Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 1991
Validità: 01.07.1991 - 01.07.1994
Parti: Aneioa e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Az. Ortofrutticole
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Sfera di applicazione e validità del contratto
Art. 1
Art. 2
Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3
Art. 4
   Nota a verbale
Osservatorio nazionale
Art. 5
Commissione paritetica nazionale
Art. 6
Commissione pari opportunità
Art. 7
Art. 8
Relazioni sindacali a livello territoriale - Diritti di informazione
Art. 9
Contrattazione integrativa
Art. 10
Molestie sessuali
Art. 11
Conciliazione delle controversie
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Contributi di assistenza contrattuale
Art. 17
Delegato aziendale
Art. 18
Diritti sindacali
Art. 19
Art. 20
Art. 21 (Affissioni)
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 26
Classificazione del personale
Art. 27
   Quadri
   Primo livello
   Secondo livello
   Terzo livello
   Quarto livello
   Quinto livello
   Sesto livello
   Settimo livello
Quadri
Art. 28
   Norma transitoria
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
   Dichiarazione a verbale
Tipologie del rapporto di lavoro
Art. 35
   Dichiarazione a verbale
Assunzione
Art. 36
Art. 37
Occupazione
Mancato esercizio della facoltà di richiesta nominativa
Art. 38
   Nota a verbale
   Riassunzione
   Convenzioni
Art. 39 (Assunzione)
Contratti di formazione - lavoro
Art. 40
Periodo di prova
Art. 41
Apprendistato
Art. 42
Art. 43
Art. 44 (Età)
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 49 (Doveri dell'apprendista)
Art. 50
Art. 51
   a) paga base tabellare:
   b) indennità di contingenza (scala mobile)
Art. 52
Art. 53 (Rinvio)
Orario di lavoro
Art. 54
Art. 55
Art. 56 (Eccezioni)
Art. 57
Lavoro straordinario
Art. 58
Art. 59 (Maggiorazioni)
   Nota a verbale
Art. 60
Art. 61 (Registrazione)
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 62
Art. 63
Art. 64
   Dichiarazione a verbale
Festività soppresse
Art. 65
Sospensione del lavoro
Art. 66
Ferie
Art. 67
   Chiarimento a verbale
Funzioni pubbliche elettive
Art. 68
Art. 69
   Dichiarazione a verbale
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
 Art. 74
Assenze
Art. 75
Congedi - diritto allo studio
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 79
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 80
Art. 81
Missioni e trasferimenti
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Malattie e infortuni
Art. 86
Art. 87 (Controlli)
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91 (Iscrizione e denuncia)
Art. 92
Art. 93 (TBC)
Art. 94 (Rinvio)
Gravidanza e puerperio
Art. 95
Art. 96 (Periodo di riposo)
Art. 97 (Certificazione e rinvio)
   Dichiarazione a verbale
Anzianità di servizio
Art. 98
Anzianità convenzionale
Art. 99
   Chiarimento a verbale
Passaggi di qualifica
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Scatti di anzianità
Art. 103
   Nota a verbale
Trattamento economico
Art. 104 - Personale a tempo indeterminato
Art. 105 - Personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
Art. 106 - Personale a tempo determinato
Art. 107 - Paga base tabellare conglobata
   Norma transitoria
   Impegno a verbale
Art. 108 - Indennità di Contingenza
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Mensilità supplementari
Art. 112 - (13ª)
Art. 113 - (14ª)
Lavori nelle celle frigorifere
Art. 114
Risoluzione del rapporto di lavoro
Recesso
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Art. 121 - Preavviso
Art. 122
Art. 123 - Trattamento di fine rapporto
   Chiarimento a verbale
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128 - Dimissioni
Art. 129
Art. 130
Norme disciplinari
Art. 131 (Doveri del lavoratore)
Art. 132
Art. 133
Art. 134
Art. 135 (Sanzioni)
Art. 136
Art. 137
Cauzioni
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Inventari
Art. 141
Coabitazione, vitto, alloggio
Art. 142
Divise ed attrezzi
Art. 143
Lavoratori fuori residenza
Art. 144
Art. 145
Art. 146
Appalti
Art. 147
Condizioni di miglior favore
Art. 148
Durata del contratto
Art. 149
Allegati
Allegato 1
Cicli stagionali di lavorazione
Allegato 2
Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione lavoro
   Dichiarazione a verbale
   Dichiarazione a verbale
   Schema domanda assunzione con Contratto di formazione lavoro
Tabella A
Paga base dal 1 luglio 1991
Tabella B
Paga base dal 1 luglio 1992
Tabella C
Paga base dal 1 luglio 1993
Tabella D
Aumenti e decorrenze

L'anno 1991 il giorno 11 luglio 1991 tra l'Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli ed Agrumari (Aneioa)[…] e la Federazione Lavoratori Agro Industria (Flai)[…]; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil)[…]; la Federazione Italiana Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat)[…]; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)[…]; la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs)[…]; con l'intervento della Unione Italiana del lavoro (Uil)[…] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie


Premessa
Sfera di applicazione e validità del contratto
Art. 1

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa, consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed in commissione operanti nei mercati.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni Sindacali, nello stipulare il presente CCNL, confermano quindi la loro volontà di intrattenere rapporti sindacali con l'Aneioa in quanto controparte contrattuale tradizionale e di rilevante prevalenza nel settore.

Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3

L'Aneioa e le Organizzazioni Sindacali nazionali si incontreranno, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre per effettuare un esame congiunto sul quadro economico e produttivo del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo e sulle ripercussioni sui livelli occupazionali.
Nel corso dell'incontro le parti si scambieranno informazioni sull'andamento delle relazioni sindacali a livello territoriale, sullo stato di applicazione e di corretto rispetto delle norme stipulate, sulle iniziative per la diffusione del CCNL sull'intero territorio nazionale.

Art. 4
Le parti concordano di istituire:
1) l'Osservatorio Nazionale;
2) la Commissione Paritetica Nazionale
3) la Commissione Pari Opportunità
L'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale e la Commissione Pari Opportunità sono composti da 6 membri dei quali 3 designati dall'Aneioa e 3 designati dalla Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e di altrettanti supplenti.
L'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale e la Commissione Pari Opportunità hanno sede in Roma presso l'Aneioa
[…]

Osservatorio nazionale
Art. 5

L'Osservatorio Nazionale costituisce l'organo preposto al confronto tra le parti sulle problematiche del settore e sulle iniziative adottate sulle materie seguenti:
- interventi per la qualificazione del settore
- occupazione e mercato del lavoro
- problemi produttivi, quote di salario e nuove tecnologie
- formazione professionale
- ricerca, sperimentazioni e qualità delle produzioni
- crisi settoriale ed interventi necessari
- ambiente di lavoro e difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori
- azioni positive e pari opportunità
- applicazione del CCNL e sua diffusione sull'intero territorio nazionale.

Commissione paritetica nazionale
Art. 6

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo competente a garantire il rispetto degli accordi intercorsi ed a proporre agli aderenti delle Organizzazioni stipulanti raccomandazioni e comportamenti utili al normale svolgimento delle relazioni sindacali al livello territoriale ed aziendale.
La Commissione Paritetica Nazionale esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
Alla Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali o le aziende aderenti all'Aneioa.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica Nazionale le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.

Commissione pari opportunità
Art. 7

Le parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici.
[…]
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
[…]
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.

Relazioni sindacali a livello territoriale - Diritti di informazione
Art. 9

Le parti, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano a incontrarsi periodicamente a livello territoriale (regione, provincia, zona, comune) almeno un mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai «calendari di massima dei cicli stagionali di lavorazione» per una informativa sui piani di lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su eventuali processi di mobilità interaziendale e territoriale nonché sullo stato di applicazione del presente contratto.
Le parti si incontreranno, periodicamente, inoltre, a livello territoriale per esaminare i problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro; […]
A livello aziendale inoltre le parti si incontreranno periodicamente per una verifica dell'inquadramento del personale.

Contrattazione integrativa
Art. 10

La contrattazione integrativa dovrà svolgersi con l'intervento delle rispettive organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti
1) saranno oggetto di contrattazione integrativa regionale le questioni attinenti:
- lavori nocivi, ambiente e condizioni di lavoro;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- individuazione dei periodi relativi ai calendari di massima, di cui all'art. 37, 3° comma;
- mobilità;
- trasporti.
2) saranno oggetto di contrattazione integrativa a livello aziendale le questioni attinenti:
- orario, straordinario e sua distribuzione e turni in relazione alle esigenze dei tempi di lavorazione;
- qualifiche atipiche;
- trasporti;
- ambiente e condizioni di lavoro;
- non corretta applicazione dell'inquadramento professionale.
A livello territoriale verranno inoltre fornite informative sui piani di lavorazione, investimenti e livelli di occupazione.

Molestie sessuali
Art. 11

Le parti convengono che le molestie sessuali sono una lesione dei diritti individuali e una forma di discriminazione e ricatto nell'attività lavorativa che lede la dignità della persona. Convengono quindi sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona e per questo si attiveranno, perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alle condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
A tal fine le Commissioni di pari opportunità, potranno promuovere ed organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni, anche attraverso l'individuazione di un codice di comportamento.

