Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 luglio 1960
Validità: 11.11.1960 - 10.11.1962
Parti: Unione Agricoltori della Provincia di Treviso e Federbraccianti Provinciale-Cgil-Camera Confederale del Lavoro, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate-Cisl, Unione Italiana del Lavoro di Treviso Settore-Terra-Camera Sindacale Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Definizione del salariato fisso.
Art. 2. - Mansioni.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale.
Art. 6. - Cambio di qualifica.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie e infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Contributo prestazioni.
Art. 32. - Decorrenza.
Art. 33. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i salariati agricoli della provincia di Treviso, 2 luglio 1960

Il giorno 2 luglio 1960 in Treviso, tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Treviso […] e la Federbraccianti Provinciale Cgil […], assistito dal […] segretario della Camera Confederale del Lavoro; la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, aderente alla Cisl […], assistito dal […] Segretario generale della Cisl […], l’Unione Italiana del Lavoro di Treviso Settore-Terra […], assistito dal segretario della Camera Sindacale Provinciale […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro da valere per i Salariati Agricoli della provincia di Treviso.

Art. 1. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 2. - Mansioni.
I salariati fissi vengono adibiti a tutti i lavori dell’azienda od a particolari mansioni.
Le mansioni di bovari qualificati, vaccari e cavallanti sono le seguenti:
а) falciatura dell’erba fresca occorrente al mantenimento del bestiame;
b) accompagno al lavoro degli animali in consegna;
c) custodia, governo e cura del bestiame nei limiti di 15 capi grossi misti oppure di 30 se trattasi di capi da allevamento.
Ogni toro verrà computato per due capi grossi agli effetti del bestiame in consegna.
Il numero dei capi sopra specificato si intende per stalle tradizionali. Esso può essere aumentato in relazione a particolari condizioni od attrezzature che consentono al salariato un minor lavoro come appresso indicato:
mancato sollevamento dell’acqua per l’abbeveraggio: 1 capo adulto o 2 capi da allevamento in più;
stalla munita di tazzette di abbeveraggio: 2 capi adulti o 4 capi da allevamento in più;
mancata effettuazione da parte del bovaro qualificato, vaccaro o cavallante dello sfalcio dell’erba, di cui alla lettera a): 2 capi adulti o 4 capi da allevamento in più;
stalla munita di impianto di mungitura meccanica: 3 capi adulti o 6 capi da allevamento in più;
trasporto e spandimento del liquame con apposite attrezzature che non richiedano alcuna prestazione da parte del bovaro qualificato, vaccaro o cavallante: 1 capo adulto o 2 capi da allevamento in più.
Per le stalle ove il sistema di allevamento o la particolare attrezzatura si discosti da quella tradizionale, le parti - datore di lavoro e lavoratore - dovranno preventivamente concordare, con annotazione firmata da entrambi sul libretto sindacale di lavoro, il numero dei capi affidati;
d) sorveglianza notturna del bestiame;
e) prestarsi per l’esecuzione di altri lavori nell’azienda quando i capi di bestiame in consegna non raggiungano il numero sopra segnato e qualora il bovaro qualificato abbia compiuto i lavori inerenti alle proprie attribuzioni, e ciò sempre entro i limiti dell’orario normale.
Non sono tenuti invece ad eseguire i lavori di sterro, zappatura rincalzatura e mietitura.
Appartengono alla categoria dei salariati i «famigli» o «salariati in casa», cioè quelli che generalmente vengono assunti dai coltivatori diretti o mezzadri e che adempiono a tutti i lavori della azienda o a particolari mansioni di essa.

Art. 6. - Cambio di qualifica.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge in materia.
Le donne non possono, per nessun motivo, venire adibite ai seguenti lavori:
a) lavori di vangatura in genere su terreno vergine, lavori richiedenti la rottura delle zolle con mazza, escavo di fossi e scoline per le sistemazioni fondiarie e agrarie;
b) irrorazioni della piante in genere con pompe a zaino ed azionamento dei pomponi;
c) facchinaggi pesanti;
d) tenuta dell’aratro;
e) spargimento dei concimi polverulenti, fatta eccezione per le concimazioni localizzate;
f) infilatura degli aghi nel pressapaglia. 

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro nei vari mesi dell’anno per i salariati fissi è il seguente:
ore 6 novembre e dicembre;
ore 7 gennaio e febbraio;
ore 8 marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre;
ore 9 maggio, giugno e luglio.
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione del lavoratore sul posto di lavoro, precedentemente indicato, e fine sullo stesso nell’ora indicata dal datore di lavoro.
Il lavoratore deve presentarsi col ferro battuto e con tutti gli utensili in piena efficienza.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché i periodi intermedi di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini; tuttavia il datore di lavoro potrà spostarli o fissarli in misura diversa, anche per diverse squadre o categorie di lavoratori, secondo le comprovate esigenze tecniche del lavoro, possibilmente in accordo con i lavoratori.
Agli addetti alla falciatura sarà concesso di praticare successive battute di ferro nel limite di tempo strettamente necessario per tale operazione, in via normale non oltre la mezz’ora complessiva.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo ed intermittente delle relative prestazioni, la durata complessiva dell’orario di lavoro è determinata dalle mansioni tutte e dal numero dei capi di bestiame affidati, di cui all’art. 2 del presente Contratto.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 14;
c) lavoro notturno quello eseguito da una ora dopo il tramonto all’alba.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto dell’art. 1, n. 6, 7 e 8, della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora, però, a giudizio del datore di lavoro, ciò non fosse possibile, i salariati fissi di cui al comma precedente dovranno eseguire nuche nel giorno di riposo le mansioni tassative prescritte, per ciascuna categoria, dalle lettere a) e c) dell’art. 2.
A tali salariati, i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo indivisibile pari a 25 giornate retribuite per ogni anno.

Art. 15. - Retribuzione.
[…]
Il salariato in casa, adibito ai lavori di stalla, avrà diritto al riposo compensativo indivisibile pari a giornate 25 retribuite per ogni anno.

Art. 18. - Malattie e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 e in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Il datore di lavoro, nello stabilire l’epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.
Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I rapporti tra lavoratori, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con una multa fino ad un massimo di 2 ore di salario nei arguenti casi:
a) che per negligenza arrechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
[…]
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro con la sospensione dal lavoro per una giornata, nei casi di recidiva di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1;
3) con licenziamento immediato, senza preavviso e indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) risse sul posto di lavoro e condanne penali;
e) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal 2° paragrafo;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l'interpretazione del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.