Tipologia: CCNL
Data firma: 7 giugno 1991
Validità: 10.07.1991 - 31.12.1994
Parti: Assofotolabo e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fotolaboratori conto terzi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Prologo
Dichiarazione delle parti stipulanti
Parte prima
Norme generali
Art. 1 - Sistema di informazioni
   Osservatorio nazionale
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Trattamento di miglior favore
Art. 6 - Norme complementari
Art. 7 - Normativa legale contrattuale
Art. 8 - Distribuzione del contratto
Art. 9 - Controversie
Art. 10 - Diritti sindacali
Art. 11 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 13 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 14 - Innovazioni tecnologiche
Parte seconda
Norme comuni
Art. 15 - Assunzioni e documenti
Art. 16 - Visita medica
Art. 17 - Contratto a tempo determinato
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 20 - Contratti di solidarietà
Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 22 - Mutamento di mansioni
Art. 23 - Passaggio di qualifica
Art. 24 - Orario di lavoro
   Nota a verbale
Art. 25 Riduzioni di orario ed ex festività
Art. 26 Flessibilità
   Dichiarazione a verbale
Art. 27 - Turni
Art. 28 - Orario di lavoro notturno
Art. 29 - Coefficienti di calcolo
Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
   Dichiarazione congiunta a verbale
Art. 31 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Permessi
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Tutela della maternità
Art. 37 - Servizio militare
Art. 38 - Diritto allo studio
Art. 39 - Minimi contrattuali
Art. 40 - Aumenti retributivi
Art. 41 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità
Art. 42 - Regolamento aziendale
Art. 43 - Disciplina del lavoro
Art. 44 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
   a) Operai
   b) Impiegati e quadri
Art. 45 - Trattamento di fine rapporto
Art. 46 - Indennità in caso di morte
Parte terza
A - Operai
Art. 47 - Periodo di prova
 Art. 48 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni
   Nota a verbale
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Gratifica natalizia
Art. 51 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 52 - Malattia e infortunio
Art. 53 - Preavviso
B - Impiegati
Art. 54 - Periodo di prova
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Art. 56 Tredicesima mensilità
Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 58 - Indennità di cassa
Art. 59 - Trasferta
Art. 60 - Indennità di disagiata sede
Art. 61 - Trasferimenti
Art. 62 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 64 - Norme particolari per i Quadri
   Chiarimento a verbale
   Dichiarazione a verbale
Parte quarta
Organizzazione del lavoro
Art. 65 - Mobilità interna
Art. 66 - Professionalità
Art. 67 - Supplementare o straordinario
Art. 68 - Apprendistato
Art. 69 - Tirocinio
Art. 70 - Inquadramento unico
   Gruppo 1
      Quadri
   Gruppo 2
   Gruppo 3
   Gruppo 4
      Impiegati
   Gruppo 5
   Gruppo 6
   Gruppo 7
   Nota a verbale
Parte quinta
Art. 71 - Trattamento economico
   Tabelle retributive
   Norma transitoria
   Distribuzione contratto
Allegati
Allegato 1 (Riduzione d’orario)
   Norma transitoria
   Nota a verbale
Allegato 2
   Norma transitoria
Protocolli
Protocollo n. 1
Osservatorio - Regolamento
Protocollo n. 2
Previdenza integrativa
Protocollo n. 3
Aspettativa
Protocollo n. 4
Inserimento portatori di handicap

Addì 7 giugno 1991, a Milano tra l'Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi (Assofotolabo)[…], con la partecipazione della Delegazione Industriale[…] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana[…] e la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo Filis-Cgil[…], la Federazione Italiana Lavoratori Spettacolo Fis-Cisl[…], l'Unione Italiana Lavoratori Spettacolo e Cultura Uilsic-Uil[…]è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Fotolaboratori Italiani Conto Terzi.

Parte prima
Norme generali
Art. 1 - Sistema di informazioni

Premesso che non sono poste in discussione l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OO.SS., le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare, possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico ed in particolare quello di sviluppo e stampa.
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OO.SS. a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle imprese del settore per realizzare un confronto.
L'informazione ed il confronto sui temi e ai livelli soprariportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile, giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro nero.
Nel corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione.
Le informazioni di cui al comma precedente verranno fornite tramite le RSA.
Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione del collocamento, si impegnano a comunicare alle RSA le esigenze di nuove assunzioni.
Le aziende ed i gruppi comunicheranno ogni due mesi alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono stati affidati ed il genere degli stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che si impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
É vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri dipendenti.

Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti:
mercati delle materie prime, flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio inoltre costituirà sede di esame e di approfondimento della raccomandazione CEE del 13.12.1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, al fine di valutare l'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività, anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti si impegnano, per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo della occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno. Si fa particolare riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo, di cui anche alla Legge 46/82 e successive modificazioni, sulla ricerca applicata e la innovazione, che va riorganizzata e rifinanziata per consentire l'accesso effettivo della impresa minore ai relativi fondi.

Art. 2 - Campo di applicazione
Il contratto si applica alle Aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore ed in bianco e nero per conto terzi.
Si intendono per tali tutte le attività comunque organizzate e che adottano qualsiasi processo tecnico - tecnologico (in automatico e non), che comporti l'utilizzo di carta in bobina.
[…]

Art. 3 - Decorrenza e durata
[…]
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il protocollo di intesa 22 gennaio 1983 e gli Accordi Interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Art. 4 - Nomenclatura
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione «lavoratore» si intende indicativa delle categorie dei quadri, impiegati ed operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate dizioni specifiche: quadri, impiegati, operai.
[…]

Art. 6 - Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 7 - Normativa legale contrattuale
Le dizioni «operaio», «impiegato» e «quadro» contenute nel presente contratto vengono mantenute, agli effetti delle norme di legge e contrattuali, per le disposizioni previdenziali e assistenziali che prevedono un trattamento differenziato.

Art. 10 - Diritti sindacali
Per ciò che concerne i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970. […]
Inoltre presso le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le tre organizzazioni sindacali potranno nominare congiuntamente un delegato di impresa.

Art. 11 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
[…]
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n.300.

Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti di recente tecnologia.
L'azienda concederà, ai fini di quanto sopra, l'accesso di esperti e tecnici statali, regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici regolarmente costituiti e riconosciuti, oppure appartenenti ad altri enti specializzati scelti di comune accordo con la Direzione Aziendale.
In carenza delle strutture pubbliche gli oneri sono a carico delle aziende.
Su richiesta delle USL, i dipendenti potranno essere sottoposti a visita medica annuale.
Le aziende comunicheranno ai lavoratori direttamente interessati le utili informazioni avute dai fornitori circa le eventuali caratteristiche tossicologiche delle sostanze normalmente impiegate nel ciclo produttivo - che siano note, sulla base di consolidate acquisizioni medico-scientifiche - e le modalità per il loro corretto uso.

Art. 14 - Innovazioni tecnologiche
Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione che facciano sorgere nell'ambito aziendale, problemi riguardanti l'introduzione di nuove qualifiche, la determinazione di nuovi organici, la riconversione professionale e le modifiche ai livelli di occupazione, si procederà ad un esame in sede sindacale, con le modalità previste dall'1° comma dell'art. 9.

Parte seconda
Norme comuni
Art. 16 - Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario indicato dall'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano ferme in ogni caso le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Anche ai fini di un miglior utilizzo professionale della occupazione, ed in particolare di quella giovanile, le parti concordano nell'attuazione dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito della legislazione nazionale e territoriale, di cui ancora alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per le modalità di assunzione delle donne e dei minori, nonché per il trattamento normativo da riservare loro, se più favorevole, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge […]
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giornate, la giornata del sabato eventualmente lavorata darà diritto al lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato, riposo da definire nell'ambito delle altre 5 giornate lavorative della settimana.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro fosse distribuito su 6 giorni, non si applica il comma precedente.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le ore 14, deve avere il carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora, salvo le deroghe previste dalle leggi vigenti.

Art. 26 Flessibilità
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione, l'orario di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative a tutti gli effetti e concordare le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti o unità produttive, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori che inferiori all'orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle RSA e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Nell'ambito di regimi di orario plurisettimanali ai lavoratori interessati verrà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio sia in quelle nelle quali abbiano effettuato prestazioni inferiori.
Le parti, tenuto conto della particolarità del settore, convengono sulla necessità di una più flessibile applicazione dell'orario di lavoro.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 27 - Turni
In caso di effettuazione di più turni avvicendati di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana con carattere di uniformità e dovrà essere comunicato in tempo utile ai lavoratori.
La durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è, a far data dal 1 gennaio 1986, di 6,20 ore giornaliere pari a 38 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro, come previsto all'art. 24. La durata di lavoro del 3° turno avvicendato (notturno) è di 6 ore giornaliere e 36 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario normale di lavoro, come previsto all'art. 24 applicando i coefficienti di calcolo di cui all'art. 29.
Ai lavoratori turnisti del 1°, 2° e 3° turno sarà inoltre corrisposta una maggiorazione del 6% calcolata sulla paga stipendio base più contingenza.
[…]
Diverse turnazioni previste a carattere aziendale saranno contrattate e finalizzate alla fluttuazione del mercato e alle esigenze della distribuzione con riferimento particolare ai tempi di consegna.
Nel caso l'azienda abbia assegnato mansioni giornaliere a un lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di età a seguito di permanente inidoneità a continuare a lavorare a turni (accertata da istituti di diritto pubblico e/o medici di fiducia dell'azienda), questi manterrà ad personam in cifra fissa tanti trentesimi del 50% della maggiorazione di turno mediamente percepita, quanti sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30/30.
Tale importo sarà riassorbito fino a concorrenza nel caso di nuova assegnazione a lavoro in turni.

