Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 aprile 1955
Validità: 29.09.1954 - 29.09.1956
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e Federazione Provinciale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate-Camera Confederale del Lavoro, Unione Provinciale Braccianti della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori-Cisl
Settori: Agroindustriale, Addetti al bestiame, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Qualifica dei salariati addetti al bestiame bovino ed equino
Art. 2. - Definizione delle figure dei salariati addetti al bestiame bovino ed equino.
Art. 3. - Assunzione e contratto individuale.
Art. 4. - Durata del contratto individuale e sua risoluzione.
Art. 5. - Mansioni e responsabilità del boaro e boarolo.
Art. 6. - Mansioni del personale addetto alla stalla per bovini esclusivamente destinati alla produzione del latte.
Art. 7. - Mansioni del manzolaro e del manzolarino.
Art. 8. - Mansioni e responsabilità del cavallaro e del cavallarino con cavalli da lavoro.
Art. 9. - Mansioni del cavallaro e del cavallarino addetti a cavalli d’allevamento.
Art. 10. - Animali affidati al personale di stalla.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Libretto contabile.
Art. 15. - Interruzione del servizio per causa di forza maggiore.
Art. 16. - Uso di mezzi aziendali a favore dei salariali.
Art. 17. - Trapasso di azienda - Dissesto o fallimento.
Art. 18. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 19. - Permessi straordinari.
Art. 20. - Salari in denaro - Retribuzioni varie - Salario in natura.
Art. 21. - Casa - Orto - Pollaio - Porcile - Forno.
Art. 22. - Allevamento animali di bassa corte.
Art. 23. - Riposo settimanale - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Tredicesima mensilità.
Art. 26. - Malattie ed infortuni.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 29. - Indennità di anzianità.
Art. 30. - Reclami e controversie.
Art. 31. - Garanzia di osservanza del contratto.
Art. 32. - Durata del contratto.
Art. 33. - Pubblicazione del presente contratto.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole della provincia di Ferrara, 22 aprile 1955

Il giorno 22 aprile 1955, in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e con l’intervento delle rispettive Organizzazioni nazionali, in applicazione dell’accordo raggiunto in pari data al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato on. Vittorio Pugliese, fra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], l’Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli […], e la Federazione Provinciale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate […], assistiti dal […] segretario della Camera Confederale del Lavoro, l’Unione Provinciale Braccianti della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], si conviene e si stipula il presente Contratto collettivo di lavoro che regola i rapporti intercorrenti tra i datori di lavoro ed i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole della provincia di Ferrara. 

Art. 1. - Qualifica dei salariati addetti al bestiame bovino ed equino
Sono salariati fissi addetti al bestiame i lavoratori assunti a contratto annuo per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto.
Agli effetti dell’assunzione in servizio i limiti di età dei salariati addetti al bestiame vengono fissati come segue:
boaro, manzolaro, cavallaro, dai 18 ai 65 anni di età;
boarolo, manzolarino, cavallarino, dai 14 ai 65 anni di età

Art. 2. - Definizione delle figure dei salariati addetti al bestiame bovino ed equino.
Boaro. - Per boaro si intende la persona addetta alla custodia, al governo e all’uso del bestiame bovino da lavoro, da latte, da carni e da allevamento, responsabile del buon andamento del servizio.
Boarolo. - Il boarolo coadiuva il boaro nelle sue mansioni ed è alle dirette dipendenze di questi.
Manzolaro. - Per manzolaro si intende la persona addetta alla custodia ed al governo del bestiame bovino prevalentemente da allevamento, responsabile del buon andamento del servizio.
Manzolarino. - Il manzolarino coadiuva il manzolaro nelle sue mansioni ed è alle dirette dipendenze di questi.
Cavallaro. - Per cavallaro s’intende la persona addetta alla custodia, al governo, all’addestramento, all’uso ed allevamento dei cavalli, responsabile del buon andamento del servizio.
Cavallarino. - Il cavallarino coadiuva il cavallaro nelle sue mansioni ed è alle dirette dipendenze di questi.
I salariati suddetti, oltre ad eseguire a regola d’arte tutti i lavori relativi alle mansioni ed alle disposizioni loro impartite dal datore di lavoro, sono tenuti a collaborare con lo stesso per l’ordine, la disciplina e la pulizia della corte del fondo in cui essi hanno dimora.

