Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 marzo 1960
Validità: 01.04.1960 - 21.03.1961
Parti: Associazione Agricola, e Unione Provinciale Sindacale Lavoratori/Cisl-Federazione Lavoratori dell’Agricoltura
Settori: Agroindustriale, Guardie giurate, Como

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classifica del personale.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Salari per lavoratori dai 21 ai 60 anni.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assicurazioni sociali infortuni.
Art. 12. - Permessi straordinari.
Art. 13. - Indennità di anzianità.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Trattamento per i dipendenti con oltre i 60 anni di età.
Art. 16. - Controversie.

Contratto collettivo per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Como, 30 marzo 1960

Il giorno 30 marzo 1960, presso la sede dell’Associazione Agricola della provincia di Como - Como, via A Volta, 23, tra l’Associazione Agricola, e l’Unione Provinciale Sindacale Lavoratori (Cisl) - Federazione Lavoratori dell’Agricoltura […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo per le guardie giurate addette alle Riserve di Caccia della provincia di Como.

Art. 5. - Classifica del personale.
Capo guardiacaccia - il quale dovrà avere alle dipendenze due o più guardiacaccia;
Guardiacaccia - il quale dovrà attendere anche all’allevamento dei fagiani (ove questo esista o venisse istituito);
Allievo guardiacaccia - per allievo guardiacaccia si intende:
1) guardia di prima nomina; 2) guardia che non abbia raggiunto il 3° anno di decreto di prima nomina e cioè di persona che non abbia mai svolto servizio di guardiacaccia presso altra Riserva.
La qualifica di Capo guardiacaccia dovrà essere specificata per iscritto dal Concessionario.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Trattandosi nella fattispecie di una prestazione a carattere discontinuo di semplice attesa non è applicabile la limitazione di orario di cui al decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 approvato con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il datore di lavoro deve concedere al personale il riposo settimanale di 24 ore consecutive e ove questo non sia possibile, dovrà corrispondere un compenso settimanale di L. 1.100 al capo guardia- caccia ed al guardiacaccia e L. 1.000 all’allievo guardiacaccia.

Art. 8. - Salari per lavoratori dai 21 ai 60 anni.
[…]
Poiché l’attività di sorveglianza viene svolta di giorno e di notte, nelle feste infrasettimanali, nazionali ecc.. viene concordato un compenso globale mensile di L. 13.496 per il capo guardiacaccia; L. 10.416 per il guardiacaccia e L. 8.116 per l’allievo guardiacaccia.
Verranno corrisposte inoltre 40 ql. di legna verde, (stanga e fascina); una divisa composta di cappello, giubba, pantaloni e un paio di stivaloni di gomma.
La Riserva fornirà al personale la bicicletta per lo svolgimento delle proprie mansioni; le spese per le riparazioni relative all’uso della bicicletta saranno a carico della Riserva stessa.
Il capo guardiacaccia, il guardiacaccia e gli allievi, se capi famiglia hanno diritto alla casa di abitazione. In mancanza sarà corrisposta dalla Riserva una indennità di L. 4.000 mensili per locali ad affitto libero.

Art. 10. - Ferie.
Al personale che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa Riserva spetta un periodo di ferie retribuite di 10 giorni.
[…]
Nel caso in cui la Riserva abbia un solo guardiacaccia le ferie verranno retribuite nella misura forfettaria di L. 1.100 giornaliere al capo guardia e al guardiacaccia e L. 1.000 all’allievo.

Art. 11. - Assicurazioni sociali infortuni.
Per le assicurazioni sociali, assistenza malattia e gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte delle Riserve, valgono le disposizioni vigenti per i lavoratori agricoli.
[…]

Art. 14. - Norme disciplinari.
Sono motivi di licenziamento immediato senza preavviso e indennità le seguenti mancanze;
a) minacce, gravi ingiurie, violenze o via di fatto verso il Concessionario della Riserva o di un suo diretto rappresentante;
b) risse o condanne penali per reati comuni;
c) infedeltà, abuso di poteri, arbitrario abbandono del servizio (intendendosi come tale anche il sostare abitualmente e in forma recidiva in osterie, circoli e luoghi, nelle giornate di servizio, come pure l’allontanarsi dal territorio affidato alla custodia senza autorizzazione o giustificato motivo), prolungata e approvata trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni, stato di ubriachezza in servizio. […]
È pure considerato giusto motivo la mancata concessione o rinnovazione del decreto di guardia giurata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.