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alle RSA.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Nei casi invece di effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 36 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
[…]

Art. 42 - Regolamento aziendale
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 43 - Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione dell'azienda potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro sino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza. La multa nel caso di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine e ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento della lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno aziendale o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui le mancanze, in concreto, abbiano carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell'identica mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave, del materiale dello stabilimento o di quello in lavorazione;
[…]
13) abbandono del posto di lavoro che può arrecare pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla incolumità della persona.
Per quanto non contemplato valgono le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalla legge n. 604/1966.

Parte terza
A - Operai
Art. 48 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni

[…]
In ogni caso per tutti i raccoglitori le aziende provvederanno ad una copertura assicurativa per il rischio di infortunio permanente totale o parziale in caso di morte, derivante dall'uso di automezzi, nel limite di un massimo di lire 30.000.000 per persona.
[…]

Art. 52 - Malattia e infortunio
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, potrà essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore; in tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore. […]

Parte quarta
Organizzazione del lavoro
Art. 67 - Supplementare o straordinario

A conferma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL le parti convengono sulla non obbligatorietà della prestazione supplementare e straordinaria.
Le parti, nell'ambito di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario o supplementare, si impegnano ad operare attivamente tramite le rispettive strutture, per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti che possono insorgere in materia.

Art. 68 - Apprendistato
Gli apprendisti vengono assunti a norma delle vigenti leggi.
L'apprendistato è previsto per l'attività di mestiere di cui al gruppo 5° con la esclusione dei fattorini raccoglitori.
[…]

Art. 70 - Inquadramento unico
[…]
Nota a verbale
Le parti si danno atto della opportunità che 3 mesi prima della scadenza contrattuale si insedi una commissione di lavoro paritetica che, anche sulla base delle indagini dell'Osservatorio economico nazionale, esamini le possibili modifiche introdotte alla organizzazione del lavoro e che abbiano comportato crescita professionale non automatica con l'inserimento delle figure emergenti dei nuovi processi tecnologici.

Allegati
Allegato 2

Norma transitoria
Fino al 31 maggio 1985 la durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è di 6,40 ore giornaliere pari a 40 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro.
A partire dal 1 giugno 1985 e fino al 31 dicembre 1985 la durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è di 6,30 ore giornaliere, pari a 39 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro, come previsto all'art. 24 del CCNL 13.1.1988.

Protocolli
Protocollo n. 1
Osservatorio - Regolamento

Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, parte prima, del CCNL 27.3.1985 del settore Fotolaboratori in conto terzi le parti stipulanti il CCNL, hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
- Entro un anno dalla stipula del CCNL 13.1.1988 verrà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OO.SS. congiuntamente stipulanti e 3 in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in conto terzi.
La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.
- Il gruppo di lavoro avrà il compito di verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti stipulanti, tenuto conto dei vincoli di spesa.
Il gruppo di lavoro si avvarrà dei dati informativi che provengono dall'Assofotolaboratori e dalla AIF (Associazione Italiana Fotocine) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o elaborati da altra fonte imparziale.
- Le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo di lavoro.
Il suddetto esame avrà lo scopo di ricercare valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità.
- Le riunioni del gruppo di lavoro verranno tenute presso l'Associazione Fotolaboratori o in altra sede stabilità di comune accordo.
- Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.

Protocollo n. 4
Inserimento portatori di handicap
Le aziende sono disponibili ad esaminare il problema dell'inserimento nelle proprie strutture aziendali dei portatori di handicap, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, in relazione alle attitudini ed alle capacità degli stessi.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché l'avviamento sia realizzato in altra unità produttiva.
[…]