Tipologia: CCNL
Data firma: 20 marzo 1991
Validità: 01.04.1991 - 30.11.1994
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Fnc-Cisnal, Asgb-Holz
Settori: Edilizia, Legno e arredamento, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Date di stipulazione e costituzione delle parti
Dichiarazione congiunte delle parti
Sfera di applicazione
Sfera di applicazione della specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
1 Rapporti e diritti sindacali
1. Sistema di informazione sulla situazione dell'industria del legno del sughero del mobile e dell'arredamento e dell'industria boschiva e forestale(Accordo sottoscritto tra Federlegno Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).
1.1. Investimenti, occupazione e attività indotte
Livello nazionale
Livello regionale
Livello territoriale
Livello aziendale e di gruppo
1.2. Relazioni industriali - Osservatorio (Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl,e Fillea-Cgil)
1.3. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
1.4. Lavoro a domicilio
1.5. Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
2. Assemblea
3. Consiglio di fabbrica
Dichiarazione a verbale
Nota a verbale
Nota
4. Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
5. Versamento dei contributi sindacali
6. Fondo di solidarietà
7. Affissioni
8. Ambiente di lavoro
9. Patronati
10. Relazioni aziendali e conflittualità
2 Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati
1. Assunzione
Dichiarazione a verbale
2. Consegna dei documenti, di lavoro alla cessazione del rapporto
3. Donne e minori
4. Visita medica
5. Classificazione
Declaratorie e profili
VII Categoria
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
VI Categoria
V Categoria
IV Categoria
III Categoria
II Categoria
I Categoria
Nota
6. Cumulo di mansioni
7. Orario di lavoro
Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Riduzione dell'orario di lavoro
Note a verbale
Dichiarazione comune
Festività abolite
8. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Chiarimento a verbale
9. Festività nazionali e giorni festivi
10. Riposo settimanale
11. Lavoro a turni
12. Lavoro straordinario, notturno e festivo
Dichiarazione a verbale
13. Lavoro a tempo parziale
14. Contratto a tempo determinato
15. Ferie
16. Minimi retributivi
Norma transitoria
17. Tredicesima mensilità
18. Corresponsione della retribuzione
19. Reclami sulla retribuzione
20. Contrattazione aziendale
21. Premio di produzione
22. Aumenti periodici di anzianità
Dichiarazione a verbale
23. Pari opportunità
24. Congedo matrimoniale
25. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
26. Mense aziendali
27. Diritto allo studio - Lavoratori studenti
28. Formazione professionale (Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Nota a verbale
Formazione professionale in provincia di Bolzano.
29. Assenze
30. Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
31. Malattia insorta durante il periodo di ferie
32. Permessi di entrata ed uscita
33. Trattenute per risarcimento danni
34. Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
35. Reclami e controversie
36. Trattamento di fine rapporto
37. Tutela tossicodipendenti e loro familiari
38. Prestazioni integrative
39. Indennità di zona malarica
40. Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
41. Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
42. Norme complementari e precedenti contratti
43. Disposizioni finali
44. Decorrenza e durata
3 Regolamentazione per gli operai
1. Periodo di prova
2. Modalità di corresponsione della retribuzione
3. Recuperi
4. Sospensione di breve durata ed interruzioni di lavoro
5. Modifica di mansioni
6. Lavoro a cottimo
Nota a verbale
7. Regolamento del lavoro a domicilio
Definizione, del lavoratore a domicilio
Libretto personale di controllo
Responsabilità del lavorante a domicilio
Retribuzione
Maggiorazione della retribuzione
Chiarimento a verbale
  Pagamento della retribuzione
Procedura di informazione
Norme generali
8. Trasferimenti
9. Trasferte
Nota a verbale
10. Lavori nocivi e pericolosi
Nota a verbale
11. Chiamata e richiamo alle armi
Nota a verbale
12. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Nota a verbale
13. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Dichiarazione a verbale
14. Disciplina aziendale
15. Divieti
16. Provvedimenti disciplinari
17. Multe e sospensioni
18. Licenziamento per mancanze
19. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Nota a verbale
20. Trattamento di fine rapporto
21. Apprendistato
3 bis Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Apprendistato
1. Norma generale
Dichiarazione a verbale
2. Periodo di prova
3. Durata dell'apprendistato
Nota a verbale
Apprendistato in provincia di Bolzano
4. Minimi di paga
5. Ferie
6. Tredicesima mensilità
7. Orario di lavoro
8. Insegnamento complementare
9. Attribuzione della qualifica
Nota a verbale
4. Regolamentazione per gli intermedi
1. Periodo di prova
2. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
3. Modifica di mansioni
4. Sospensioni di lavoro
5. Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
6. Recuperi
7. Lavori nocivi e pericolosi
Nota a verbale
8. Trasferimenti
9. Trasferte
Nota a verbale
10. Servizio militare
11. Trattamento in caso di malattia o di infortunio professionale
12. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Dichiarazione a verbale
13. Elementi e computo della retribuzione
14. Doveri del lavoratore
15. Provvedimenti disciplinari
16. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
17. Trattamento di fine rapporto
5 Regolamentazione per gli impiegati

