Categoria: 1949
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 marzo 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.01.1950
Parti: Sezione Abbigliamento aderente alla Unione Industriali-Unione industriali della provincia di Napoli e Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento-Camera Confederale del Lavoro di Napoli, Sindacato Provinciale Abbigliamento-Csil
Settori: Tessili, Confezioni in serie, Napoli

Sommario:

Art. 5. [Classificazione degli operai]
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 47. - Lavoro a domicilio.
Art. 51. [Decorrenza e durata]
Art. 52.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di vestiario e biancheria nella provincia di Napoli, 29 marzo 1949

L'anno millenovecentoquarantanove addì 29 del mese di marzo in Napoli, presso la Sede dell’Unione Industriali della Provincia di Napoli, tra la Sezione Abbigliamento aderente alla Unione Industriali […], assistiti dall’Unione industriali della provincia di Napoli […] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento […], assistito dalla Camera Confederale del Lavoro di Napoli […], nonché il Sindacato Provinciale Abbigliamento aderente alla Csil […], constatato che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende fabbricanti in serie vestiario e biancheria in genere, stipulato in Milano il 1° luglio 1948, non si applica alle aziende ed ai lavoratori della categoria nella provincia di Napoli, in quanto la Sezione «Industria dell’Abbigliamento» dell’Unione Industriali di Napoli, fin dal 31 ottobre 1947 comunicò ufficialmente alle Associazioni nazionali competenti la sua non adesione alle trattative per la stipula del contratto in oggetto:
considerato che - comunque - le clausole contenute nel citato contratto lo rendono, a giudizio delle parti costituite, materialmente inapplicabile da parte delle aziende della provincia di Napoli, date le particolari caratteristiche e la situazione tecnico-economica della medesima;
riconosciuta d’altra parte, l’opportunità di dare una regolamentazione provinciale ai rapporti di lavoro nel settore dell’industria dell'abbigliamento;
si è concordemente stabilito di revisionare il contratto nazionale 1 luglio 1948 e di realizzarne di comune accordo l’applicabilità nella provincia di Napoli, previa la modifica di alcuni istituti adattati alle particolari situazioni locali.
Le parti hanno conseguentemente stipulato i seguenti articoli concordando che essi costituiscono - ad ogni effetto - quelli di pari numerazione contenuti nel contratto nazionale 1° luglio 1948.

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
(Omissis).
b) La durata massima di cui è detto qui sopra sarà ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali riconosciute ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere: della metà che chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
c) Durante il periodo di tirocinio l’apprendista deve lavorare ed essere normalmente retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovrà essere retribuito col cottimo dell’operaio qualificato, beninteso gli sarà comunque garantito il minimo ad economia dell’apprendista.

Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o di puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati prima della data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro sarà corrisposto per un periodo di tre mesi prima del parto e per sei settimane dopo il parto il 40 % (quaranta per cento) della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza compresa l’indennità di contingenza.
Ove intervenissero relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio norme generali, di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 47. - Lavoro a domicilio.
1) Definizione del lavorante a domicilio.
È da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione od in locali non appartenenti al datore di lavoro né sottoposti alla sua diretta ed immediata sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire per conto proprio o per conto di privati e di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinano una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà assumere o comunque valersi di personale da lui salariato e in altra forma retribuito.
2) Libretto personale di controllo.
Tutti i lavoratori a domicilio saranno muniti, a cura dei rispettivi datori dì lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente a madre e figlia, su cui a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i dati di cui al 1° e 2° paragrafo, art. 47 del contratto nazionale 1 luglio 1948.
3) Responsabilità, del lavorante a domicilio.
Con la sottoscrizione della parte prima (consegna del lavoro di cui all’art. 2) il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
[…]

Art. 52.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende fabbricanti in serie vestiario e biancheria in serie del 1° luglio 1948.