Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 4 ottobre 1955
Validità: 11.11.1954 - 10.11.1955
Parti: Associazione Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, Associazione Coltivatori Diretti e Mezzadri e Liberterra, Federbraocianti, Uil-Terra e Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.
Settori: Agroindustriale, Salariati agricoli, Cremona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 7. - Sostituzioni.
Art. 8. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 9. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Consuetudini.
Art. 18. - Decorrenza e durata del contratto.
Norme transitorie.
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo per gli avventizi agricoli della provincia di Cremona per l’annata agraria 1954-1955, 4 ottobre 1955

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le nonne di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale giornaliero di lavoro è così stabilito:
dal 15 al 30 novembre ore 7
nei mesi di dicembre e gennaio ore 6
dal 1° al 15 febbraio ore 7
negli altri periodi dell’anno ore 8
L’anzidetto orario di lavoro si effettua sotto l’osservanza delle seguenti disposizioni:
а) l’orario dovrà essere di effettivo lavoro, cioè cominciare e finire sul campo o sul posto di lavoro assegnato. Per recarsi sul posto di lavoro l’avventizio partirà dalla cascina non più di 10 minuti prima dell’inizio dei due periodi dell’orario stabilito;
b) l’orario di lavoro consta di regola delle ore giornaliere divise in due periodi uguali e continuativi, con un riposo, intermedio normali di tre ore nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e di due ore negli altri mesi;
c) i due periodi di lavoro anzidetti potranno subire un particolare intervallo di mezz’ora o di un’ora quando ragioni tecniche, particolarmente riferentisi al bestiame, lo impongano. Per dette ragioni tecniche è data facoltà di anticipare l’inizio del lavoro mattutini o di posticipare quello del lavoro pomeridiano;
d) durante l’epoca della preparazione del terreno, delle semine e della raccolta dei prodotti, il datore di lavoro, quando ne ravvisi la necessità per ragioni di carattere tecnico, potrà a suo giudizio far eseguire ore suppletive fino ad un massimo di due giornaliere.
[...]

Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 5.
[…]
Lavoro festivo
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni indicati all’art. 8.
[…]

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi consuetudinari (falce, rastrello, badile, tridente e falcino).
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni si applicano le consuetudini locali.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Salvo ogni diritto sancito dalle leggi, sono stabilite le seguenti norme disciplinari:
1) multa fino ad un massimo di due ore di salario per le seguenti mancanze:
a) presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
b) ritardo, interruzione, abbandono e assenze dal lavoro senza giustificato motivo;
c) infrazione al regolamento aziendale, ove esiste.
[…]

Art. 15. - Controversie.
Controversie collettive
Le controversie che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti, per il sollecito amichevole componimento.
[…]

Art. 17. - Consuetudini.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto rimangono in vigore gli usi e le consuetudini locali.

Norme transitorie.
[…]
2. Limitatamente al periodo di applicazione dell’imponibile di mano d’opera in agricoltura di cui alla legge n. 929 del 16 settembre 1947, valgono le seguenti norme disciplinari:
Licenziamento in tronco per le seguenti mancanze:
[…]
b) recidività nelle mancanze indicate al punto 1);
c) danneggiamento doloso dei beni dell’azienda;
[…]
e) altre mancanze gravi verso il datore di lavoro o chi ne fa le veci che non possono permettere il proseguimento del rapporto di lavoro

Cremona, 4 ottobre 1955.
L’Associazione Agricoltori
La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
L’Associazione Provinciale Affittuari Conduttori
L’Associazione Coltivatori Diretti e Mezzadri
La Liberterra
La Federbraocianti
La Uil Terra
L’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.