Art. 5. - Mansioni e responsabilità del boaro e boarolo.
responsabilità e le mansioni del boaro e boarolo sono le seguenti e dovranno essere eseguite in conformità delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o da chi per esso:
a) Custodia, governo del bestiame (comprese tutte le cure igienico-sanitarie necessarie), pulizia della stalla, preparazione e somministrazione del mangime, sistemazione della lettiera e abbeveramento dei animali; il tutto non meno di due volte al giorno.
Sistemare quotidianamente la concimaia.
L’alimentazione del bestiame nel periodo caldo e cioè normalmente dal 15 maggio al 15 settembre verrà eseguita tre volte al giorno
Si dovrà in tutti i casi curare la massima economia dei mangimi e seguire metodi razionali nella somministrazione degli stessi.
Per il fabbisogno quotidiano della stalla il boaro od il boarolo dovranno provvedere il mangime e la lettiera prelevandoli dal fienile, tettoia, silos o dai cumuli in corte e, per le foraggiate, verdi, mediante la falciatura, carico, rastrellatura, trasporto e scarico di foraggi e mangimi in genere, con la esclusione della sola falciatura delle strenne, fossi e rivoli di cui però dovranno pur sempre fare la raccolta per il fabbisogno giornaliero.
Pascolare il bestiame dove, quando e come verrà indicato dal conduttore.
Quando le vasche delle polpe situate nell’ambito della corte, vengono a trovarsi in particolari condizioni di disagio sia per la distanza della stalla sia per la transitabilità del terreno, il datore di lavori fornirà il mezzo per il trasporto delle polpe necessario al fabbisogno giornaliero.
Evitare i casi di timpanite dovuti all’incuria della foraggiata e per difetto di sorveglianza al pascolo.
Sorvegliare diuturnamente le vacche nell’imminenza e durante il parto e sorvegliare i calori delle stesse curandone la copertura.
Evitare di maltrattare il bestiame e che incorra in infortuni
Avvertire immediatamente il datore di lavoro o, in caso di emergenza, direttamente il veterinario non appena un animale si ammali o sia sofferente per una ragione qualsiasi, provvedendo e somministrando le medicine, curandoli e medicandoli secondo le prescrizioni del veterinario.
Mungere eventualmente una vacca per conto del datore di lavoro e suoi rappresentanti.
Curare la pulizia, la disposizione, il ricovero e la buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili loro affidati.
Evitare che gli animali loro affidati in qualsiasi circostanza danneggino i prodotti e i piantamenti della azienda e dei confinanti
Pulire la corte.
b) Compiere tutti i lavori di aratura, di erpicatura, di semina, di rullatura, di trasporto dei prodotti e materiali da costruzione i quali saranno ricevuti in carro, di traini in genere e di traini di macchine agricole anche in azione nonché tutti gli altri lavori e trasporti inerenti all’azienda richiesti dal datore di lavoro.
Detti lavori dovranno essere eseguiti su di una superficie di 25 ettari oppure su di una superficie di ettari 36 se il boaro e il boarolo sono esonerati nei lavori di aratura per 2/3 dell’arativo e di ettari 40 invece se gli stessi sono esonerati da detti lavori per la totalità dell’arativo fermo in tutti i casi a loro carico i lavori complementari di aratura (chiusura delle volte).
Qualora i lavori di cui al precedente comma siano richiesti per superfici superiori rispettivamente ai 25, 36 e 40 ettari, competeranno i corrispondenti compensi per ogni ettaro eccedente ai limiti suddetti previsti dall’art. 20 da dividersi proporzionalmente tra boaro e boarolo.
Nei confronti delle aziende che hanno più boarie e scuderie con cavalli da lavoro, i lavori sui 25, 36 e 40 ettari di superficie dovranno essere fatti cumulativamente nell’ambito della tenuta o reparto su di una superficie totale corrispondente al numero delle boarie e scuderie.