1. Periodo di prova
2. Modifica di mansioni
3. Passaggio dalla qualifica di operaio e di intermedio a quella di impiegato
4. Sospensioni di lavoro
5. Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
6. Trasferimenti
7. Trasferte
Nota a verbale
8. Alloggio
9. Servizio militare
10. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
11. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Dichiarazione a verbale
12. Elementi e computo della retribuzione
13. Indennità maneggio di denaro - Cauzione
14. Doveri dell'impiegato
15. Provvedimenti disciplinari
16. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
17. Trattamento di fine rapporto
18. Norme generali e speciali
6 Minimi tabellari in vigore dal 1-4/1-6-1991 1-7-1992 1-9-1993
Industrie legno - Sughero - Mobile - Arredamento
Industrie boschive e forestali
Note
7 Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
1. Rappresentanza sindacale aziendale
Dichiarazione a verbale
2. Classificazione
V Categoria
IV Categoria
III Categoria
II Categoria
I Categoria
Nota
3. Lavoro a cottimo
4. Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato
A) Durata dell'ingaggio e anticipo
B) Alloggiamento
C) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
a) Conservazione del posto
b) Trattamento economico
D) Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
a) Conservazione del posto
b) Trattamento economico
E) Trattamento di fine rapporto
F) Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e riduzione d'orario
Nota a verbale
G) Pattuizioni locali

Date di stipulazione e costituzione delle parti
Addì, 20 Marzo e 5 Giugno 1991 in Roma, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno del Sughero, del Mobile e
dell'Arredamento […]con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e: la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal, aderente alla Uil[…], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Filca-Cisl […] e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Fillea aderente alla Cgil […].
[…]
e la Federazione nazionale Costruzioni - Cisnal[…].
[…]
e l'Asgb - Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund - Asgb/Holz - Unione Sindacati Autonomi Altoatesini […];
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e delle industrie boschive e forestali.


Dichiarazione congiunte delle parti
1. Il presente Contratto attua una articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la duratura del presente Contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dell'altro, l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
3. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4. Le Parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, l'Accordo Interconfederale 25 gennaio 1990 e l'Accordo Governo, Confindustria, Sindacati, 6 luglio 1990 le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro allestimenti fiere, stands e decorazioni - apparecchi d'illuminazione - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici arredobagno - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartellonistica - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - cofani funebri - compensati - cornici - decorazioni artistiche e floreali - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili (comprese le loro parti e/o componenti) arredamenti vari e oggetti e complementi d'arredamento (compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc., apparecchi d'illuminazione, mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini - multistrati mobilitazioni pannelli truciolati, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe placcati rivestimenti fiaschi e damigiane - rivestimenti in legno - sediame comune e curvato - strutture lamellari - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento, magazzinaggio e conservazione del legno - trattamento chimico del legno, traverse ferroviarie, traverse iniettate - turaccioli comuni o da spumante - verniciatura, laccatura, doratura e altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda.