Delegato aziendale
Art. 18

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 21 aprile 1954 esteso 'erga omnes' ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Diritti sindacali
Art. 21

[…]
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 26

Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, i delegati o i Consigli dei delegati aziendali o in mancanza la rappresentanza sindacale possono promuovere, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salute riproduttiva della lavoratrice. L'azienda favorisce ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori dipendenti.
Al fine di realizzare una efficace e concreta opera di informazione e di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture pubbliche a tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori si prevede la promozione entro la vigenza contrattuale di una ricerca finalizzata alla definizione di: natura dei rischi; produzioni e procedimenti in cui tali rischi sono presenti; numero dei lavoratori esposti; forme di organizzazione del lavoro e misure di prevenzione organizzative e tecnologiche idonee alla riduzione ed eliminazione del rischio; forme di qualificazione delle produzioni dal punto di vista sanitario.
Tale ricerca sarà effettuata in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici concordati tra le parti.
Il personale adibito agli eventuali lavori nocivi individuati in sede regionale, dovrà essere sottoposto alle visite periodiche, stabilite dagli istituti pubblici della medicina preventiva e del lavoro, anche in rapporto a quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria.
L'azienda dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori indumenti e strumenti atti a ridurre gli effetti della nocività.
Due delle 12 ore annue retribuite di assemblea di cui all'art. 24 saranno destinate all'informazione dei lavoratori sulle questioni ambientali per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute.

Tipologie del rapporto di lavoro
Art. 36

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro (collocamento).

Art. 39
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
g) libretto di «idoneità sanitaria» per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
[…]

Apprendistato
Art. 42

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
[…]
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
[…]

Art. 44
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 48
Il datore ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quello di incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto a compiti affidati all'apprendista.

Art. 49
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti:
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 53
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Orario di lavoro
Art. 54

[…]
La durata del lavoro giornaliero non può essere suddivisa in più di due periodi, il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo intermedio di una durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore. I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz'ora di pausa retribuita.
Per turnista si intende chi presta la propria attività in un sistema di orario che prevede tre turni avvicendati nell'arco di 24 ore.
Le ore di lavoro notturne prestate in normali turni di lavoro, verranno compensate con una maggiorazione del 15%. Per ore notturne si intendono quelle prestate dalle 22 alle 6 del mattino.

Art. 56
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale di lavoro senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

Lavoro straordinario
Art. 58

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d'opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite.
In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di tale limite.
[…]

Art. 59
[…]
Le ore di lavoro notturne prestate in normali turni di lavoro verranno compensate con una maggiorazione del 15% (quindici per cento). Per ore notturne si intendono quelle prestate dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[…]

Art. 61
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Organizzazione degli imprenditori.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Malattie e infortuni
Art. 87

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 91
Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto, e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 93
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; […]
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 94
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Gravidanza e puerperio
Art. 95

Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato, durante lo stato di gravidanza e puerperio, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 96
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla azienda.
[…]
Riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 97
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta a esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Dichiarazione a verbale
Nei confronti delle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato le norme relative alla gravidanza e puerperio sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Lavori nelle celle frigorifere
Art. 114
Ai personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell'interno delle celle frigorifere, verrà corrisposta una maggiorazione dei 13% sull'intera paga oraria, limitatamente alla durata del lavoro svolto nelle celle stesse, purché tale durata nella giornata non sia inferiore ad un'ora.
Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva di idoneità per tale lavoro e dotato degli opportuni indumenti protettivi.
I lavoratori addetti ai lavori nelle celle frigorifere hanno diritto, in assenza di soluzioni organizzative o tecnologiche di prevenzione dei rischi ad una sosta di 1 ora giornaliera.

Norme disciplinari
Art. 131

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'azienda.

Art. 135
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 75 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 133 per i ritardi, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze in ragione di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del Codice Civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 75 del primo e secondo comma dell'art. 131 e dal terzo comma dell'art. 133 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del Codice Civile.
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Divise ed attrezzi
Art. 143

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro É parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[…]

Appalti
Art. 147

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplina dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali dei settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quelle di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

Allegato 2
Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione lavoro
Schema domanda assunzione con Contratto di formazione lavoro
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La formazione, da eseguirsi in azienda, consisterà nell'impartire al lavoratore nozioni pratiche e tecniche necessarie per l'apprendimento e l'aggiornamento delle mansioni proprie e della qualifica oggetto della formazione.
Le fasi della formazione saranno realizzate mediante:
1) Lo svolgimento delle mansioni stesse, in azienda, sotto la guida del titolare o di altro personale esperto, eventualmente anche esterno.
2) L'insegnamento delle nozioni tecniche necessarie per il completamento della formazione, con l'eventuale utilizzo di strumenti ed attrezzature, impartite dal titolare o da altro personale esperto, direttamente nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.
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