c) Nei periodi di maggior lavoro uno dei salariati dovrà essere esonerato nel pomeriggio dai lavori di campagna quando il numero dei capi bovini rimasti nella stalla superi la metà del carico ed in tal caso dovrà provvedere per le foraggiate verdi come al 5° capoverso della lettera a) del presente articolo anche se entrambi i salariati sono stati occupati per l’intera mattinata in altri lavori fuori stalla.
S’intende che il boaro e il boarolo sono esonerati dal lavoro di falciatura quando nell’intera giornata sono stati entrambi assorbiti da lavori di campagna.
Il boaro deve sorvegliare per la migliore sistemazione dei foraggi e mangimi in genere che vengono posti in fienile e sottotetto durante il periodo della fienagione.
Quando il foraggio e mangimi in genere siano situati all’aperto ed il datore di lavoro richieda la sistemazione totale o parziale dei cumuli sul fienile o sottoportico dello stesso per un quantitativo superiore al carro, il boaro ed il boarolo avranno l’obbligo di riceverli su carro provvedendo successivamente alla loro sistemazione. In tal caso il datore di lavoro metterà a disposizione un operaio per il carico e lo scarico.
Qualora invece la sistemazione sia richiesta per l’accumulo sotto tettoia distaccata dal fienile, il boaro ed il boarolo sono solamente tenuti a ricevere il foraggio e mangimi su carro.
d) Se ad un boaro e boarolo viene affidata una stalla ridotta o saranno assunti in un fondo di superficie inferiore a ettari 18, oltre a tutti gli obblighi precedenti, essi potranno concordare con il datore di lavoro di essere impiegati, nelle ore disponibili, in lavori agricoli non inerenti alla stalla.
e) Salvo che non sia stato diversamente convenuto per i casi di cui al comma precedente, il boaro ed il boarolo non possono essere comandati ad effettuare lavori in favore di terze persone o comunque non interessanti l’azienda dalla quale dipendono.
Qualora su richiesta del conduttore i salariati vi aderiscano essi hanno diritto ad un compenso da convenirsi fra le parti in relazione alla natura ed entità del lavoro.
f) Quando la stalla è affidata ad un solo salariato a questi compete la qualifica di boaro ed egli ha tutte le mansioni e responsabilità previste nel presente articolo per il boaro ed il boarolo.
Qualora il salariato sia esonerato dalle mansioni ed obblighi previsti dalla lettera b) del presente articolo egli, oltre a quanto previsto dalla lettera a) e c) dello stesso, senza eccezione alcuna per lo sfalcio delle erbe, dovrà provvedere a quanto segue:
1) far trovare il bestiame pronto ed attaccato per la sua consegna a chi comandato come boaro da terzo od altro salariato, in conformità degli ordini ricevuti dal datore di lavoro;
2) riprendere in consegna l’attacco a lavoro ultimato e negli intervalli di lavoro, assicurandosi che l'attacco stesso (bestiame, attrezzi e macchine) non abbia sofferto o subito danni; nel caso di danni dovrà farli rilevare al conducente e dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro o suo rappresentante;
3) effettuare la mungitura delle vacche facenti parte del carico di bestiame, uniformandosi in ciò a quanto stabilito dall’art. 6 del presente contratto;
4) dovrà prestarsi col bestiame per piccoli servizi nell’ambito della corte in caso di urgenti necessità.
g) Quando la stalla è affidata ad un solo salariato addetto ad una stazione di monta taurina gli compete la qualifica di boaro e questi dovrà provvedere alla custodia, governo ed uso dei tori sia per la monta pubblica che privata, diretta o per fecondazione artificiale ed ha le mansioni e responsabilità previste dalle lettere a) e c) del presente articolo.
Dovrà inoltre eseguire le prestazioni e cure disposte dal datore di lavoro o dal veterinario e, in mancanza di disposizioni, quelli volute da una buona tecnica.