Sfera di applicazione della specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme(e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli; tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero ( in plance, sugheraccio, sugherone).
- Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

1 Rapporti e diritti sindacali
1. Sistema di informazione sulla situazione dell'industria del legno del sughero del mobile e dell'arredamento e dell'industria boschiva e forestale (Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:

1.1. Investimenti, occupazione e attività indotte
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federlegno-Arredo fornirà a Feneal-Uil, Filca-Cisl, e Fillea-Cgil informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali. Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica. Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito della Federlegno-Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili-arredamento;
- attività legate all'edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali.
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione dell'Accordo Interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione lavoro, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 Dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi 903/1977 e 125/1991.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno-Arredo fornirà inoltre a Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- l'approvvigionamento di materie prime.
Livello regionale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato regionale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate, articolate per settori di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione e ai problemi relativi all'assunzione di lavoratori di primo impiego;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o importanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali con eventuale interessamento dell'Ente Regione;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
- L'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione all'accordo interconfederale del 18-12-1988 sui contratti di formazione lavoro, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 Dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi 903/1977 e 125/1991.
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Livello territoriale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato regionale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
l'andamento dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione lavoro nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE. 13 Dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi 903/1977 e 125/1991;
-i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende, per i singoli settori di attività, le Organizzazioni contraenti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi intendendosi per tali le aziende industriali aventi una unica ragione sociale e articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale - che - occupano complessivamente più di 100 dipendenti, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno-Arredo, forniranno ai C.d.F., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione è sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

1.2. Relazioni industriali - Osservatorio
(Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, e Fillea-Cgil)
La Federlegno-Arredo e la Feneal-Filca-Fillea intendono ribadire l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo di un sistema di relazioni industriali a livello nazionale, con il proposito di fornire, allo stesso tempo, la piena e concreta attuazione degli impegni assunti con il Sistema Informativo nel Contratto Nazionale di Lavoro, di cui il presente Protocollo non modifica contenuti e modalità.
In particolare le Parti stipulanti, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 25 Gennaio 1990 ed annesso Protocollo 21 Aprile 1988, nonché dall'intesa Governo - Confindustria- Sindacato 6 Luglio 1990, condividono l'opportunità di sviluppare ulteriormente e meglio qualificare le relazioni industriali, valorizzando i reciproci rapporti al fine di accrescere la competitività delle imprese e quindi sostenere l'occupazione, anche nelle prospettive del Mercato Unico Europeo.
Le parti esprimono pertanto la volontà di migliorare lo scambio di conoscenze sullo stato e le prospettive dei settori: in tale quadro convengono sulle necessità di potenziare gli strumenti di conoscenza e di analisi dell'evoluzione produttiva dei settori stessi, anche utilizzando le risorse disponibili a livello comunitario e nazionale.
A tale scopo la Federlegno-Arredo e la Feneal-Filca-Fillea - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento - attribuiscono carattere permanente e strutturale all'Osservatorio Congiunturale del settore Legno-Arredamento, a suo tempo istituito, quale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti.
L'Osservatorio si avvarrà dei dati che ciascuna Organizzazione fornirà attraverso le proprie risorse.
L'Osservatorio si avvarrà altresì di ulteriori dati, in altro modo acquisiti, o elaborati da ciascuna organizzazione, utilizzando, come fonte di informazione, altri Organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali e, ove esistenti, dati congiunturali relativi ad aree-sistema caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei settori.
In particolare costituiranno oggetto di esame anche attraverso iniziative specifiche da definire di volta in volta, le tematiche seguenti:
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato nazionale ed internazionale, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive dei settori, con le specificazioni relative ai diversi compatti produttivi e agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- le innovazioni tecnologiche, organizzative e di prodotto;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento a:
* all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione lavoro;
* all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo-donna;
* alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale;
- le problematiche della formazione professionale, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- l'andamento del costo del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica.
Ciò al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime;
- le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia. Ciò con particolare riguardo alle possibilità di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi ed amministrativi.
Le Federazioni stipulanti si incontreranno a cadenza quadrimestrale, a partire dal Settembre 1991, per esprimere le reciproche valutazioni sugli elementi che incidono in misura rilevante sulle condizioni di sviluppo del settore.
L'attività dell'Osservatorio, che potrà essere definita da un apposito regolamento, sarà orientata a favorire, attraverso l'esame dei dati e dalle informazioni, l'auspicabile raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di interventi e provvedimenti di politica industriale per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando, come sopra ricordato, l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
In occasione di tali incontri potrà essere esaminata la situazione produttiva dei singoli comparti, con particolare riferimento ai problemi connessi ai processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica, avuto riguardo alle conseguenze di tali processi sull'occupazione.
La Federlegno-Arredo e la Feneal-Filca-Fillea concordano nel ritenere tali incontri - fatta salva l'autonomia delle parti - quale utile occasione per la ricerca di punti di convergenza sull'analisi dei problemi e sulle soluzioni da prospettare.
*
Le Parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi, materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al Sistema di Informazioni sulla situazione dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e dell'industria boschiva e forestale».
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, posti in essere dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil nazionale, dai Sindacati territoriali di categoria, dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e attuati in violazione degli impegni così come definiti ai precedenti punti daranno facoltà alla Federlegno-Arredo di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale tra le Organizzazioni sindacali stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le condizioni anche di fatto, più favorevoli.

