Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 aprile 1960
Validità: 11.11.1959 - 11.11.1961
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Sindacale, Federbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 8. - Preavviso di avviamento e di cessazione del lavoro.
Art. 9. - Turno di lavoro.
Art. 10. - Spostamento della mano d’opera da comune a comune - Lavoro in tenute lontane poste sotto altri comuni.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 14. - Cottimo.
Art. 15. - Lavori stagionali.
Art. 16. - Pagamento mercedi.
Art. 17. - Determinazione categorie di lavoratori.
Art. 18. - Tariffe.
Festività infrasettimanali.
Art. 19. - Martellatura della falce.
Art. 20. - Scalvo delle piante.
Art. 21. - Mutualità malattia e assicurazioni sociali - Tutela della maternità.
Art. 22.
Art. 23. - Trattamento di quiescenza.
Art. 24. - Attrezzi da lavoro.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Controversie individuali.
Art. 27. - Vertenze collettive.
Art. 28. - Durata ed obbligatorietà del contratto.
Art. 29. - Indennità di contingenza.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli, 1 aprile 1960

Addì 1 aprile 1960, in Vercelli, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; l’Unione Provinciale Sindacale; e la Federbraccianti Provinciale, venne stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della Provincia di Vercelli.

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Omissis

Art. 9. - Turno di lavoro.
Nel caso in cui non si possa provvedere per eccezionali contingenze al collocamento nelle aziende agricole del Comune di tutta la mano d’opera agricola locale disoccupata, l’Ufficio di Collocamento, secondo la necessità, provvederà ad eliminare adeguatamente la disoccupazione istituendo turni di lavoro.
Questi dovranno effettuarsi in modo che la sostituzione dei lavoratori avvenga in ogni squadra in ragione di non oltre la metà di essi per ogni volta, e ciò per il buon andamento del lavoro dell’azienda.
Sono esclusi dall’obbligo dei turni i capi squadra, gli avventizi addetti al bestiame, i seminatori e spanditori di concimi e di conducenti di macchine agricole.
I lavoratori avventizi addetti al bestiame, i seminatori, spanditori di concimi sono esclusi dal turno di lavoro soltanto durante il periodo in cui compiono i lavori di cui sopra.

Art. 10. - Spostamento della mano d’opera da comune a comune - Lavoro in tenute lontane poste sotto altri comuni.
[...]
Ai lavoratori che dal Comune di residenza alla tenuta di lavoro posta in altri Comuni, devono per la distanza dalla loro residenza pernottare sul fondo, l’agricoltore dovrà fornire gratuitamente l’alloggio, le brande e la legna e tutti i generi necessari per il confezionamento delle minestre giornaliere. Inoltre a loro sarà consentito di ridurre al lunedì ed al sabato l’orario di lavoro corrispondente al tempo necessario per portarsi dalla tenuta di lavoro alla propria abitazione o viceversa, con riduzione corrispondente del salario, salvo facoltà al lavoratore di ricuperare le ore perdute per detta causale.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L'orario giornaliero di lavoro resta così stabilito nei mesi: dall’11 novembre a tutto febbraio ore 7; nei mesi di marzo, aprile, maggio, giorno, luglio, agosto, settembre, ottobre e fino 10 novembre, ore 8.
Tutti gli spostamenti non dovranno avvenire nei periodi di riposo intendendosi pertanto che essi debbono essere a totale carico del datore di lavoro. Tali spostamenti dovranno essere eseguiti dai lavoratori con speditezza.
Ove fossero richieste prestazioni straordinarie, i lavoratori non potranno rifiutarsi ed il lavoro straordinario non potrà mai essere superiore alle due ore giornaliere. Per gravi necessità potrà essere richiesto, sempre nei limiti di dieci ore, anche di notte.
L’orario di lavoro sarà distribuito dall’agricoltore in modo che normalmente, i due periodi, siano uguali, con facoltà però di aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità colturali che lo richiedono, rispettando il riposo.
Il riposo deve coincidere con l’orario normale per il riposo di mezzogiorno con un massimo di un’ora dall’1-11 al 10-2, e di un’ora e mezza dal 10-2 al 10-11 salvo particolari esigenze di lavoro aziendale.

Art. 12. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il prestatore d’opera ha diritto di norma al riposo settimanale, In coincidenza con le domeniche, e possibilmente con il rispetto delle festività civili e religiose secondo le tradizioni locali.
[...]

Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l’orario normale, saranno compensate con la percentuale di maggiorazione sulla retribuzione globale [...]
Sono considerate ore straordinarie quelle effettuate oltre l’orario normale di sette ore o di otto ore, secondo il periodo di lavoro. non potranno essere superiori alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.
Il lavoro festivo, che come tale deve essere calcolato quello effettuato nei giorni indicati nel precedente articolo, sarà retribuito con una maggiorazione [...]
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un’ora dopo il tramonto fino all’alba, sarà retribuito con una maggiorazione [...]

Art. 14. - Cottimo.
Solo nei casi di eccezionale carenza di mano d’opera è ammesso il lavoro a cottimo. [...]

Art. 15. - Lavori stagionali.
Durante il periodo della monda, e nelle aziende quando viene eseguito detto lavoro, i lavoratori avventizi, anche se sono adibiti ad altri lavori, percepiranno la tariffa e lo stesso trattamento economico stabilito dal contratto monda per lavoratori locali.

Art. 17. - Determinazione categorie di lavoratori.
[...]
Nell’eventualità che qualche lavoratore si trovasse in condizioni fisiche speciali, è ammessa la riduzione di paga in ragione della minore capacità lavorativa. Tali minori capacità e conseguenti diminuzioni di paga, dovranno essere riconosciute e concordate dalle Organizzazioni sindacali contraenti, quando non sia intervenuto accordo diretto tra le parti interessate.
[...]

Art. 21. - Mutualità malattia e assicurazioni sociali - Tutela della maternità.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni famigliari, valgono le norme di legge. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22.
I datori di lavoro e prestatori d’opera sono tenuti formalmente e legalmente alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto. I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.

Art. 24. - Attrezzi da lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi utensili, ed in genere di quanto ad esso viene affidato dal datore di lavoro, e risponderà delle perdite e danni ad esso imputabili.

Art. 25. - Norme disciplinari.
I rapporti tra lavoratori ed i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 26. - Controversie individuali.
Tutte le vertenze individuali sulla interpretazione ed applicazioni del presente contratto e sui rapporti di lavoro insorgenti tra datori di lavoro e prestatori d’opera, saranno deferite alle Organizzazioni contraenti, le quali attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
In caso di mancato accordo, le vertenze verranno demandate all’Ufficio Provinciale del lavoro.

Art. 27. - Vertenze collettive.
Tutte le vertenze collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti: in caso di mancato accordo, verranno demandate al competente Ufficio Provinciale del lavoro o a quegli altri Uffici che in merito venissero istituiti.