Art. 6. - Mansioni del personale addetto alla stalla per bovini esclusivamente destinati alla produzione del latte.
Oltre a compiere tutti i lavori ed adempiere a tutti gli obblighi e mansioni menzionate alla lettera a) ed ai capoversi 3°, 4°, 5°, della lettera e) dell’art. 5, dovranno eseguire i seguenti lavori:
accurata mungitura nelle ore stabilite dal datore di lavoro o chi per esso e consegna del latte;
conservazione e pulizia scrupolosa dei recipienti che servono per la mungitura e trasporto del latte;
eventuale allattamento artificiale dei vitelli con poppatoio od altro sistema indicato dal datore di lavoro;
confezione dei pastoni e somministrazione dei mangimi concentrati;
preparazione delle razioni bilanciate;
prestare tutte le attenzioni e cure che richiede il bestiame loro affidato;
attenersi al regolamento di stalla per le norme della mungitura

Art. 7. - Mansioni del manzolaro e del manzolarino.
Il manzolaro ed il manzolarino hanno tutti i doveri e le mansioni del boaro di cui alla lettera a) dei capoversi 3°, 4°, 5°, della lettera c) dell'art. 5.

Art. 8. - Mansioni e responsabilità del cavallaro e del cavallarino con cavalli da lavoro.
Il cavallaro ed il cavallarino hanno tutti gli obblighi e le mansioni previste per il boaro e boarolo dall'art. 5.

Art. 9. - Mansioni del cavallaro e del cavallarino addetti a cavalli d’allevamento.
Il cavallaro e cavallarino addetti all’allevamento dei cavalli hanno tutti gli obblighi e le mansioni previste per il manzolaro ed il manzolarino.

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 12. - Orario di lavoro.
Felino restando l’obbligo da parte dei salariati addetti al bestiame di eseguire tutte le mansioni previste dal presente contratto, considerato il carattere discontinuo delle prestazioni nel rapporto annuale, il carico affidato e le mansioni che i salariati sono chiamati a svolgere rappresentano l’orario medio giornaliero di otto ore di effettivo lavoro, eccezione fatta per quei salariati che in conseguenza delle rispettive mansioni, nei periodi di più intensi lavori aziendali sono chiamati a compiere prestazioni superiori che implicano in parte un orario straordinario.
[…]

Art. 13. - Norme disciplinari.
Il salariato dovrà curare con diligenza e tempestività il disbrigo del lavoro e delle mansioni affidategli ed eseguire gli ordini che gli verranno impartiti in merito.
Tra datore di lavoro, suoi rappresentanti e gli operai della azienda, debbono essere mantenuti reciproci rapporti corretti e rispettosi.
Le inadempienze da parte del salariato alle disposizioni ricevute, l’ubriachezza in servizio, il fumare quando può essere pericoloso, il maltrattamento degli animali, dovranno essere scrupolosamente evitati.
Nel caso che intervengano gravi motivi possono essere adottate sanzioni disciplinari fino al licenziamento in tronco. S’intende per i gravi motivi il furto, le vie di fatto ed azioni rilevanti a danno del conduttore o suoi rappresentanti ed a danno dei compagni di lavoro e del buon andamento dell’azienda.
[…]

Art. 16. - Uso di mezzi aziendali a favore dei salariali.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero nell’ospedale o casa di cura, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 21. - Casa - Orto - Pollaio - Porcile - Forno.
I salariati avranno diritto per sé e conviventi all'uso gratuito della casa di abitazione, del pollaio, del porcile e del forno comune godranno pure gratuitamente di un orto di mq. 500 per il boaro, cavallaro e manzolaro e di mq. 300 per il boarolo, cavallarino e manzolarino.
[…]

Art. 23. - Riposo settimanale - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali.
[…]
Riconosciuto che per le mansioni loro attribuite e per le esigenze aziendali, i salariati non possono usufruire dell’intero riposo settimanale, né integralmente dei giorni festivi e festività nazionali, essi hanno l’obbligo di eseguire ugualmente in detti giorni i lavori minimi indispensabili di stalla ed i datori di lavoro dovranno compensarli, per tale titolo, mediante la corresponsione annuale di una somma pari all’importo di n. 35 giornate di salario globale, con la maggiorazione del 25 % prevista dal Contratto Nazionale per il lavoro festivo.

Art. 24. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni otto e in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[…]
Qualora indipendentemente dalla sua volontà il salariato non usufruisca totalmente delle ferie, queste gli saranno retribuite in base al salario globale (paga base, contingenza e generi in natura).

Art. 28. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 30. - Reclami e controversie.
[…]
Qualora nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali per esperire il tentativo di conciliazione.
A tale fine l’Organizzazione che riceverà la denuncia della controversia, dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra Organizzazione e, nel termine di 10 giorni da quando è sorta la controversia dovrà essere esperita l’azione di conciliazione.

Art. 31. - Garanzia di osservanza del contratto.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano di fare applicare il invilente contratto dai rispettivi associati.