Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 aprile 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Ente Produttori Selvaggina di Milano e Liberterra Cisl Provinciale di Milano e Varese, Federbraccianti di Milano [Varese], Uil di Milano [Varese]
Settori: Agroindustriale, Guardie giurate, Milano e Varese

Sommario:

Art. 1. - Qualifica dei lavoratori.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 7. - Retribuzioni.
Art. 8. - Elementi della retribuzione globale mensile.
Art. 9. - Massa vestiario - Luce - Legna - Abitazione.
Art. 10. - Premi.
Art. 11. - Mezzi di trasporto.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Indennità di anzianità.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento.
Art. 17. - Frazione di mese.
Art. 18. – Recesso per causa di forza maggiore.
Art. 19. - Recesso per giusta causa.
Art. 20. - Rilascio dei locali.
Art. 21. - Malattia - Infortuni - Assicurazioni.
Art. 22. - Controversie e ricorsi.
Art. 23. - Trattamento per i dipendenti maggiori di 60 anni di età.
Art. 24. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia delle provincie di Milano e Varese, 2 aprile 1960

Addì 2 aprile 1960 presso la sede Interprovinciale dell’Ente Produttori Selvaggina di Milano-Varese, tra l’Ente Produttori Selvaggina di Milano […], e la Liberterra Cisl Provinciale di Milano e Varese […], la Federbraccianti di Milano […], la Uil di Milano […], si è concordato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per le Guardie giurate dipendenti dalle Riserve di caccia delle province di Milano e Varese.

Art. 1. - Qualifica dei lavoratori.
I Guardiacaccia disciplinati dal presente contratto vengono così qualificati:
а) Capi Guardia: sono coloro che hanno alle dipendenze due o più guardie;
b) Guardiacaccia.
La qualifica di Capo-Guardiacaccia deve essere specificata per iscritto dal Concessionario, ferme restando le qualifiche attualmente riconosciute. 

Art. 4. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro, trattandosi di una prestazione di carattere discontinuo e di semplice attesa, non è applicabile la limitazione di orario di cui al decreto-legge 15 marzo 1923, n. 602, approvato con legge 6 dicembre 1923, n. 2657.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Il datore di lavoro è tenuto a concedere il riposo settimanale di 24 ore consecutive e, ove questo non sia possibile, corrispondere un compenso sostitutivo settimanale di L. 1200.

Art. 9. - Massa vestiario - Luce - Legna - Abitazione.
Il Concessionario della riserva è obbligato a corrispondere ogni anno, oltre alla retribuzione in denaro a ciascuna delle proprie guardie:
а) una divisa completa di panno o di velluto;
b) un paio di stivali di gomma o scarpe di cuoio;
c) q.li 50 di legna verde e q.li 15 di legna secca;
d) consumo luce ed energia;
e) due locali ad uso di abitazione entro la riserva con relativo impianto luce.
Nel caso che la guardia abitasse in locali di sua proprietà, il Concessionario dovrà corrispondere un indennizzo annuo di L. 40.000.
Nel caso in cui il guardiacaccia dovesse occupare locali di proprietà di terzi, spetta al Concessionario stabilire il contratto di affitto e pagare il relativo canone sempre limitatamente a due locali.
Nel caso che il Concessionario non volesse o potesse fornire direttamente in natura tutto o parte di quanto sopra specificato, dovrà corrispondere al dipendente un importo annuo per ogni voce […]

Art. 12. - Ferie.
I Capi Guardia e le Guardie hanno diritto ai seguenti periodi di ferie:
giorni 12 all’anno per anzianità da uno a dieci anni;
giorni 14 all’anno per anzianità oltre i dieci anni.
[…] Le ferie non godute verranno retribuite con un emolumento extra […]

Art. 18. – Recesso per causa di forza maggiore.
Il contratto di lavoro verrà senz'altro risolto senza diritto di risarcimento danni, fatte salve le indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sia da una parte che dall’altra nei seguenti casi:
[…]
b) che non venga rinnovato il decreto di Guardia Giurata da parte della competente Autorità.

Art. 19. - Recesso per giusta causa.
Sono giuste cause il licenziamento senza preavviso: per quanto riguarda la guardia:
a) minacce, gravi ingiurie, violenze o vie di fatto verso il datore di lavoro o un suo diretto rappresentante;
[…]
c) infedeltà, abuso di poteri, arbitrario abbandono del servizio (intendendosi come tale anche il sostare abitualmente e in forma recidiva in osterie, circoli e luoghi vari nell’orario di lavoro, come pure l'allontanarsi dal territorio affidato alla custodia senza autorizzazione o giustificato motivo), e provata trascuratezza del disimpegno delle proprie mansioni, stato di ubriachezza in servizio;
per quanto riguarda il datore di lavoro:
а) minacce, ingiurie gravi, violenze o vie di fatto verso il lavoratore;
b) riduzione arbitraria del salario o sua mancata corresponsione per almeno tre mesi dopo la sua normale scadenza;
c) arbitrarie modifiche delle condizioni contrattuali.

Art. 21. - Malattia - Infortuni - Assicurazioni.
Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti agli Istituti Previdenziali e Mutualistici istituiti a norma di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici e assicurativi mediante il servizio contributi unificati agricoli.
[…]
Per quanto riguarda le spese di medicinali la riserva corrisponderà annualmente a ciascuno dei suoi dipendenti una somma che viene determinata a forfait in L. 10.000.
In attesa che vengano emanate nuove norme legislative in materia, ciascun Concessionario di riserva è libero di cautelarsi (responsabilità civile) e di cautelare come meglio crede i propri dipendenti.

Art. 22. - Controversie e ricorsi.
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra riservisti e dipendenti in ordine all’applicazione del presente contratto, verranno deferite ad una Commissione arbitrale composta da tre membri di cui uno nominato dall’Ente Produttori Selvaggina, uno dalle Organizzazioni Sindacali che rappresenta il lavoratore ed il terzo da persona che verrà scelta di comune accordo dai primi due.