' 1/4/1991, le indennità speciali vigenti restano congelate nelle misure previste dagli accordi locali.
In pari data vengono istituite nazionalmente le seguenti indennità:
Ruolo tecnico-operativo
a) indennità di rischio: L. 3.000
- per i servizi di zona stradale diurna;
- per i servizi di trasporto e scorta-valori diurno;
b) indennità per lavoro notturno:
- zona stradale-trasporto e scorta valori L. 5.500;
- piantonamento fisso L. 4.000.
[…]

Capo 4° - Orario di lavoro Sistema 5+1
Riposo settimanale
Art. 42

Anche in relazione all'insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari a 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 61, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell' indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 61.
[…]

Capo 5° - Orario di lavoro sistema 6+1+1
Riposo settimanale
Art. 46

Anche in relazione all'insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale, fermo restando il diritto al recupero del giorno di riposo.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 61.
[…]

Capo 7° - Riposo settimanale
Art. 48
Norma generale

[…]
Anche in relazione all'insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, al compenso previsto ai precedenti artt. 42 o 46.

Capo 14° - Norme di comportamento
Art. 59

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni[…]
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo 2° - Infortuni
Art. 80

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
[…]
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Art. 82
Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali:
- 70 milioni per il caso di morte;
- 100 milioni per il caso di inabilità permanente assoluta.
I massimali di cui al presente comma decorrono dall' 1/1/1992.
Nel caso in cui sorga il diritto il lavoratore interessato deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta.

Capo 3° - Gravidanza e puerperio
Art. 83

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 85(Riposo)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti comma sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 86
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo 3° - Licenziamento per giusta causa
Art. 92

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
[…]
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
[…]

Allegato M Protocollo relazioni sindacali
L'Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci); la Confederazione Cooperative Italiane (Cci); la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Lncem) e Cgil - Cisl - Uil
Condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale ed infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.
[…]
Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.
A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti criteri:
1) il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale
2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
3) la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;
4) la riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti ed assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi ed ai livelli concordati;
5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e raffreddare il conflitto;
6) la definizione di un quadro di impegni congiunti oggetto di un documento specifico per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.
1. Rapporti tra le Centrali Cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil-Cisl-Uil
A. Livello interconfederale Nazionale
Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali:
- le problematiche connesse al mercato del lavoro;
- le politiche di formazione professionale;
- le pari opportunità;
- le politiche occupazionali;
- lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;
- le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;
- i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
- la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e internazionali;
- l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;
- l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;
- lo sviluppo del Mezzogiorno;
- la tutela dell'ambiente.
A. 1 Conferenza Nazionale sulla Cooperazione
Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.
La Conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.
Un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione, tecnologica, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del mercato del lavoro; formazione professionale, costo del lavoro, contrattazione collettiva).
B. Livello territoriale
Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.
B. Livello territoriale
Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa.
2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori
A. Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.
La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.
B. Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale.
Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai microprocessi produttivi.
3. Formazione professionale
Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilita dei lavoratori.
Le parti condividono la necessita di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.
Ciò premesso le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui demandare i seguenti compiti:
A) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
B) promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia del corsi;
C) individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;
D) progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative pilota.
Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate.
Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti.
4 Pari opportunità
A) Specificità femminile
Le parti riconoscono la necessita di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale.
B) Fasce deboli del mercato del lavoro
Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessita di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionali in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di lavoratori extra-comunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39 del 28/2/1990.
5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.
L'Osservatorio Nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione.
Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti. Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa.
L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti.
il Consiglio ha il compito di elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di finanziamento.
Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.
6. Linee per la contrattazione collettiva.
Le parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte di impresa.
6.1
In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli.
Tali linee riguardano:
[…]
- il riconoscimento di due livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;
- l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL, purché non espressamente rinviati ai livello integrativo;
- l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un rinnovo e l'altro dei CCNL onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l' allungamento della durata degli stessi CCNL.
6.2
Le materie e il livello della contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi retributivi al livello aziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.
6.3.
Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale.
Pertanto, imprese cooperative siano coperti da contrattazione per i settori non coperti da CCNL autonomi della Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.

8. Procedure per la prevenzione del conflitto
b) Controversie relative alla applicazione del presente accordo
Le eventuali controversie riguardanti la interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa.

Allegato O/1
Programma formativo
Area Giuridica
[…]
Legislazione del Lavoro.
Contratti di Lavoro.
[…]
Area organizzativa e tecnico-amministrativa pratica
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
[…]
5) apprendimento delle norme che disciplinano il rapporto di Lavoro, rilevazioni delle presenze, obblighi previdenziali e vari adempimenti previdenziali e fiscali in materia di Lavoro subordinato;
6) norme attinenti la prevenzione infortuni e la sicurezza del Lavoro;
[…]