Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 giugno 1955
Validità: 01.04.1955 - 10.11.1956
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori e Federterra
Settori: Agroindustriale, Braccianti ecc., Como

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizioni di salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 13. - Interruzione di lavoro.
Art. 14. - Riposo settimanale e domenicale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 17. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Malattie e infortuni.
Art. 20. - Diarie.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Previdenza e assicurazione sociale.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata del patto.
Tabelle salariali dal 1° aprile 1955
Art. 31. Condizioni salariali aggiuntive.

Contratto collettivo per i salariati fissi, braccianti agricoli, giardinieri, vivaisti, guardiacaccia e ausiliari dell’agricoltura della provincia di Como,16 giugno 1955

L’anno 1955 addì 16 giugno in Como, nella Sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Como, fra l’Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Lavoratori della Terra (Federterra) […], si è stipulato il presente Patto normativo di lavoro per le categorie dei salariati fissi, braccianti agricoli, giardinieri, vivaisti, guardiacaccia e ausiliari dell’agricoltura.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo, salariati fissi ed i braccianti.

Art. 2. - Definizioni di salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato col contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi; la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.
A seconda delle particolari mansioni svolte i salariati fissi si suddividono in: Mungitori, Bergamini, Cavallanti, Fatutto, Ausiliari dell’Agricoltura, Guardiacaccia, Giardinieri.

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[…]
Mungitore: provvede alla mungitura ed al governo delle vacche allo scarico dal fienile, dal silos e dal carro, del foraggio destinato al bestiame; alla pulitura delle stalle, alla preparazione e somministrazione del mangime ed alla abbeverata del bestiame; al riordino dello stallatico in concimaia; alla sorveglianza notturna della stalla secondo il turno ove questo venga effettuato, alla pulizia generale della stalla e degli attrezzi, al trasporto del latte al caseificio e ad aiutare il conducente del carro nel carico del latte, al pascolo del bestiame nel periodo compreso fra le due mungiture.
Al mungitore non potrà normalmente essere assegnato un numero di capi adulti superiore a sedici. Qualora dovessero venire assegnati capi in più gli dovranno essere corrisposti tanti sedicesimi di paga al giorno per ogni capo adulto in più.
Agli effetti del numero dei capi sono da considerarsi equivalenti ad un adulto, un toro funzionante; tre capi fino alla monta; due fino al parto. I vitelli lattanti non sono da considerarsi nel numero dei capi di cui sopra. Nel caso in cui la mungitura venga fatta meccanicamente il numero dei capi verrà elevato a 20.
Bergamino: è un salariato fisso al quale sono assegnati, con le mansioni del mungitore, meno di 16 capi adulti e più due nelle stesse condizioni di cui si è detto sopra.
Non essendo integralmente occupato dalle cure del bestiame può essere adibito, in orari normali, ad altri lavori.
Cavallante: ha cura dei cavalli nella stalla e provvede con questi ai lavori di campagna e cioè: alla lavorazione e preparazione del terreno, alla raccolta dei prodotti con le macchine, all’assestamento dei foraggi e dei lettini negli appositi rustici, al carreggio dei prodotti e dei concimi, al loro carico e scarico; al governo e all’assistenza al pascolo; all’apprestamento dei lettini e dei mangimi all’allestimento, alla pulizia dei carri e dei finimenti e degli attrezzi al riordino del letame in concimaia e ad ogni altro lavoro in campagna. Ha in consegna due cavalli.
Fatutto: salariato che può venire adibito a qualunque lavoro di campagna e di stalla. Nella stalla può avere qualunque mansione di secondaria importanza, in temporanea sostituzione di un lavoratore assente. Può avere in consegna, con le stesse mansioni del bergamino, fino a due capi adulti non equini, in orario di lavoro.
Ausiliari dell'agricoltura: fabbri, falegnami, muratori, meccanici trattoristi i quali, oltre alle loro mansioni specifiche, possono essere adibiti ai lavori di campagna con invariata retribuzione.
Guardiacaccia: alle dipendenze delle riserve svolgono tutte le mansioni ad esse inerenti, previste per la categoria.
Giardinieri di ville private: sono lavoratori agricoli che si disimpegnano preminentemente, con particolare perizia, i lavori di coltura del giardino, del parco, della serra e che possono essere adibiti anche ad altri lavori indicati dalla proprietà.
Giardinieri dipendenti da aziende produttrici di fiori e piante: sono lavoratori specializzati che sanno bene eseguire tutti i lavori manuali inerenti alla coltivazione dei fiori e dei vivai (alle dipendenze di dette aziende vi sono anche i giardinieri e gli aiuto-giardinieri detti semifissi, ai quali sono garantite 200 giornate di lavoro all’anno). I capi giardinieri di ville private e di aziende produttrici di piante e fiori debbono avere, oltre alla capacità tecnica, attitudine per dirigere il personale direttamente dipendente.
Braccianti permanenti, abituali, occasionali, eccezionali: sono denominati a seconda della durata del periodo in cui sono impiegati i lavoratori agricoli addetti ai lavori di dissodamento, vangatura, concimazione, governo animali e a tutti gli altri lavori, compresi quelli di stalla, disposti dalla proprietà dell’azienda agricola o dai loro rappresentanti.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato ad eccezione di quelli che deve egli stesso portare secondo la consuetudine.
Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro con inizio e termine sul luogo di lavoro, non potrà eccedere le ore giornaliere sotto indicate.
La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno, è stabilita nel modo seguente:
Novembre ore 7
Dicembre ore 6
Gennaio ore 7
Febbraio ore 7
Marzo ore 8
Aprile ore 8
Maggio ore 9
Giugno ore 9
Luglio ore 9
Agosto ore 9
Settembre ore 9
Ottobre ore 8
Il personale addetto alla cura, governo e allevamento del bestiame o che svolge un lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazione di orario di cui sopra. Altrettanto dicasi per i lavori connessi in quanto abbiano carattere discontinuo.