1.3. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, i C.d.F. e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione; l'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

1.4. Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.2.1973 n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Durante l'incontro di cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e attività indotte), l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.

3. Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
1) di voler affidare, nelle singole unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, al Consiglio di fabbrica, in quando unitariamente costituito, la rappresentanza dei lavoratori;
2) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio, di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito. […]
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva.
Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore.
[…]
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte, del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto b).
[…]
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento all'art. 1 della relativa regolamentazione contrattuale.
Nota
Ogni qualvolta negli articoli del presente contratto di lavoro venga richiamato,il "Consiglio di Fabbrica", per l'organizzazione dei lavoratori Cisnal, si intende richiamata la "RSA".

7. Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse, sindacale e del lavoro.
[…]

8. Ambiente di lavoro
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo, alla normativa di cui "all'art. 9 della legge ,20 Maggio 1970 n. 300.
In conformità ai criteri dell'art. 9 della legge 20 Maggio 1970 n. 300 e fermo restando le disposizioni della legge n. 833/1978, l'Esecutivo del Consiglio, di Fabbrica svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e di accertamenti sull'ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge 833/1978, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rivelazione.
Gli esperti incaricati dell'indagine e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopraindicati formeranno oggetto di accordo tra la Direzione aziendale l'esecutivo del Consiglio di Fabbrica.
Analogamente è confermata l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenza per malattia o infortunio).
Le aziende trasmetteranno al CdF copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 53 del T.U. 30 Giugno 1956, n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra direzione aziendale ed esecutivo del CdF per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi saranno a carico dell'azienda.
Saranno altresì a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
É confermata altresì l'istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni che gestiscono l'assistenza sanitaria.
A tale proposito le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, per definire il modello di tale libretto.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno all'esecutivo del CdF l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta del CdF finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In relazione all'utilizzo dei videoterminali, le aziende opereranno alla luce del l'evoluzione della normativa in materia.

10. Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, anche alla luce dell'Accordo Interconfederale 25 Gennaio 1990, è comunque impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

2 Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati
1. Assunzione
Dichiarazione a verbale
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, degli handicappati in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

3. Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

4. Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. Orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
[…]
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana.
Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni - verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
[…]
Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodo dell'anno o del l'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, entro i limiti dell'orario di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale.
Al fine, dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno al C.d.F. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di maggior carico di lavoro e del programma, predisposto per il loro soddisfacimento.
Il programma, a titolo previsionale, indicherà altresì il periodo di minor intensità produttiva, nel quale si intende procedere al godimento dei riposi compensativi.
Tempi e modalità di godimento dei riposi saranno, a suo tempo, definiti consensualmente tra Azienda e Consiglio di fabbrica, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali.
In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del ,minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.

8. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
[…]
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali suindicati sono considerate supplementari e retribuite con una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza), rispettivamente fino a 60 e a 72 ore settimanali).
[…]

11. Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concessa un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1934 n. 653.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportar una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente CCNL.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 7% dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge 17 ottobre 1967 n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione omnicomprensiva non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.

12. Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, così come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni; campionari, campagne promozionali, ecc..
Al di fuori dei casi previsti dai comma precedenti, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione il Consiglio di fabbrica.
Su richiesta del C.d.F. l'azienda fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato.
[…]

20. Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la eventuale contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

25. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30.12.1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici […]

28. Formazione professionale
(Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, e Fillea-Cgil)
Le Parti confermano il ruolo centrale che va attribuito alla formazione professionale come mezzo per favorire una politica di sviluppo delle risorse umane nelle aziende ed assecondare migliori opportunità all'occupazione, con particolare riferimento ai giovani e alle donne.
In tal senso le parti confermano l'importanza ed il ruolo che può essere svolto dalla Commissione paritetica nazionale in materia di formazione già definita contrattualmente, concordando sul punto che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
É pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In particolare la Commissione paritetica nazionale avrà il compito di:
- individuare le specifiche esigenze formative dei settori, anche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando altresì i risultati che potranno pervenire in tal senso dall'Osservatorio, di cui all'apposito articolato;
- raccogliere ed elaborare dati, notizie ed elementi che possono comunque interessare la formazione professionale, curare pubblicazioni a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni ed incontri per lo studio di problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale.
- prospettare, in raccordo con gli organismi paritetici per la formazione professionale previsti dall'accordo interconfederale del 18 Dicembre '88 e successive intese, tali specifiche esigenze formative agli Organi preposti nel campo della formazione con particolare riferimento alle sedi comunitarie, nazionali e regionali, avendo tra l'altro l'obiettivo di redigere una mappa delle risorse disponibili al fine di un loro coordinamento nell'ottica di evitare duplicazioni di interventi e dispersioni delle risorse stesse.
In particolare le Parti, sempre in raccordo con gli organismi paritetici di cui sopra, si attiveranno presso le Autorità e le Amministrazioni Centrali e gli Enti regionali e locali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale i necessari interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili, avvalendosi eventualmente anche delle esperienze delle strutture già operanti:
- operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti con le specifiche esigenze dei settori.
Tale Commissione paritetica nazionale sarà costituita da 3 componenti in rappresentanza degli imprenditori e 3 componenti in rappresentanza dei lavoratori e si riunirà presso la Federlegno-Arredo, ogni sei mesi, o su istanza di una delle parti.
La Commissione esaminerà inoltre a livello nazionale eventuali progetti di fattibilità ed iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.
Nota a verbale
Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell'ambito di appositi incontri atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.

34. Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

39. Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

42. Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi Interconfederali.
I Contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle industrie boschive e forestali, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti Contratti nazionali di lavoro di categoria conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente Contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

3 Regolamentazione per gli operai
3. Recuperi
É ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

7. Regolamento del lavoro a domicilio
Definizione, del lavoratore a domicilio
É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articola 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
É fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
É fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a ,domicilio, sono considerati, a tutti effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
Procedura di informazione
Il Consiglio di fabbrica può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, il C.d.F. potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

10. Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e, limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 7 della Parte prima sull'ambiente lavoro, le parti convengono che, una volta, rimossi, i fattori di rischio e/o nocività cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

12. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

14. Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

15. Divieti
[…]
É proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione
[…]

17. Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art.28 (assenze) della parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza:
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
[…]
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

18. Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapportò di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o, alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 17 (multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 17.
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

21. Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato alla presente regolamentazione per gli operai.

3 bis Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Apprendistato
1. Norma generale
La disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e nelle industrie boschive e, forestali è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente Contratto in quanto applicabili e delle particolari disposizioni che seguono.

3. Durata dell'apprendistato
Nota a verbale
Apprendistato in provincia di Bolzano
Considerata la particolare legislazione che regola la formazione professionale e l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, la presente regolamentazione non modifica quanto previsto dall'accordo provinciale integrativo in atto.

8. Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - dei corsi di istruzione complementare sono concesse 4 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

4. Regolamentazione per gli intermedi
6. Recuperi
É ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

7. Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% della retribuzione base (minimo tabellare pia indennità di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di vischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderò la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi anche con riguardo al tempo di godimento.

14. Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
L'imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dell'art. 212 del Codice civile;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

5 Regolamentazione per gli impiegati
18. Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente Contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

7 Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
1. Rappresentanza sindacale aziendale
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o uffici reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
[…]
Nei delegati si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.