Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 29 febbraio 1956
Validità: 29.02.1956 - 31.12.1957
Parti: Associazione Provinciale degli Artigiani, Artigianato Pistoiese e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Artigianato, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 10. - Recupero.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Pagamento delle mercedi e dei cottimi.
Art. 14. - Reclami sulla paga.
Art. 15. - Cottimi.
Art. 16. - Passaggio di mansioni.
Art. 17. - Disciplina.
Art. 18. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 19. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Utensili e materiali.
Art. 22. - Conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 23. - Divieti.
Art. 24. - Mancanze e punizioni.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento per mancanza.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Licenziamento e preavviso.
Art. 30. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 31. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 33. - Malattie e infortuni sul lavoro.
Art. 34. - Trapasso di azienda.
Art. 35. - Disposizioni particolari.
Art. 36. - Reclami e controversie.
Art. 37. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Pistoia, 29 febbraio 1956

Addì ventinove febbraio millenovecentocinquantasei in Pistoia, nella sede dell’Associazione Provinciale degli Artigiani, in Piazza Garibaldi n. 4, tra l’Associazione Provinciale degli Artigiani […], l’Artigianato Pistoiese […], la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) […], e la Camera Sindacale Provinciale (Uil) […], si è stipulato il presente accordo, da valere per tutte le aziende artigiane della Provincia di Pistoia, fatta eccezione per le botteghe di barbiere e parrucchiere, per le quali è in vigore un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 2. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e del fanciulli si fa richiamo alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 4. - Visita medica.
Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.
Tale visita potrà essere ripetuta tutte le volte che il datore di lavoro lo riterrà opportuno per misura igienica.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si fa espresso e totale richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro spetta al datore di lavoro il quale cercherà, per quanto possibile, di rendere disponibili i pomeriggi del sabato.
Una tabella dell’orario pratico sarà affissa nel laboratorio.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, nei limiti consentiti dalla legge, di compiere, a richiesta del datore di lavoro, ore straordinarie, notturne e festive.
Si considerano ore straordinarie quelle compiute oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali.
Per le ore notturne si considerano quelle comprese fra le 22 e le 6 del mattino, con esclusione di quelle comprese in turni periodici.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni festivi considerati tali dalle disposizioni di legge in vigore. Non viene considerato festivo quello effettuato in osservanza dei turni regolari periodici. Qualora però l’operaio venga eccezionalmente adibito a tali turni avrà diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
[…]

Art. 9. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
[…]
Nei casi di interruzione di lavoro di cui al precedente comma e per i quali non si possa prevedere la durata, gli operai dopo non meno di altri 60 minuti potranno chiedere di assentarsi dal lavoro con l'obbligo di recupero, a norma dell’art. 10, a regime normale e dietro richiesta della Ditta, delle ore perdute.

Art. 10. - Recupero.
Per il ricupero delle ore perdute ai sensi dell’art. 5 ultimo comma del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, valgono le relative norme.
Il recupero dovrà effettuarsi entro tre settimane successive all'interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17. - Disciplina.
Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio quanto per qualsiasi circostanza in connessione col servizio, dipendono dal proprietario dell’azienda o dalle persone da questo indicate.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione verso i superiori e di urbanità verso i dipendenti.
Gli operai sono tenuti all’osservanza del presente contratto e ad eseguire con diligenza i compiti a ciascuno affidati nel rispetto della Inuma fede contrattuale.

Art. 19. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti nessun operaio potrà lasciare il laboratorio se non debitamente autorizzato.
Gli operai sospesi o licenziati non potranno entrare nel laboratorio salvo speciale permesso della Ditta. Lo stesso divieto vale per l'operaio fuori turno.
[…]

Art. 21. - Utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio dovrà farne richiesta al Titolare.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in consegna.
Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli ritirare dalla azienda all’atto del licenziamento.
L’operaio dovrà essere messo in condizione di poter conservare gli utensili che ha ricevuto in consegna.
[…]

Art. 22. - Conservazione degli utensili e del materiale.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, i mobili, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni agli oggetti che siano a lui affidati che non derivino da uso, logorio e che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare sarà trattenuto sulla mercede.
Nessuna modificazione potrà essere apportata agli oggetti affidali a ciascun operaio senza autorizzazione. Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall’operaio darà diritto alla Ditta di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

Art. 23. - Divieti.
È proibito fumare durante il lavoro ed introdurre nell’azienda cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Ditta.
[…]

Art. 24. - Mancanze e punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
a) con multa fino all’importo di tre ore di paga;
b) con la sospensione dal lavoro sino al massimo di tre giorni;
c) col licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.

Art. 25. - Multe e sospensioni.
La Ditta potrà infliggere la multa di cui alla lettera a) dell’articolo precedente all’operaio:
a) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si assenti temporaneamente dal lavoro senza giustificato motivo;
c) che non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale dell’azienda o il materiale in lavorazione oppure che non avverta subito il titolare di evidenti guasti agli apparecchi o di eventuali irregolarità nell'andamento degli apparecchi stessi;
e) che senza permesso del datore di lavoro o di chi per esso, introduca nell’azienda bevande alcooliche;
f) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) che sia trovato addormentato;
h) che offenda i compagni di lavoro;
i) che dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Ditta;
l) che in qualunque altro modo trasgredisca alla osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento ilei lavoro e alla sicurezza dell’azienda.
Le predette mancanze in caso di maggiore gravità o di recidiva, saranno punite con la sospensione.

Art. 26. - Licenziamento per mancanza.
La Ditta potrà infliggere la punizione di cui alla lettera c) dell’art. 24 all’operaio in caso di:
а) insubordinazione;
b) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito;
c) furti o danneggiamenti volontari al materiale, alle macchine, o al prodotto di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’Azienda;
d) risse nello stabilimento;
[…]
h) esecuzione di qualsiasi lavoro per proprio conto e per conto di terzi nel laboratorio; in tal caso l’operaio è tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda;
i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
l) omissioni o negligenze implicanti colpa grave nel disbrigo delle proprie mansioni;
m) mancanza di cui alla lettera l) dell’art. 25, quando da essa derivi grave pregiudizio.
La Ditta ha facoltà di effettuare trattenute per risarcimento di danni in relazione all’entità del danno e alle circostanze che lo hanno determinato.
[…]

Art. 27. - Ferie.
All’operaio sarà concesso ogni anno un periodo di dodici giorni di ferie retribuite a paga normale.
Avranno diritto alle ferie gli operai che avranno raggiunto l’anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda nella quale sono occupati.
[…]
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa la rinuncia tacita od espressa ad esse.
[…]

Art. 35. - Disposizioni particolari.
Oltre che al presente contratto collettivo provinciale di lavoro gli operai debbono uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dal datore di lavoro, purché non contrastino con le disposizioni contenute nel presente contratto.
Tali norme speciali - ove abbiano carattere generale - dovranno essere affisse in tabella nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 36. - Reclami e controversie.
[…]
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte dalle competenti Associazioni.