Art. 12. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l’orario normale, saranno compensate con una maggiorazione […]
Il lavoro festivo sarà retribuito con una maggiorazione […]
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l’Ave Maria fino all’alba sarà retribuito con una maggiorazione […]
Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno quando questo cade nei regolari turni e per il lavoro domenicale quando venga concesso il riposo compensativo.
[…]

Art. 13. - Interruzione di lavoro.
Quando per intemperie non fosse possibile eseguire l’orario giornaliero normale quale risulta dall’art. 11, il datore di lavoro può ricuperare il tempo perduto elevando le giornate successive sino al limite di due ore, senza far luogo e a rimunerare (recte: a rimunerazione) alcuna.

Art. 14. - Riposo settimanale e domenicale.
Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della azienda agricola è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica. Qualora però a giudizio dell'agricoltore ciò non fosse possibile i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nei giorni di riposo i lavori indispensabili e particolarmente il governo e la cura del bestiame, la mungitura, la sorveglianza notturna della stalla, il trasporto del latte al caseificio.
A tali salariati che non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un compenso à forfait pari a giorni otto per chi accudisce da uno a cinque capi di bovini adulti; giorni 18 da sei a dieci; giorni 32 da 11 a 15; giorni 52 per 16 capi.
Tale compenso dovrà essere liquidato in una sola volta o diviso in due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda.
Quando il mungitore non fruisce di riposo settimanale dovrà essere retribuito per tutti i giorni festivi in cui presta la sua opera […] Quando vi siano almeno tre mungitori questi avranno il diritto di riposo settimanale a turno.
Ai cavallanti il compenso forfettario sarà liquidato in ragione di giorni nove.

Art. 19. - Malattie e infortuni.
[…] In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 21. - Ferie.
Al salariati fissi e ai braccianti permanenti, che abbiano compiuto un anno ininterrotto di servizio presso la stessa azienda dal giorno di assunzione, spetta un periodo di ferie annuali retribuite di giorni otto. […]

Art. 22. - Previdenza e assicurazione sociale.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26. - Norme disciplinari.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti il servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda.
Essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Nessuno potrà lasciare l’azienda senza il preventivo benestare del proprietario o di chi per esso.
I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) Con la multa fino al massimo di due ore di salario nel seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazioni
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui il punto 1).
[…]
3) Con licenziamento immediato senza preavviso e indennità uri seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alla coltivazione, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) risse o condanne penali per reati comuni;
e) In tutti gli altri casi di gravità tale che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente patto collettivo di lavoro dovranno essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 31. Condizioni salariali aggiuntive.
Oltre i limiti di età previsti dal patto, ai salariati sarà corrisposta una retribuzione pari a quella prevista per i dipendenti dai 17 ai 65 anni, con avvertenza che in caso di minore capacità lavorativa, fra datore di lavoro e lavoratore possono essere concordate tariffe diverse e corrispondenti alla minore capacità lavorativa.
Oltre al salario di cui sopra, ai salariati fissi capofamiglia, viene concesso, possibilmente nell’azienda, l’uso gratuito dell’abitazione adeguata ai componenti della famiglia del lavoratore, conviventi a carico, purché tali componenti non siano dipendenti da altre aziende o da ditte industriali.
[…]