Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto collettivo provinciali
Data firma: 27 marzo 1960
Validità: 01.12.1959 - 30.11.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Viterbo, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Viterbo, Camera Confederale del Lavoro-Federazione Braccianti e Salariati, Cisnal, Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati, Viterbo

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mansioni e qualifiche.
Art. 6. - Retribuzione mensile.
Art. 7. - Pastori.
Art. 8. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Interruzione per intemperie e recupero.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Permessi straordinari.
Art. 17. - Attrezzi di lavoro.
Art. 18. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 19. - Malattie ed infortuni.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Servizio militare e richiami.
Art. 23. - Disciplina.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Indennità di licenziamento.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Diarie.
Art. 29. - Disdetta contratto individuale.
Art. 30. - Valore del punto.
Art. 32. - Norme del contratto nazionale.

Contratto collettivo integrativo per i salariati agricoli della provincia di Viterbo, 27 marzo 1960

L'anno millenovecentosessanta il giorno 27 del mese di marzo in Viterbo, nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori, in via del Giglio n. 4; tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Viterbo [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Viterbo […], la Camera Confederale del Lavoro […], assistito dal […] Segretario della Federazione Braccianti e Salariati, la Cisnal […], la Uil […], si è stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro per i salariati agricoli della provincia di Viterbo, sostitutivo del precedente contratto ed integrativo del nuovo Contratto nazionale stipulato in data 26 marzo 1960.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato per il periodo di due anni previsto dalla legge 15 agosto 1949, n. 538, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto nella stessa azienda agricola e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente o secondo le consuetudini locali.
In deroga alla disposizione di legge di cui sopra per esplicita volontà delle parti, possono essere stipulati contratti individuali di durata inferiore a quella prevista dalla legge, purché i contratti stessi vengano caso per caso stipulati con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria.

Art. 5. - Mansioni e qualifiche.
I salariati fissi possono essere addetti alle colture, al bestiame ed alle macchine. Possono inoltre avere due o tutte e tre le mansioni su riportate: in quest’ultimo caso sono denominati «fatutto».
Sono inoltre inquadrati nei salariati fissi gli artigiani aziendali od i guardiani.
I salariati fissi si distinguono in:
Comuni: I salariati non compresi nei gruppi seguenti e comunque quelli addetti ai lavori ordinari dell’azienda senza specifiche responsabilità e competenze.
Qualificati: I salariati addetti normalmente ai lavori qualificati (vedi contratto braccianti) che hanno responsabilità di lavoro e particolari competenze e più precisamente:
gli addetti alle colture che eseguono normalmente lavori qualificati (ortofrutticoltori, vignaroli, potatori o slupatori) od abbiano funzioni di capi di opera;
gli addetti al bestiame che abbiano la responsabilità del governo o della mungitura, purché esercitati in una stalla che non abbia mi numero di capi adulti inferiori a 12, o abbiano la responsabilità di una stazione di monta taurina con almeno due tori;
gli addetti alle macchine (esclusi gli ausiliari); trattori, pressatrici, trebbiatrici, mietitrebbiatrici, frantoi, impianti d’irrigazione;
i «fatutto» che eseguano normalmente lavori qualificati o assolvano saltuariamente ad incarichi di fiducia affidatigli di volta in volta dal proprietario o da chi per lui; detti incarichi non devono aver carattere di preminenza sulle attività svolte tali da far cambiare la qualifica di salariato in quella di impiegato; 
gli artigiani aziendali muratori, fabbri addetti alla ferratura e riparazione di attrezzi agricoli, falegnami, cantinieri;
i guardiani addetti alla vigilanza dell’azienda i quali siano responsabili delle trasgressioni avvenute e non denunciate e, quando sia necessario, fungano da capi d’opera o svolgano incarichi particolari assegnatigli, di volta in volta, quali divisione dei prodotti od altro.
Specializzati; i salariati addetti normalmente ai lavori speciali (vedi contratto braccianti) i quali, esercitando da più anni la propria specializzazione, abbiano acquistato la conoscenza completa non solo delle singole operazioni, ma di tutto ciò che si connette con esse e diano affidamento di poter assumere la responsabilità del lavoro e di eseguirlo a perfetta regola d’arte, secondo la prescrizione della tecnica ed eventualmente guidare gli altri operai e più precisamente:
gli addetti alle colture: che ne abbiano la responsabilità: arboricultori, ortoflorofrutticultori, maestri tabacchini, vivaisti alta mente specializzati o coloro che siano normalmente capi d’opera;
gli addetti al bestiame: che abbiano la responsabilità piena delle stalle o delle mandrie (bovine ed equine) e che siano contemporaneamente capi d’opera di almeno 3 salariati addetti al bestiame;
gli addetti alle macchine: che siano meccanici e che abbiano la responsabilità e l’onere della manutenzione e riparazioni minute delle stesse;
gli artigiani aziendali: mastri-muratori o coloro che siano usualmente capi d’opera.
Il titolo di salariato comune, qualificato o specializzato deve risultare dalla lettera di assunzione o comunque da comunicazione scritta fatta dall’azienda durante il rapporto di lavoro.

