Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 luglio 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Ente Produttori Selvaggina di Novara e Cisl-Liberterra di Novara, Federbraccianti-Cgil di Novara, Uil-Terra di Novara
Settori: Agroindustriale, Guardie giurate, Novara

Sommario:

Art. 1. - Qualifica dei lavoratori.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Mansioni.
Art. 4. - Norme generali.
Art. 5. - Retribuzioni.
Art. 6. - Lavoro festivo e notturno.
Art. 7. - Gratifica natalizia.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permesso per matrimonio.
Art. 12. - Indennità bicicletta.
Art. 13. - Massa vestiario.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 17. - Previdenze di legge.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Durata del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Polizze assicurative sulla vita

Permesso per morte parenti di 1° grado
Chiarimento all’articolo Gratifica Natalizia
Valore dell’alloggio

Contratto collettivo per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Novara, 6 luglio 1960

Il giorno 6 luglio 1960, presso la sede della Cisl in Novara, tra l'Ente Produttori Selvaggina di Novara […], e la Cisl Liberterra di Novara […], la Federbraccianti (Cgil) di Novara […], la Uil Terra di Novara […], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per le Guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Novara.

Art. 1. - Qualifica dei lavoratori.
I Guardiacaccia disciplinati dal presente contratto vengono qualificati come segue:
а) Capi Guardia Caccia: coloro che hanno alle dipendenze 3 o più guardie;
b) Guardiacaccia.

Art. 3. - Mansioni.
Il Guardiacaccia deve esercitare la sorveglianza della riserva e più precisamente:
1) porre i segni perimetrali alla distanza voluta dalla legge e sorvegliarne la manutenzione;
2) redigere verbale di contravvenzione e denuncia a chiunque entri in riserva senza autorizzazione e vi eserciti abusivamente la caccia;
3) sorvegliare perché non vengano tesi i lacci, tagliole ecc. asportando detti arnesi e denunciare i colpevoli colti in fallo;
4) distruggere gli animali nocivi e catturare i cani randagi;
5) vigilare perché nei termini della riserva non siano danneggiati i raccolti e le piantagioni tenendo conto che i proprietari dei terreni che costituiscono la riserva hanno diritto di essere soddisfatti di questa sorveglianza e di reclamare provvedimenti in caso diverso;
6) fare rispettare, coi dovuti modi, a chi esercita la caccia in riserva il regolamento interno, riferendo ogni infrazione al concessionario o a chi per esso;
7) proteggere il patrimonio cinegetico della riserva e curare l’allevamento della selvaggina senza limitazione di numero di capi o secondo gli ordini ricevuti;
8) fare quei lavori manuali relativi alla conduzione della riserva che verranno indicati;
9) ricevere ed eseguire gli ordini che vengono impartiti dal concessionario o chi per esso relativi al servizio, tanto di giorno che di notte.

Art. 4. - Norme generali.
Se necessità della riserva lo richiedessero il guardiacaccia potrà essere trasferito in residenza da una località all'altra della riserva in qualunque epoca, previo preavviso di 15 giorni; le spese di trasporto saranno a carico della riserva stessa.
La guardia deve usare diligenza ed educazione nell’accompagnare i soci a caccia.

Art. 5. - Retribuzioni.
[…]
In detto salario è compresa […] la retribuzione per il servizio notturno che le guardie sono tenute a prestare a richiesta secondo le esigenze di ogni singola riserva, sino al raggiungimento di 300 ore annuali.
Resta inteso che il lavoro notturno dovrà essere compensato con altrettante ore di riposo in un giorno della settimana successiva.
[…]
Oltre al salario di cui sopra il guardiacaccia dovrà beneficiare gratuitamente della casa, della luce e della legna. […] Per quanto concerne l’abitazione qualora non venisse fornita da parte della riserva, al guardiacaccia dovrà essere corrisposto l’ammontare dell’affitto realmente pagato dallo stesso.

Art. 6. - Lavoro festivo e notturno.
Si considera lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche, nel giorno della festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, il giorno di S. Gaudenzio, l’ultimo giorno di carnevale nonché quelli previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successiva del 31 marzo 1954, n. 90.
[…]
Si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 19 alle ore 6 nei mesi di: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, e quello eseguito dalle ore 21 alle ore 5 per i restanti mesi dell’anno.
[…]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro trattandosi nella fattispecie di una prestazione di carattere discontinuo di semplice attesa, non è applicabile la limitazione di orario di cui al decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 approvato con decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2657.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il datore di lavoro è tenuto a concedere il riposo settimanale di 24 ore consecutive, e, ove questo non sia possibile è tenuto a corrispondere al dipendente il trattamento economico previsto dall’art. 6 per il lavoro festivo.

Art. 10. - Ferie.
I guardiacaccia hanno diritto ad un periodo annuale di ferie nella seguente misura:
10 giorni all’anno per anzianità sino a 10 anni di servizio;
15 giorni all’anno per anzianità superiore.
Nell’eventualità che le ferie non venissero usufruite queste dovranno essere retribuite.

Art. 13. - Massa vestiario.
La riserva ha l’obbligo di equipaggiare i dipendenti guardiacaccia fornendo loro:
scarponi di cuoio, stivaloni di gomma, divisa invernale di panno o velluto (una ogni 2 anni), divisa estiva in tela o fustagno, cappello (la divisa estiva e il cappello devono essere rinnovati ogni anno), l’impermeabile (da rinnovarsi ogni anno).

Art. 17. - Previdenze di legge.
Tutti i contributi di legge per assicurazioni sociali, assistenza malattia, infortunio, ecc. sono a carico della riserva la quale provvederà a sostenere le spese anche per il rilascio del decreto di guardia giurata, porto d’armi e loro rinnovazione.

Art. 18. - Norme disciplinari.
La guardia trovata in servizio in stato di ubriachezza o che avrà arbitrariamente abbandonato il posto di sorveglianza o che si appropriasse di raccolti campestri di ogni genere, di selvaggina o di altri frutti di allevamento della riserva potrà essere immediatamente licenziata senza alcun diritto ad alcuna indennità.

Dichiarazione a verbale
Polizze assicurative sulla vita

Le parti, ritenuto che il Guardiacaccia nello svolgimento delle sue mansioni è soggetto a rischi notevoli che alcune volte assumono carattere letale, concordano di svolgere una vasta e profonda opera di persuasione nei confronti dei signori Concessionari delle riserve, affinché ciascuno di questi si senta in dovere di garantire ad ogni dipendente ed alla sua famiglia, in caso di sinistro, un adeguato mezzo di sostentamento per l’avvenire, assicurandolo con una polizza a vita.