Art. 7. - Pastori.
Premesso che la pastorizia ha proprie tradizioni, regole e necessità che sfuggono ad una regolamentazione ordinaria, si stabilisce:
1. Che la giornata lavorativa del pastore o del vergaro - che comprende tutte le operazioni relative ai greggi stanziali e transumanti - è equiparata alla normale giornata di lavoro prevista dalla legge considerati il carattere discontinuo del lavoro, le pause, i riposi intermedi e i turni insiti in tale attività.
[…]
Per quanto previsto nel presente articolo si fa espresso riferimento all'articolo precedente.

Art. 8. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e del ragazzi i valgono le vigenti norme di legge.

Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
[…]
Per i minorati potranno essere stipulati speciali accordi con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Restano salve tutte le disposizioni di legge relative ai mutilali ed invalidi di guerra e del lavoro.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La normale durata del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere.
La loro distribuzione nella giornata sarà fatta nei periodi in relazione alle esigenze delle singole aziende. La durata dell’orario normale di lavoro, nei vari mesi dell’anno, è stabilita come segue:
dal 15 novembre al 15 febbraio: ore 7
dal 15 maggio al 15 agosto: ore 9
per i rimanenti mesi dell’anno: ore 8.
Per i salariati fissi addetti al bestiame, in considerazione delle eventuali attese, non vale l’orario su riportato. Comunque la giornata lavorativa è sempre costituita da 8 ore di lavoro effettivo.

Art. 11. - Interruzione per intemperie e recupero.
Valgono le norme di legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 10;
b) lavoro notturno quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all’art. 14;
d) lavoro straordinario festivo, quello eseguito oltre l’orario normale nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 14;
e) lavoro notturno festivo quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 14.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[…]

Art. 13. - Riposo settimanale.
A tutti i salariati fissi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 15. - Ferie.
Ai salariati che abbiano compiuto un anno di servizio spettano 1e seguenti ferie annuali:
giorni 10 ai salariati con anzianità fino a dieci anni;
giorni 12 ai salariati con anzianità superiore ai dieci anni.

Art. 17. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato e che il lavoratore stesso è tenuto a conservare in buono stato unitamente a quant’altro gli è stato affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa ed il relativo ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 18. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie e gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 19. - Malattie ed infortuni.
[…]
In caso di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto idoneo di cui disponga.

Art. 23. - Disciplina.
La Direzione dell'azienda potrà licenziare in tronco il salariato quando questo si renda colpevole d’insubordinazione grave verso i superiori, addivenga a vie di fatto con i compagni di lavoro, si renda colpevole di furti o danneggiamenti, incorra in condanne penali infamanti, si assenti ingiustificatamente per cinque giorni consecutivi, sia, recidivo, o commetta grave negligenza nell’applicazione delle mansioni inerenti ai lavori ad esso affidati.

Art. 27. - Tutela della maternità.
Alle gestanti ed alle puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 32. - Norme del contratto nazionale.
Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al Contratto Nazionale ed in particolare per l’applicazione pratica degli articoli 7, 16 e 28, le parti, qualora se ne presenti la necessità, si impegnano su richiesta di una di loro, a stabilirne la regolamentazione.